Cassazione Civile, Ordinanza n. 05186/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di locazione commerciale nel quale la locatrice aveva promosso, in tempi diversi, due procedimenti di convalida di sfratto per morosità e relative ingiunzioni per canoni asseritamente non pagati. La società conduttrice si era opposta chiedendo, in via preliminare, la sospensione dei giudizi ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di altri due giudizi pendenti tra le stesse parti: uno di opposizione a decreto ingiuntivo per canoni pregressi e uno di risoluzione del contratto per canoni di mesi precedenti. Nel merito della pregiudizialità dedotta, la resistente sosteneva la nullità del contratto invocato dalla locatrice e l’esistenza di un diverso contratto, con canone inferiore, dal quale derivava l’insussistenza della morosità. Il Tribunale di Verona, riuniti i giudizi, aveva disposto la sospensione ex art. 337 c.p.c. sino al passaggio in giudicato delle sentenze rese negli altri procedimenti, ritenendo che l’esatta debenza dei canoni dipendesse dalle statuizioni ivi adottate e che vi fosse rischio di conflitto tra giudicati. La locatrice ha proposto regolamento di competenza deducendo: 1) mancanza dei presupposti dell’art. 337 c.p.c., comma 2, e assenza di un vero rapporto di pregiudizialità, anche perché una delle sentenze richiamate era già passata in giudicato; 2) diversità di oggetto tra i giudizi, relativi a mensilità differenti; 3) motivazione apparente sul punto della sospensione. Tuttavia, nel giudizio di legittimità non è stata depositata prova della notifica del ricorso alla controparte, che infatti non ha svolto difese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza, rilevando che mancava la prova del perfezionamento della notifica del ricorso alla società intimata. Di conseguenza non è stata esaminata nel merito la censura avverso l’ordinanza di sospensione. La Corte ha inoltre dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente, ove dovuto, e non ha provveduto sulle spese per mancata costituzione dell’intimata.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
richiamato come norma invocata dalla parte opponente per chiedere la sospensione necessaria dei procedimenti in attesa della definizione di altri giudizi pregiudiziali.
art. 337 c.p.c., comma 2
richiamato come base della sospensione disposta dal Tribunale in presenza di giudizi pendenti tra le stesse parti e del rischio di contrasto tra decisioni.
art. 32 legge equo canone
richiamato nel ragionamento dei giudizi di merito per la nullità della clausola di aumento del canone non ancorata a elementi oggettivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma introduttiva del meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
art. 1-bis dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la misura del contributo unificato dovuto in caso di soccombenza processuale in sede di impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la mancanza della prova della notificazione del ricorso alla controparte determina l’inammissibilità del ricorso, precludendo l’esame delle censure di merito.
- La declaratoria di inammissibilità per difetto di prova della notifica impedisce qualsiasi valutazione della correttezza dell’ordinanza impugnata, anche quando siano dedotti vizi relativi alla sospensione del processo.
- Quando il giudice dichiara inammissibile il ricorso per cassazione, deve dare atto, se ne ricorrono i presupposti, dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina speciale.
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