Cassazione Civile, Ordinanza n. 22549/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da una cartella di pagamento relativa a IVA per l'anno d'imposta 2002, emessa in esecuzione di un avviso di accertamento presupposto. Il contribuente ha impugnato la cartella deducendo plurimi vizi: irregolarità o inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento per difetti della relata e per erronea applicazione delle forme di notifica in caso di irreperibilità; mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. e dalle norme speciali tributarie; nullità della cartella per mancata notifica dell'atto presupposto e del ruolo; irregolarità nella formazione e sottoscrizione del ruolo e omessa sottoscrizione dell'avviso di accertamento; nullità della cartella per difetto di trasparenza e per errato calcolo degli interessi; nullità della cartella per vizi propri e per mancanza dei requisiti essenziali previsti dal regolamento ministeriale. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi cinque motivi per difetto di specificità, perché il ricorrente non aveva trascritto o allegato le relate di notificazione e gli atti rilevanti, e quindi non consentiva il controllo sull'effettiva fondatezza delle doglianze. Il sesto motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: nessuna omessa pronuncia sull'assenza di sottoscrizione dell'avviso di accertamento, mentre la censura sul ruolo era infondata poiché il ruolo è atto interno, non è prevista una sanzione per la sua omessa sottoscrizione e opera la presunzione di riferibilità dell'atto; inoltre il contribuente non aveva fornito elementi specifici e concreti contrari. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la cartella, quando segue un atto che abbia già determinato il debito e gli interessi, può motivare il calcolo degli interessi con il richiamo all'atto presupposto e con l'indicazione degli accessori, e nel caso concreto la Corte territoriale aveva già accertato che il computo era desumibile dalla cartella; la censura mirava quindi a rivalutare un accertamento di fatto. Anche l'ottavo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, per mancata trascrizione della cartella. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, alla responsabilità aggravata e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha confermato la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva già respinto l'appello contro la cartella di pagamento IVA. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, oltre a somme per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. Per l'agente della riscossione, rimasto intimato, non sono state liquidate spese.
Norme richiamate
art. 148 c.p.c.
invocato dal ricorrente in relazione ai requisiti formali della relata di notificazione; la Corte ha però dichiarato inammissibili le censure per difetto di specificità e autosufficienza, non affrontandone il merito nei motivi iniziali.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma richiamata per la notifica degli atti tributari in caso di irreperibilità assoluta; la Corte non entra nel merito dei primi motivi perché mancava la trascrizione delle relate.
art. 140 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare gli adempimenti della notifica; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
artt. 58 e 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamati in relazione alla notifica dell'atto presupposto e del ruolo; la censura è stata dichiarata inammissibile per le stesse ragioni di specificità.
art. 42, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato per dedurre l'irregolarità del procedimento di formazione del ruolo e l'assenza di sottoscrizione dell'avviso di accertamento; la Corte ha escluso il vizio di omessa pronuncia e ha ritenuto inammissibile la censura sulla sottoscrizione dell'avviso per mancata trascrizione o allegazione dell'atto.
art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
la Corte ribadisce che il ruolo è atto interno dell'amministrazione, che la norma non prevede sanzione per la sua omessa sottoscrizione e che opera la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente.
art. 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato per affermare l'irrilevanza dei vizi di invalidità del ruolo, atto vincolato, in assenza di discrezionalità amministrativa.
art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato anche per la questione della formazione del ruolo e della sua sottoscrizione.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato con l'art. 12 per la censura sulla trasparenza e sul calcolo degli interessi in cartella; la Corte ritiene inammissibile la doglianza perché diretta a contestare un accertamento in fatto.
art. 6 d.m. 3 settembre 1999, n. 321
richiamato per i requisiti della cartella di pagamento; la censura sulla nullità per vizi propri è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la cartella è congruamente motivata, quanto agli interessi maturati, se rinvia all'atto presupposto e indica gli accessori.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato insieme allo Statuto del contribuente per il dovere di motivazione della cartella; il richiamo all'atto presupposto può soddisfare l'obbligo motivazionale.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta di definizione anticipata e per la successiva richiesta di decisione; la Corte applica il regime processuale speciale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria del ricorrente dopo la richiesta di decisione.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
richiamato per la condanna del ricorrente alla responsabilità aggravata, in aggiunta alle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, applicata per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Chi contesta in cassazione la regolarità della notificazione di un atto processuale o impositivo deve trascrivere o allegare integralmente la relata di notifica e gli elementi essenziali dell'atto; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
- La censura relativa alla notifica dell'atto presupposto non può essere esaminata se il ricorrente non consente al giudice di legittimità il controllo diretto sul contenuto della relata o dell'atto notificato.
- Il ruolo è atto interno dell'amministrazione finanziaria e la sua omessa sottoscrizione non determina, di per sé, nullità, non essendo prevista una specifica sanzione normativa; opera la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo che lo ha formato, salva prova contraria specifica del contribuente.
- Se il ruolo o l'atto impositivo sono vincolati e il contribuente deduce vizi formali in modo generico, senza indicare elementi concreti che dimostrino l'incidenza del vizio, la doglianza non è idonea a superare la presunzione di legittimità dell'atto.
- La cartella di pagamento che segua un atto impositivo già determinativo del debito e degli interessi è sufficientemente motivata se richiama l'atto presupposto e consente di ricostruire il computo degli accessori; non è necessario ripetere integralmente il calcolo.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione di accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- La mancata trascrizione della cartella di pagamento o dell'avviso di accertamento, quando la censura dipenda dal loro contenuto, rende il motivo inammissibile per difetto di specificità.
- Il rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 comporta, se dovuto, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato; inoltre può legittimare la condanna per responsabilità aggravata quando ricorrano i presupposti di legge.
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