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Sentenza

Sentenza n. 783/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202503300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2018/2019-2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 26 settembre 2023, passata in giudicato e notificata al Ministero il 23 ottobre 2023. Il giudicato aveva accertato il diritto della ricorrente a ottenere la carta docente, o altro strumento equipollente, per sei anni scolastici, per l'importo di 500 euro per ciascun anno, e aveva condannato l'amministrazione a metterla a disposizione nel rispetto dei vincoli di legge. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni statali, l'obbligo è rimasto inadempiuto. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell'amministrazione all'integrale esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad Acta. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il mancato adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e non contestato l'inadempimento dell'amministrazione. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, per la parte relativa al contributo alla formazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato quale Commissario ad Acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e legittima il giudice amministrativo ad adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un Commissario ad Acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo secondo il principio della soccombenza.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato unitamente all'art. 26 c.p.a. per la disciplina delle spese processuali.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori della parte vittoriosa dichiaratisi antistatari.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario può essere fatto valere davanti al giudice amministrativo mediante il ricorso per ottemperanza, quando l'amministrazione non ne abbia dato esecuzione.
  • Ai fini dell'accoglimento dell'azione di ottemperanza è sufficiente che il ricorrente documenti l'esistenza, la definitività e il contenuto esecutivo del giudicato, nonché l'inadempimento dell'amministrazione; la mancata contestazione dell'inadempimento da parte dell'amministrazione costituita rafforza la fondatezza della domanda.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice deve ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato e può nominare già nella sentenza un Commissario ad Acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
  • Il Commissario ad Acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico competente per materia e può essere autorizzato ad avvalersi delle strutture amministrative necessarie all'esecuzione del mandato; quando esercita funzioni commissariali nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, non è dovuto un compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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