Sentenza n. 1406/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento ex art.116 c.p.a. dei provvedimenti di diniego dell’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente, adottati dal Comune di Milano e dalla Società Metropolitana Milanese S.p.A. sulle istanze presentate dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi e riscontri alle istanze di accesso agli atti relative alla procedura di sgombero da un alloggio ERP
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore e comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, che aveva abitato in un alloggio ERP già assegnato alla madre deceduta e che era stata sgomberata il 14 luglio 2025 in quanto ritenuta occupante senza titolo, ha presentato più istanze di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, chiedendo copia dell'ordinanza di sgombero, delle segnalazioni dell'Ufficio T.P.A., dei verbali dei sopralluoghi, della querela ex art. 633 c.p. e della decisione del Tavolo tecnico del 9 luglio 2025. Il Comune ha comunicato di non essere in possesso dell'ordinanza e ha inoltrato la pratica alla società gestore; quest'ultima ha rappresentato che lo sgombero era stato eseguito nell'ambito del protocollo operativo concordato con Comune, Prefettura e forze dell'ordine, senza una specifica ordinanza del gestore, e ha negato l'accesso per asserita carenza di un interesse concreto e attuale della richiedente, non titolare di un contratto di locazione. La ricorrente ha impugnato i vari riscontri. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte improcedibile per tardività e in parte inammissibile. Sono state ritenute tardive le impugnazioni delle comunicazioni del Comune del 6 agosto e del 20 ottobre 2025 e delle risposte della società gestore del 28 agosto e del 19 settembre 2025, poiché il ricorso era stato notificato il 2 dicembre 2025, oltre il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall'art. 116, comma 1, c.p.a. La contestazione dell'ultima nota della società del 4 novembre 2025 è stata invece ritenuta tempestiva, ma inammissibile. Quanto all'ordinanza di sgombero, il Collegio ha rilevato che la precedente risposta aveva già chiarito che non risultava adottata, essendo lo sgombero avvenuto in base al protocollo operativo per il contrasto alle occupazioni abusive, oppure che l'eventuale documento avrebbe dovuto essere richiesto alla Questura e non al gestore. Quanto agli altri documenti, l'istanza del 18 ottobre 2025 è stata considerata meramente reiterativa di quella del 3 settembre 2025, senza fatti nuovi né una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante; l'ultima nota aveva quindi carattere meramente confermativo e non autonoma lesività. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 1.000,00 oltre IVA e accessori in favore del Comune; nulla è stato disposto per le spese nei confronti della società non costituita.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Il ricorso in materia di accesso deve essere proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata; il mancato rispetto del termine comporta la tardività dell'impugnazione.
artt. 22 ss. l. 241/1990
La domanda di accesso documentale presuppone la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione giuridicamente tutelata.
art. 633 c.p.
La querela per il reato di invasione di terreni o edifici è indicata tra gli atti formati nell'ambito della procedura di sgombero, dei quali era stata chiesta l'ostensione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel rito speciale sull'accesso, il termine di trenta giorni per impugnare il diniego o il differimento decorre dalla comunicazione della determinazione amministrativa; l'impugnazione proposta oltre tale termine è tardiva, anche quando riguardi più riscontri successivi relativi a istanze distinte ma già definite.
- La reiterazione di una domanda di accesso è ammissibile soltanto se intervengono fatti nuovi, anche non sopravvenuti ma non rappresentati nell'istanza originaria, oppure se viene prospettato in modo diverso l'interesse giuridicamente rilevante posto a fondamento dell'accesso.
- Quando una nuova istanza riproduce la precedente senza fatti nuovi né diversa prospettazione dell'interesse legittimante, il successivo diniego ha natura meramente confermativa e non è autonomamente lesivo; il ricorso contro tale diniego è inammissibile.
- Non può essere ordinata l'ostensione di un documento che l'amministrazione o il gestore dichiarino non esistente o non detenuto; la richiesta deve eventualmente essere rivolta al soggetto pubblico o istituzionale che, secondo la disciplina della procedura, potrebbe disporne.
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