Cassazione Civile, Ordinanza n. 11606/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietaria)
La controversia
La controversia nasce da una lite di vicinato tra due fondi confinanti in Roma, località Torre Jacova. I danti causa dei ricorrenti, comproprietari di un terreno, agivano per ottenere l’arretramento o la demolizione di opere realizzate sul fondo confinante e ritenute in violazione delle distanze legali: ampliamento di un fabbricato, una piscina e due fosse biologiche, con richiesta anche di risarcimento del danno. La convenuta resisteva sostenendo, tra l’altro, che parte delle opere era stata eseguita dai propri danti causa, che vi fosse usucapione della porzione contestata e che sussistesse una servitù di mantenimento per destinazione del padre di famiglia. Il Tribunale aveva disposto l’arretramento di alcune opere e accolto parzialmente la chiamata in garanzia; la Corte d’appello, invece, aveva riformato in parte la decisione, escludendo l’arretramento di tutti i manufatti e rigettando l’appello incidentale degli originari attori. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione dell’art. 889 c.c. e dell’art. 360, n. 3, c.p.c., lamentando che la Corte d’appello avesse trattato piscina e fosse biologiche come mere costruzioni ex art. 873 c.c., senza applicare la disciplina speciale delle distanze per pozzi/cisterne/fosse; 2) violazione dell’art. 91 c.p.c., contestando la condanna integrale alle spese nonostante l’asserito mutamento giurisprudenziale in tema di prevenzione e la circostanza che la chiamata in causa dei danti causa fosse stata richiesta per tutte le opere, benché non tutte fossero a loro imputabili.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei due motivi: ha accolto l’eccezione di parte controricorrente e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il punto decisivo è stato processuale: i ricorrenti si erano qualificati come eredi delle parti originarie, ma non avevano dimostrato la propria legittimazione ad agire e quindi a impugnare, non essendo sufficiente la mera dichiarazione di essere eredi. La Corte ha richiamato il principio secondo cui chi proponga impugnazione in qualità di successore della parte del precedente grado deve allegare e provare sia la successione sia l’assunzione della qualità di erede mediante accettazione. Conseguentemente, tutte le altre questioni sono rimaste assorbite. I ricorrenti sono stati inoltre condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.
Norme richiamate
art. 889 c.c.
Invocato come norma speciale sulle distanze per pozzi, cisterne, fosse e simili; la Corte non ne ha esaminato la portata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
art. 873 c.c.
Richiamato dai ricorrenti come parametro delle distanze tra costruzioni; la censura sul punto è rimasta assorbita.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del primo motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo per contestare la regolazione delle spese di lite.
art. 372 c.p.c.
Indicata come base per le produzioni documentali consentite in cassazione, necessarie a provare il decesso della parte originaria e la qualità di erede.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti processuali del contributo unificato დამატivo in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1-bis dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Chi impugna una decisione in qualità di successore a titolo universale o particolare della parte del precedente grado deve allegare e provare non solo la successione, ma anche la propria legittimazione processuale; in mancanza, l’impugnazione è inammissibile anche d’ufficio.
- In caso di successione mortis causa, la mera chiamata all’eredità non basta a fondare la legittimazione ad impugnare: occorre dimostrare l’avvenuta acquisizione della qualità di erede mediante accettazione espressa o tacita.
- Nel giudizio di cassazione, la prova della qualità di erede e del decesso della parte originaria può essere fornita solo mediante le produzioni documentali consentite dall’art. 372 c.p.c.; la mancata contestazione della controparte non esonera dall’onere probatorio.
- Quando difetta la prova della legittimazione ad impugnare, la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso senza esaminare i motivi di merito, che restano assorbiti.
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