Cassazione Penale, Ordinanza n. 33583/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per una vicenda di truffa. Con il primo motivo ha dedotto l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e dell'udienza dibattimentale; con il secondo ha chiesto l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; con il terzo ha contestato la motivazione sulla responsabilità, chiedendo una diversa valutazione dell'attendibilità della persona offesa; con il quarto ha censurato la pena come eccessiva e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; con il quinto ha eccepito la prescrizione del reato. La Corte ha rilevato che i primi due motivi erano inammissibili perché non specificamente dedotti come motivi di appello, che il terzo motivo tendeva a una rivalutazione del merito preclusa in cassazione, che le doglianze sulla pena erano infondate poiché la quantificazione era avvenuta nel minimo edittale e con la riduzione per il rito abbreviato, che il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato in ragione della predisposizione a delinquere e dei precedenti per truffe online, e che la prescrizione non poteva essere rilevata a fronte dell'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto non deducibili in sede di legittimità i primi due motivi perché non previamente proposti in appello; ha escluso che il terzo motivo potesse risolversi in una richiesta di nuova valutazione della prova; ha reputato manifestamente infondate le censure sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche; ha infine negato rilievo alla prescrizione, poiché l'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto processuale e quindi il vaglio della causa estintiva maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
a pena di inammissibilità
Le violazioni di legge dedotte in cassazione devono essere state previamente dedotte come motivi di appello; in difetto, il motivo è inammissibile.
artt. 132 e 133 cod. pen.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve attenersi ai criteri legali di commisurazione della pena.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili questioni di diritto o di fatto che non siano state previamente introdotte con l'appello, quando la legge prevede tale onere a pena di inammissibilità.
- La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione del compendio probatorio a quella compiuta dal giudice di merito, né può trasformare il ricorso in una richiesta di nuovo giudizio sull'attendibilità dei testi o della persona offesa.
- La contestazione sulla misura della pena è censurabile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla coerenza della motivazione, restando la determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni principalmente affidata al giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami elementi ritenuti decisivi, anche senza confutare uno per uno tutti gli elementi favorevoli prospettati dalla difesa.
- L'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto processuale e preclude il rilievo della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
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