Cassazione Penale, Sentenza n. 21165/2023 del 18/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Istanza di riparazione per ingiusta detenzione relativa a 376 giorni di arresti domiciliari (dal 23/01/2014 al 03/02/2015) disposti per il reato di tentata rapina in concorso; il ricorrente era poi stato assolto con sentenza del 14/06/2016 divenuta irrevocabile l'08/11/2016. La Corte d'appello aveva rigettato la richiesta di riparazione ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza al tempo della misura (identificazione operata dalla polizia giudiziaria, riprese di videosorveglianza che ritraevano due soggetti, chiamata in correità del coimputato Hajii Mohamed e precedenti penali), e dunque configurando dolo o colpa grave escludenti il risarcimento. Il ricorrente ha impugnato censurando l'erronea applicazione degli artt. 314 e 315 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione, rilevando che la corte della riparazione ha valorizzato elementi fattuali già vagliati e non ritenuti probatori dai giudici di merito (in particolare dichiarazioni del coimputato ritenute inutilizzabili e incertezze sull'identificazione dalle telecamere).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato l'ordinanza della Corte d'appello con rinvio per nuovo giudizio. La Cassazione ha richiamato i principi secondo cui il dolo o la colpa grave che escludono l'indennizzo devono consistere in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" o "concorsi a dar causa" alla privazione della libertà, con un accertamento del rapporto causale; il giudice della riparazione deve fondare la decisione su dati di fatto certi, "accertati o non negati", e non può basarsi su elementi congetturali o su condotte già escluse o giudicate non sufficientemente provate nella sentenza di assoluzione. Per tali ragioni la decisione impugnata è stata annullata e la causa rimessa alla Corte d'appello di Catanzaro per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma sui criteri per la riparazione dell'ingiusta detenzione; la Cassazione richiama che l'esclusione del diritto all'indennizzo per dolo o colpa grave richiede l'accertamento di condotte specifiche che abbiano dato causa o concorso a dar causa alla misura cautelare
art. 315 cod. proc. pen.
Norma procedurale collegata alla riparazione; richiamata nel contesto della valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo
Sez. U n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)
Principio secondo cui il giudice della riparazione deve fondare la decisione su elementi "accertati o non negati"; non sono ammissibili valutazioni basate su dati congetturali
Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010 (Morra)
Richiama la necessità del rapporto eziologico tra la condotta e la misura restrittiva; la motivazione deve dimostrare la connessione causale
Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018 (Colandrea)
Principio che vieta di attribuire valore ostativo al diritto all'indennizzo a condotte che sono state escluse o ritenute non sufficientemente provate nella sentenza di assoluzione
Massime di principio
- Il giudice della riparazione può escludere l'indennizzo solo se prova che dolo o colpa grave del detenuto hanno effettivamente "dato causa" o "concorsi a dar causa" alla misura cautelare, con chiaro nesso causale
- Non possono essere utilizzati ai fini ostativi all'indennizzo elementi di prova che sono stati esclusi dal processo penale (ad es. dichiarazioni dichiarate inutilizzabili) o fatti già ritenuti non provati nella sentenza assolutoria
- La decisione sulla riparazione deve basarsi su "dati di fatto certi" (elementi accertati o non negati); valutazioni congetturali o indizi non definitivamente comprovati non sono idonee a escludere il beneficio
- La mera esistenza di indizi o la ripresa video che non consente una identificazione certa non sono sufficienti di per sé a configurare colpa grave o dolo escludenti l'indennizzo; occorre una prova della rilevanza causale di tali elementi rispetto alla misura cautelare
- In presenza di errori motivazionali o di valutazioni che valorizzano elementi esclusi dal giudice penale, la Cassazione annulla con rinvio per nuovo esame da parte del giudice della riparazione
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