Sentenza n. 4235/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione ottava, 7 novembre 2023, n. 6126, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale che ha dichiarato l’inottemperanza all’ordine di demolizione, disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e dell’intera particella, nonché ordinato lo sgombero e l’immissione in possesso
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario ha impugnato l’ordinanza di acquisizione, deducendo in appello: violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione degli artt. 31, 32, 33 e 34 d.P.R. 380/2001 e degli artt. 22, 31 e 35 l. 47/1985, per carenza istruttoria e motivazionale, asserita sanabilità almeno parziale delle opere e applicabilità della sanzione pecuniaria; illegittima decorrenza del termine di novanta giorni per la demolizione, che l’appellante riteneva decorrente dalla sentenza che aveva definito il precedente giudizio sull’ordine demolitorio; erronea estensione dell’acquisizione all’intera particella, senza puntuale individuazione dell’area di sedime e dell’ulteriore area acquisibile; preclusione della possibilità di presentare una nuova istanza di sanatoria; buona fede e non imputabilità dell’inottemperanza; illegittimità dello sgombero. Il Comune ha eccepito, tra l’altro, la genericità dei motivi d’appello e la novità della censura relativa alla decorrenza del termine di novanta giorni.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR, assorbendo l’eccezione di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi perché il gravame era comunque infondato nel merito. Ha rilevato, anzitutto, la formazione del giudicato interno sul capo della sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione del PRG e del verbale di inottemperanza, non essendo stato specificamente appellato. Quanto alla comunicazione di avvio, l’ha ritenuta non necessaria: l’acquisizione consegue a un ordine di demolizione ormai definitivo, che già conteneva l’avvertimento dell’effetto acquisitivo, e il successivo provvedimento ha natura essenzialmente dichiarativa di un effetto traslativo prodottosi ex lege, nell’esercizio di un potere vincolato e ricognitivo. L’appellante, inoltre, aveva ricevuto l’ordine di demolizione e conosceva la sequenza sanzionatoria. La censura sulla decorrenza del termine di novanta giorni è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in appello ai sensi dell’art. 104, comma 1, c.p.a.; è stata comunque ritenuta infondata, poiché il ricorso non sospende l’efficacia dell’atto e non era stata concessa alcuna sospensione dell’ordine demolitorio. Le doglianze sulla sanabilità sono state respinte perché non risultava presentata una nuova istanza di sanatoria e la mera allegazione di un’astratta sanabilità non sostituiva un progetto specifico; inoltre, decorso il termine di novanta giorni, il proprietario inottemperante perde la legittimazione a chiedere l’accertamento di conformità. È stata esclusa anche l’applicabilità della sanzione pecuniaria ex art. 34 d.P.R. 380/2001, poiché gli abusi erano stati qualificati come totale difformità o variazioni essenziali equiparate, in area soggetta a vincoli, con qualificazione ormai consolidata dal precedente giudicato. L’estensione dell’acquisizione all’intera particella è stata ritenuta adeguatamente motivata attraverso il richiamo agli indici urbanistici, la quantificazione delle volumetrie, il calcolo della superficie necessaria per opere analoghe e l’impossibilità di un’acquisizione parziale; l’appellante non aveva fornito calcoli alternativi né contestazioni tecniche puntuali. La buona fede dell’acquirente e la sua estraneità all’abuso originario non dimostravano la non imputabilità dell’inottemperanza. Il profilo relativo allo sgombero riguardava l’esecuzione del provvedimento e non la sua legittimità, oltre a non essere adeguatamente documentato. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 3.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001
Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune, fermo il limite del decuplo della complessiva superficie utile abusivamente costruita.
L’effetto acquisitivo si produce ex lege al decorso del termine di novanta giorni; il successivo accertamento dell’inottemperanza ha natura essenzialmente dichiarativa, salvo il profilo costitutivo relativo alla determinazione dell’ulteriore superficie acquisibile. L’accertamento notificato costituisce titolo per l’immissione in possesso e la trascrizione.
art. 36, comma 1, d.P.R. 380/2001
Letto alla luce della sentenza dell’Adunanza plenaria n. 16/2023, impedisce al proprietario inottemperante di proporre l’accertamento di conformità dopo il decorso del termine di novanta giorni, poiché egli perde ipso iure la legittimazione sul bene.
art. 32, comma 3, d.P.R. 380/2001
Le variazioni essenziali realizzate in presenza dei vincoli indicati dalla norma sono equiparate alla totale difformità, con applicazione del regime sanzionatorio dell’art. 31 d.P.R. 380/2001.
art. 34 d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria sostitutiva non è applicabile agli abusi qualificati come totale difformità o variazioni essenziali equiparate alla totale difformità.
art. 7 l. 241/1990
Non impone una nuova comunicazione di avvio per il procedimento di acquisizione quando l’ordine di demolizione, già notificato, contiene l’avvertimento dell’effetto acquisitivo e il successivo atto si limita a dichiarare un effetto legale già prodottosi.
art. 104, comma 1, c.p.a.
È inammissibile in appello la censura nuova relativa alla decorrenza del termine di novanta giorni, se non dedotta nel giudizio di primo grado.
art. 101 c.p.a.
L’eccezione di difetto di specificità dei motivi d’appello può essere assorbita quando il gravame risulti comunque infondato nel merito.
art. 31, comma 1, d.P.R. 380/2001
Costituisce il riferimento sanzionatorio per gli interventi eseguiti in totale difformità dal titolo, come qualificati nei precedenti atti ormai consolidati.
Massime di principio
- L’effetto acquisitivo previsto dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 si produce automaticamente al decorso di novanta giorni dalla notificazione dell’ordine di demolizione non ottemperato; il successivo provvedimento comunale ha natura essenzialmente dichiarativa, fatta salva la determinazione dell’ulteriore area acquisibile oltre il sedime.
- Il procedimento di acquisizione gratuita ex art. 31 d.P.R. 380/2001 non richiede una nuova comunicazione di avvio quando l’ordine di demolizione, ritualmente notificato, aveva già informato il destinatario delle conseguenze dell’inottemperanza e l’atto successivo accerta un effetto legale vincolato già verificatosi.
- Il proprietario che, decorso il termine di novanta giorni, non abbia ottemperato all’ordine di demolizione perde ipso iure la legittimazione sul bene e non può più presentare l’istanza di accertamento di conformità prevista dall’art. 36, comma 1, d.P.R. 380/2001.
- La mera proposizione del ricorso contro l’ordine di demolizione non sospende la sua efficacia né impedisce il decorso del termine per ottemperare, salvo che sia intervenuta una specifica misura cautelare sospensiva.
- La buona fede dell’acquirente e la sua estraneità all’abuso originario non dimostrano, da sole, la non imputabilità dell’inottemperanza: il proprietario deve allegare e provare una concreta impossibilità oggettiva di eseguire la demolizione.
- La motivazione dell’ordinanza di acquisizione è sufficiente quando individua gli indici urbanistici applicati, quantifica le volumetrie abusive, determina la superficie necessaria per opere analoghe e spiega, anche tecnicamente, l’impossibilità di un’acquisizione parziale; contestazioni meramente assertive non sono idonee a infirmarla.
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