Sentenza del 27/06/2018 n. 668 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
RISCOSSIONE - Competenza territoriale della CTP nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concessionario - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava il declino della competenza territoriale della Commissione Provinciale di Pescara in favore di quella dell'Aquila. Sosteneva che, essendo stata impugnata un'ingiunzione di pagamento emessa dal concessionario della riscossione con sede a Pescara, la controversia dovesse essere trattata dalla commissione della circoscrizione in cui aveva sede il concessionario. Secondo il contribuente, la sentenza della Corte Costituzionale n. 44 del 2016 avrebbe riguardato soltanto il testo originario dell'art. 4 del d.lgs. 546/1992 e non la versione successivamente modificata dal d.lgs. 156/2015.
La decisione
L'appello è stato rigettato. La Commissione ha chiarito che la declaratoria di illegittimità costituzionale della Corte Costituzionale riguarda anche il testo dell'art. 4 del d.lgs. 546/1992 modificato dal d.lgs. 156/2015. Per le controversie relative alla riscossione, la competenza territoriale spetta alla Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente, e non a quella del concessionario. La regola non distingue tra tributi comunali, provinciali o regionali e la competenza territoriale resta inderogabile. È stata quindi confermata la competenza della CTP dell'Aquila; il termine per la riassunzione decorre dalla comunicazione della sentenza e la liquidazione delle spese è stata rinviata al giudizio definitivo.
Norme richiamate
Art. 4 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La competenza territoriale della Commissione Tributaria Provinciale è individuata, per le controversie relative alla riscossione, in relazione alla sede dell'ente locale concedente.
La norma, come risultante dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, non attribuisce rilievo alla sede dell'agente o concessionario della riscossione, ma a quella dell'ente locale concedente. La regola si applica senza distinguere tra diversi enti locali o tipi di tributo.
Art. 5 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La competenza territoriale delle Commissioni Tributarie Provinciali mantiene carattere inderogabile; le parti non possono modificarla mediante accordo o scelta del foro.
Art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87
La Corte Costituzionale può estendere d'ufficio la dichiarazione di illegittimità costituzionale alle disposizioni o ai testi normativi strettamente collegati a quello esaminato, come avvenuto anche per il testo dell'art. 4 modificato dal d.lgs. 156/2015.
Art. 9, comma 1, lettera b), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156
La modifica legislativa che aveva nuovamente richiamato la sede del concessionario non ha impedito l'estensione della declaratoria di incostituzionalità anche al testo innovato.
Art. 53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Il riferimento ai soggetti iscritti all'albo previsto dalla norma è stato ricompreso nella declaratoria di illegittimità costituzionale, con applicazione della competenza collegata alla sede dell'ente locale concedente.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 44 del 2016
La pronuncia ha escluso che la competenza territoriale possa essere determinata dalla sede del concessionario della riscossione, stabilendo il collegamento con la sede dell'ente locale concedente.
Massime di principio
- Quando si impugna un atto della riscossione emesso da un concessionario, la competenza territoriale va individuata, in linea generale, presso la Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ente impositore o concedente, non presso quella della sede del concessionario.
- La regola si applica anche quando l'ente concedente è una Regione o un altro ente locale: non rileva il fatto che la pronuncia costituzionale sia nata da una controversia relativa a tributi comunali.
- La sede del concessionario può essere utile per identificare il soggetto contro cui proporre il ricorso, ma non determina necessariamente il giudice territorialmente competente.
- La competenza territoriale tributaria è inderogabile: non può essere modificata dalla volontà delle parti e deve essere verificata tempestivamente.
- Se il ricorso è stato presentato davanti a un giudice territorialmente incompetente, il contribuente deve riassumere la causa davanti al giudice competente entro il termine indicato dal provvedimento, il cui decorso può dipendere dalla comunicazione della sentenza.
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