Cassazione Civile, Ordinanza n. 03148/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento ICI emesso per l'anno 2010 su una quota di proprietà di un'unità immobiliare classificata catastalmente in categoria D/2. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo che l'avviso fosse stato emesso sulla base di una rettifica catastale non notificata e che il contribuente non fosse stato posto in grado di impugnare il provvedimento di rettifica della rendita. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, poiché il giudice di merito avrebbe fondato l'accoglimento anche su una pretesa impugnazione nel merito della rettifica, pur avendo rilevato la mancata notifica di tale rettifica; 2) violazione dell'art. 2909 c.c. per omesso rilievo del giudicato esterno formatosi su una precedente decisione relativa alla medesima rendita catastale, ma per annualità diversa (2004); 3) violazione dell'art. 10 del d.lgs. 504/1992, sostenendo che, anche a voler ritenere illegittima la parte dell'accertamento riferita alla rendita rettificata d'ufficio, il contribuente non aveva comunque versato l'imposta nemmeno in relazione alla rendita proposta con DOCFA, sicché l'annullamento integrale dell'atto avrebbe indebitamente eliminato anche la parte di imposta comunque dovuta.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i tre motivi di ricorso perché ha rilevato in via pregiudiziale l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia. Dopo aver acquisito informazioni e verificato che il contribuente aveva tempestivamente presentato domanda di definizione agevolata e che il perfezionamento si era realizzato con il pagamento della prima rata, non risultando notificato alcun diniego entro il termine previsto dal regolamento comunale, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese del processo estinto sono rimaste a carico delle parti che le hanno anticipate e non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma richiamata solo come base formale del primo motivo di ricorso per nullità della sentenza impugnata.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4
Richiamato dal ricorrente per denunciare la presunta motivazione apparente della sentenza tributaria.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente quale parametro della motivazione della sentenza.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di contenuto della motivazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Base formale del secondo e del terzo motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 2909 c.c.
Richiamato per dedurre l'efficacia del giudicato esterno sulla medesima rendita catastale.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10
Richiamato per sostenere che l'imposta era comunque dovuta almeno sulla base della rendita dichiarata dal contribuente.
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 16, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136
"Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale."
La Corte ha valorizzato questa disciplina come base della definizione agevolata delle liti tributarie attribuita agli enti territoriali.
deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 1 aprile 2019
Atto regolamentare comunale attuativo della definizione agevolata, applicato dalla Corte per verificare i presupposti di estinzione del giudizio.
art. 1, comma 2, regolamento comunale
La controversia rientra tra quelle definibili se introdotta con ricorso notificato entro il 24 ottobre 2018 e non ancora definita con pronuncia definitiva alla data della domanda.
art. 2, comma 2, lett. c), regolamento comunale
In caso di soccombenza del Comune nel giudizio di secondo grado, la base di definizione è pari al 15% del valore della controversia.
art. 3, commi 1 e 2, lett. a), regolamento comunale
La domanda doveva essere presentata a pena di decadenza entro il 31 maggio 2019, anche via PEC all'indirizzo indicato dal Comune.
art. 5, comma 1, regolamento comunale
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti ovvero della prima rata; il mancato pagamento delle rate successive comporta riscossione coattiva.
art. 8, comma 1, regolamento comunale
L'eventuale diniego della definizione doveva essere notificato entro il 31 luglio 2020; in mancanza, la definizione resta perfezionata.
art. 6, comma 13, d.l. n. 118 del 2019
Richiamato per la regola sulle spese del processo estinto, rimaste a carico delle parti che le hanno anticipate.
art. 6, comma 4, regolamento comunale
Richiamato per la disciplina delle spese nel caso di definizione agevolata/estinzione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato in presenza di causa estintiva del giudizio.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata in relazione all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando risulta intervenuta una valida definizione agevolata della controversia tributaria, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
- La verifica della definizione agevolata richiede di accertare: tempestività della domanda, rientro della lite nell'ambito applicativo del regolamento/disciplinare dell'ente, pagamento almeno della prima rata o degli importi richiesti e mancata notificazione del diniego nel termine previsto.
- La mancata notifica dell'eventuale diniego entro il termine stabilito dalla disciplina della definizione agevolata impedisce di negare il perfezionamento della procedura, se la domanda è stata tempestivamente presentata e risulta effettuato il pagamento previsto.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate e non opera il raddoppio del contributo unificato.
- Le questioni di merito sollevate contro la sentenza impugnata restano assorbite quando sopravviene una causa estintiva del processo rilevabile in via pregiudiziale.
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