Sentenza n. 952/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento dell’ordinanza (Prot. Gen. n. 43540 del 29 settembre 2025 – Fasc. n. 30/22), notificata in data 7 ottobre 2025, con la quale il Comune di Sarno ha ordinato la demolizione di opere asseritamente realizzate in assenza del prescritto permesso di costruire, eseguite all’interno di un’area sita in Sarno, identificata catastalmente al Foglio 20, particella 837, consistenti in: “Ampliamento posto sul lato sud dell’immobile principale, realizzato in muratura con copertura in lamiera, con dimensioni di ml 4,00 x 7,40 e altezza di ml 3,00, per una superficie complessiva di circa mq 29,60 e volume di circa mc 88,80, adibito a cucina e bagno”; nonché ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi incluse la Relazione di accertamento tecnico n. 46242 del 3 novembre 2022 così rubricata “esito accertamento tecnico al viale Margherita, proprietà Livia Monteleone, nata a Napoli il 22/08/1957” e la relazione istruttoria prot. n. 22552 del 28 maggio 2025 singolarmente definita come “integrativa all’ accertamento tecnico eseguito in Sarno al viale Margherita - proprietà Livia Monteleone, nata a Napoli il 22/08/1957”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di un ampliamento in muratura con copertura in lamiera, adibito a cucina e bagno, realizzato senza permesso di costruire
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo: l'erronea individuazione della proprietà del manufatto e l'irrilevanza probatoria delle risultanze catastali; l'avvenuta sanatoria delle opere mediante concessione edilizia in sanatoria; la natura pertinenziale e accessoria dell'intervento; l'applicabilità della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione; lo sviamento di potere, asseritamente determinato dall'intento di assecondare le segnalazioni dei vicini; il legittimo affidamento sulla legittimità delle opere. La controversia seguiva una precedente sentenza che aveva annullato una prima ordinanza di demolizione per difetto di istruttoria sull'individuazione del proprietario del manufatto e dell'area di sedime. Il Comune aveva quindi rinnovato l'istruttoria. I ricorrenti sostenevano inoltre che il manufatto fosse stato realizzato prima dell'atto di donazione del 2006 e, presumibilmente, tra la domanda di sanatoria del 1986 e il rilascio della concessione in sanatoria del 1996.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato inutilizzabile la memoria del Comune depositata tardivamente. Nel merito ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto provato, sulla base della consulenza tecnica di parte prodotta dai ricorrenti e dell'atto di donazione, che il manufatto fosse parte integrante dell'appartamento e insistesse sulla particella in comproprietà. Ha escluso che la concessione edilizia in sanatoria n. 310/1996 comprendesse l'ampliamento: la sanatoria opera nei limiti di quanto specificamente dichiarato nella relativa domanda e i grafici allegati non includevano il vano cucina-pranzo. La realizzazione di nuova volumetria e superficie residenziale richiede il permesso di costruire; la sua mancanza comporta l'applicazione vincolata della sanzione demolitoria. Per tale ragione non sono state ritenute rilevanti né la censura di sviamento, comunque non dimostrata, né quella relativa al legittimo affidamento. L'obbligo di demolizione grava anche sul proprietario successivo, indipendentemente dall'essere autore dell'abuso o dall'averne conosciuto l'esistenza, salvo che dimostri di avere adottato iniziative idonee a rendere manifesta la propria estraneità e a indurre il responsabile al ripristino. Le spese sono state compensate, in considerazione della necessità dell'istruttoria disposta nel corso del giudizio.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La sanzione demolitoria per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire grava anche sul proprietario successivo, indipendentemente dalla sua qualità di autore dell'abuso o dalla conoscenza della sua esistenza, salvo prova di iniziative concrete idonee a dimostrare l'estraneità all'abuso e a ottenere il ripristino.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La realizzazione di nuova volumetria e nuova superficie residenziale in assenza del permesso di costruire comporta l'applicazione vincolata dell'ordine di demolizione.
Massime di principio
- La concessione edilizia in sanatoria produce effetti esclusivamente nei limiti delle opere specificamente comprese nella domanda e nella documentazione allegata; non può ritenersi sanato un manufatto o un ampliamento non rappresentato nei grafici e non incluso nella richiesta.
- La realizzazione di nuova volumetria e nuova superficie residenziale è subordinata al permesso di costruire; in caso di esecuzione senza titolo, l'ordine di demolizione costituisce esercizio vincolato del potere repressivo e non richiede una specifica ponderazione dell'interesse pubblico attuale alla demolizione.
- L'ordine di demolizione può essere rivolto anche al proprietario che abbia acquistato o ricevuto il bene successivamente alla realizzazione dell'abuso, senza che rilevino, di per sé, la mancata partecipazione alla realizzazione dell'opera o l'ignoranza dell'abuso.
- Il proprietario successivo può sottrarsi agli effetti dell'ordine di demolizione soltanto dimostrando iniziative concrete che rendano manifesta la propria estraneità all'abuso e siano idonee a costringere il responsabile dell'attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi.
Come è indicizzato
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