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Sentenza

Sentenza n. 2261/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione del Comandante Interregionale della Guardia di Finanza che ha disposto la perdita del grado per rimozione, con decorrenza retroattiva dal collocamento in congedo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui gli è stata inflitta la perdita del grado per rimozione, nonché gli atti della procedura disciplinare presupposti, deducendo in primo luogo la decadenza dell’Amministrazione dall’esercizio dell’azione disciplinare per violazione dei termini previsti dagli artt. 1392 e 1393 del d.lgs. n. 66/2010. In particolare, ha sostenuto che il procedimento fosse stato avviato oltre il termine di novanta giorni decorrente dalla conoscenza della definizione irrevocabile del giudizio penale. Ha inoltre dedotto il difetto di istruttoria, la sproporzione della sanzione, l’illegittima utilizzazione di elementi probatori tratti dal procedimento penale e l’illegittimità della decorrenza retroattiva della perdita del grado. I fatti disciplinarmente contestati riguardavano l’utilizzo delle credenziali di accesso alla banca dati SDI per finalità estranee al servizio e la comunicazione a terzi di informazioni riservate acquisite in ragione dell’ufficio. Il giudizio penale si era concluso con sentenza della Corte di cassazione del 14 maggio 2024, dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso, mentre la contestazione degli addebiti era stata notificata l’8 novembre 2024.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente. L’art. 1392, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare impone l’instaurazione del procedimento disciplinare di stato entro novanta giorni dalla data in cui l’Amministrazione abbia avuto conoscenza integrale della sentenza penale irrevocabile. Nel caso esaminato, poiché il ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile, la pronuncia della Corte di cassazione aveva natura esclusivamente processuale e non modificava l’accertamento dei fatti né la loro qualificazione giuridica contenuti nella sentenza d’appello. Pertanto, il giudicato si era formato sulla sentenza d’appello e il termine decadenziale decorreva dal momento in cui l’Amministrazione aveva già conoscenza di tale sentenza e aveva ricevuto, nel maggio 2024, il dispositivo della decisione della Corte di cassazione dichiarativa dell’inammissibilità. Da quel momento erano presenti sia la conoscenza integrale della decisione rilevante sia la certezza della sua irrevocabilità; non era necessario attendere la pubblicazione delle motivazioni della sentenza di cassazione. La contestazione disciplinare dell’8 novembre 2024 era quindi tardiva e l’Amministrazione era decaduta dall’esercizio dell’azione disciplinare. La decadenza ha travolto l’intero procedimento e il provvedimento conclusivo, con conseguente annullamento della determinazione del 15 aprile 2025 e degli atti presupposti, connessi e conseguenti. Le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite. L’Amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 2.500,00 oltre accessori per spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 1392 d.lgs. n. 66/2010

    Il procedimento disciplinare di stato deve essere instaurato entro novanta giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza penale irrevocabile e concluso nei successivi duecentosettanta giorni.

    Quando il giudizio di cassazione si conclude con una pronuncia di inammissibilità, il termine di novanta giorni decorre dalla conoscenza della sentenza d’appello e del dispositivo della decisione della Corte di cassazione, se il dispositivo rende certa l’irrevocabilità della decisione e non introduce modifiche all’accertamento dei fatti o alla loro qualificazione giuridica. Non è necessario attendere la pubblicazione delle motivazioni della sentenza di cassazione.

  • art. 1393 d.lgs. n. 66/2010

    La norma è richiamata dal ricorrente nell’ambito della censura relativa alla decadenza dall’azione disciplinare, ma la decisione è fondata specificamente sulla violazione del termine di novanta giorni previsto dall’art. 1392.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare di stato a carico di un militare, il termine decadenziale per l’avvio dell’azione disciplinare decorre dal momento in cui l’Amministrazione conosce integralmente la decisione penale rilevante e acquisisce la certezza della sua irrevocabilità.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la sentenza della Corte di cassazione ha natura processuale e non modifica l’accertamento dei fatti né la loro qualificazione giuridica contenuti nella sentenza d’appello; pertanto, la pubblicazione delle motivazioni della decisione di cassazione non è necessaria per far decorrere il termine disciplinare.
  • In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, il termine per l’avvio del procedimento disciplinare decorre dalla conoscenza della sentenza d’appello, già conosciuta dall’Amministrazione, e del dispositivo della pronuncia di cassazione che dichiara l’inammissibilità.
  • L’avvio del procedimento disciplinare oltre il termine decadenziale previsto dalla legge determina la decadenza dell’Amministrazione dall’esercizio dell’azione disciplinare e l’illegittimità dell’intero procedimento e del provvedimento sanzionatorio conclusivo.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiTermini del procedimentoDecadenza e tardività

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