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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14127/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il P.M. aveva impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza che aveva annullato il sequestro preventivo disposto dal G.I.P. di Lagonegro su un fabbricato in Santa Marina (fraz. Policastro Bussentino, loc. Crocifisso). L'accusa nei confronti di Merola riguardava plurime violazioni urbanistiche e paesaggistiche (tra cui la realizzazione di opere in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e nella fascia dei 300 metri dalla battigia, l'inesistenza della valutazione di incidenza ambientale - VINCA - ai sensi dell'art. 5 DPR 357/1997, la mancata prova dell'asservimento del fabbricato all'attività agricola come previsto dalla normativa locale, e presunte violazioni di varie disposizioni del d.P.R. n. 380/2001 e del d.lgs. n. 42/2004). Il P.M. deduceva l'illegittimità del permesso a costruire rilasciato nel 2022 per assenza della VINCA, per violazione delle disposizioni regionali (punto 1.8 titolo II L.R. Campania n.14/1982) e delle N.T.A. del P.R.G., nonché per altre irregolarità amministrative e temporali.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del P.M.: ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame e ha disposto il rinvio al Tribunale di Potenza per nuovo giudizio. La Corte ha censurato la motivazione del Tribunale del riesame per non avere adeguatamente considerato profili decisivi sollevati dal P.M., in particolare l'assenza della valutazione di incidenza ambientale (VINCA) in relazione alla presenza di una ZPS/Natura 2000 e la mancata prova dell'asservimento del fabbricato alle esigenze agricole (richiesto dalla normativa regionale e dalle N.T.A.). Inoltre è stata criticata l'indebita sovrapposizione, da parte del Tribunale, tra autorizzazione paesaggistica e VINCA, e l'accertamento in rito di elementi che non erano stati adeguatamente dimostrati dall'indagato; per queste ragioni il sequestro preventivo era stato riammesso come meritevole di ulteriore valutazione in sede di riesame dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico edilizia), art. 44, comma 1, lett. c)

    La norma è richiamata tra le violazioni contestate al permesso a costruire; la Corte rileva che l'illegittimità del titolo edilizio è contestata in relazione a violazioni urbanistiche e paesaggistiche che pregiudicano la legittimità del permesso.

  • d.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 65, 71, 72, 93, 95

    Richiamati come norme per contestare i reati edilizi e le relative fattispecie sanzionatorie; la decisione sottolinea che la qualificazione dell'intervento e la sua conformità agli strumenti urbanistici vanno valutate con riferimento alla disciplina specifica e alla natura dell'intervento (es. lottizzazione abusiva).

  • d.P.R. n. 357 del 1997, art. 5

    Norma che impone la valutazione di incidenza ambientale (VINCA) per interventi ricadenti in zone di tutela della Rete Natura 2000; la Corte ha richiamato l'assenza della VINCA come profilo decisivo che può rendere illegittimo il permesso a costruire.

  • d.lgs. n. 42 del 2004, art. 146

    Disciplina dei vincoli paesaggistici: la presenza di vincolo paesaggistico è parte delle censure che incidono sulla legittimità del titolo edilizio; la Corte ha distinto tra efficacia dell'autorizzazione paesaggistica e obbligo di VINCA.

  • Legge regionale Campania n. 14 del 1982, Titolo II, punto 1.8

    Previsione regionale richiamata per richiedere prova dell'asservimento del fabbricato alle attività agricole; la Corte ha ritenuto che non sia sufficiente la sola qualifica soggettiva di imprenditore agricolo, ma serve la prova dell'effettivo legame funzionale (asservimento) del fabbricato al fondo.

  • N.T.A. del P.R.G. vigente (art. 24 richiamato)

    Norme tecniche d'attuazione richiamate per contestare la compatibilità urbanistica e l'asservimento; la Corte ha considerato la mancata dimostrazione dell'asservimento tra gli elementi che pregiudicano la legittimità del permesso.

  • Codice penale, art. 110

    Richiamato nell'imputazione per individuare responsabilità concorrente o ruolo del committente nell'illecito edilizio; la Corte conferma che la qualificazione soggettiva nelle imputazioni è rilevante ai fini del fumus del reato.

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 36

    L'art. 36 (accertamento di conformità) non può essere invocato quando è in gioco una lottizzazione abusiva: la Corte sottolinea che la lottizzazione abusiva esclude in radice l'accertamento di conformità, per cui la verifica della conformità urbanistica deve riferirsi allo stato di fatto all'epoca della realizzazione.

Massime di principio

  • In presenza di aree ricomprese nella Rete Natura 2000 (ZPS/ZSC) la valutazione di incidenza (VINCA) è obbligatoria e non è sostituibile da una semplice autorizzazione paesaggistica: l'assenza della VINCA può rendere illegittimo il permesso a costruire.
  • L'autorizzazione paesaggistica e la valutazione di incidenza sono istituti distinti; il giudice non può sovrapporli e deve verificare separatamente la sussistenza di ciascuno dei presupposti di legge.
  • Per le costruzioni dichiarate rurali o strumentali all'attività agricola non basta la sola qualifica soggettiva (es. essere imprenditore agricolo): è necessaria la prova dell'effettivo assoggettamento/asservimento del fabbricato all'attività agricola (requisito funzionale).
  • La conformità urbanistica va valutata con riferimento allo stato e agli strumenti urbanistici vigenti all'epoca della realizzazione; la lottizzazione abusiva impedisce, in radice, l'accesso alla procedura di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001.
  • Nel giudizio sul sequestro preventivo il giudice deve considerare tutti i profili decisivi indicati dalla procura: omissioni motivazionali su questioni decisive (es. VINCA, assservimento) possono giustificare l'annullamento del provvedimento di riesame.
  • Eventuali ritardi o incongruenze nell'iter autorizzativo devono essere documentati e, se si assume che il ritardo sia a carico dell'indagato, tale circostanza deve essere provata; diversamente non vale a sanare l'assenza di autorizzazioni sostanziali come la VINCA.
  • Se si contesta la legittimità del permesso a costruire per profili di tutela paesaggistica e ambientale, il P.M. può ottenere l'annullamento delle misure cautelari adottate dal giudice di merito quando questi non abbia adeguatamente motivato sull'incidenza di tali profili.

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