Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1550/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento 1) della nota A.N.A.S. CDG.ST MI. Registro Ufficiale. U. 0665635 del 28 settembre 2022, Contratto ANAS 7000000253992, notificata a mezzo P.E.C. il 29 settembre 2022, emessa da A.N.A.S. S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Struttura Territoriale Lombardia, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza per l'installazione di due dissuasori innovativi lungo la S.S. 494 “Vigevanese”, al km 46+780 lato dx e al km 46+805 lato sx, in Comune di Castello d'Agogna; 2) di ogni altro atto a questi antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infra-procedimentale e comunque connesso, in particolare dei pareri tecnici di cui alla nota A.N.A.S. CDG.ST MI. Registro Ufficiale U.0293490 del 6.5.2022 e del 7.9.2022, non conosciuti.

Giustizia amministrativa202203375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell'istanza comunale per l'installazione di due dissuasori innovativi lungo la S.S. 494, nonché dei pareri tecnici presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente proprietario strada)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato il diniego di ANAS deducendo, in primo luogo, eccesso di potere per errore di diritto, carenza di potere, illogicità, contraddittorietà, omessa valutazione, travisamento dei fatti e violazione delle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento. Secondo il Comune, i manufatti avrebbero dovuto essere qualificati come elementi di arredo urbano, da installare su un tratto interno al centro abitato e assimilabile a una traversa interna, sicché ANAS sarebbe stata priva di competenza o avrebbe comunque espresso il proprio parere soltanto per cortesia. Con un secondo motivo il Comune ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del codice della strada e degli artt. 172 e seguenti del d.P.R. n. 495/1992, oltre a disparità di trattamento, incoerenza, irragionevolezza, contraddittorietà, errore di fatto, incongruità, omessa valutazione, travisamento e ingiustizia manifesta. I dissuasori, raffiguranti scolari intenti ad attraversare la strada, sarebbero stati meri elementi di arredo urbano destinati a promuovere l'educazione stradale e non segnali complementari.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo congiuntamente infondati i motivi. I manufatti, costituiti da sagome raffiguranti scolari, sono oggettivamente idonei ad attirare l'attenzione degli automobilisti e a indurli a rallentare; tale finalità è stata inoltre espressamente riconosciuta dal Comune. Essi rientrano quindi nella nozione di segnali complementari prevista dall'art. 42, commi 2 e 3, del codice della strada, indipendentemente dalla qualificazione formale proposta dal Comune come arredo urbano. Ne consegue l'applicazione delle prescrizioni tecniche del regolamento di esecuzione, inclusi i requisiti relativi ai materiali, alle caratteristiche fisiche, chimiche, fotometriche e colorimetriche e alle tipologie dei delineatori. L'installazione avrebbe inoltre richiesto l'autorizzazione ministeriale prevista dalla disciplina regolamentare e la successiva ordinanza dell'ente proprietario della strada. Tali requisiti e autorizzazioni mancavano. Il TAR ha poi escluso che il tratto potesse essere qualificato come strada urbana di scorrimento: pur attraversando il centro abitato, esso rimane una strada extraurbana di tipo C, trattandosi di tratto interno di strada statale attraversante un centro abitato con popolazione non superiore a diecimila abitanti. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del codice della strada, il rilascio di concessioni e autorizzazioni richiede pertanto il nulla osta dell'ente proprietario, cioè ANAS. Il comportamento procedimentale del Comune, che aveva sottoposto spontaneamente il progetto ad ANAS e aveva mantenuto una lunga interlocuzione con essa, è stato ritenuto confermativo dell'esistenza dei poteri e delle competenze di ANAS; la successiva contestazione di tali competenze è stata qualificata come potenzialmente inammissibile e contraria al divieto di venire contra factum proprium. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 3, d.lgs. 285/1992

    per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada

    Il rilascio di autorizzazioni relative a tratti interni di strade statali situati in centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti richiede il previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

  • art. 22, comma 10, d.lgs. 285/1992

    il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce ... le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni

    La norma conferma la rilevanza delle caratteristiche tecniche e delle condizioni amministrative stabilite dall'autorità ministeriale per le opere incidenti sulla viabilità.

  • art. 42, commi 2 e 3, d.lgs. 285/1992

    sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive e le modalità di impiego e di apposizione

    Rientra nella nozione di segnale complementare qualsiasi dispositivo oggettivamente idoneo a rallentare la velocità, con applicazione delle caratteristiche costruttive e delle modalità di impiego previste dal regolamento.

  • art. 42, comma 2, d.lgs. 285/1992, come modificato dall'art. 23, comma 1, lett. b), l. 25 novembre 2024, n. 177

    Sono altresì segnali complementari i dispositivi e gli interventi sull'infrastruttura stradale che comunque contengono un elemento di segnalamento, destinati a impedire la sosta, a moderare il traffico o a rallentare la velocità dei veicoli

    La modifica ha esplicitato, secondo il TAR, una portata già ricompresa nella precedente formulazione, includendo dispositivi e interventi infrastrutturali destinati a moderare il traffico o rallentare la velocità.

  • art. 45, comma 6, d.lgs. 285/1992

    Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico ... soggetti all'approvazione od omologazione

    I dispositivi di regolazione del traffico soggetti alla disciplina tecnica devono rispettare le procedure di approvazione o omologazione previste.

  • art. 2, commi 2 e 7, d.lgs. 285/1992

    La qualificazione del tratto stradale dipende dalle caratteristiche tipologiche della strada e dalla disciplina dei tratti interni di strade statali, regionali o provinciali nei centri abitati; il mero attraversamento del centro abitato non trasforma automaticamente la strada extraurbana in strada urbana di scorrimento.

  • art. 173, commi 8 e 9, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

    I segnali complementari devono essere realizzati con materiali non pericolosi in caso di collisione e rispettare le caratteristiche fisiche, chimiche, dimensionali, fotometriche e colorimetriche stabilite dalla disciplina tecnica.

  • art. 180, comma 6, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

    L'installazione dei segnali complementari richiede l'autorizzazione ministeriale relativa alle specifiche tecniche e la successiva posa in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada.

Massime di principio

  • Un dispositivo collocato sulla viabilità rientra nella nozione di segnale complementare quando, per la sua conformazione e funzione, è oggettivamente idoneo ad attirare l'attenzione degli automobilisti e a indurli a rallentare, anche se l'amministrazione proponente lo qualifica formalmente come elemento di arredo urbano o di educazione stradale.
  • La qualificazione di un manufatto come segnale complementare dipende dalla sua funzione oggettiva e dal risultato perseguito, non dalla denominazione attribuitagli dall'amministrazione; una volta accertata tale qualificazione, trovano applicazione le prescrizioni tecniche e autorizzatorie previste dal codice della strada e dal relativo regolamento.
  • Il tratto di una strada statale che attraversa un centro abitato con popolazione non superiore a diecimila abitanti conserva, ai fini della disciplina del codice della strada, la qualificazione di strada extraurbana quando non possiede le caratteristiche proprie di una strada urbana di scorrimento; per le autorizzazioni è quindi necessario il previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
  • L'ente proprietario di una strada statale mantiene il potere di esprimersi sulle opere e sui dispositivi incidenti sulla viabilità anche quando il tratto attraversa un centro abitato, nei limiti e secondo il regime autorizzatorio stabilito dal codice della strada.
  • L'amministrazione che, nel procedimento, abbia riconosciuto la competenza dell'ente proprietario della strada sottoponendogli spontaneamente il progetto e instaurando una specifica interlocuzione non può successivamente contestare, in sede giurisdizionale, quella stessa competenza in contrasto con il proprio precedente comportamento, secondo il divieto di venire contra factum proprium.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàResponsabile del procedimento e competenza
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàEccesso di potereIncompetenzaAbuso del diritto e del processo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.