Cassazione Penale, Sentenza n. 43152/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva relativa alla distrazione di euro 37.442,43 nel fallimento della societa' PELLI ALBERTO s.r.l. i motivi di ricorso (nove) censuravano: omissione di pronuncia sulla rilevanza di una transazione successiva con la curatela; errata applicazione degli artt. 110 cod. pen. e 216 legge fallimentare con riferimento alla responsabilita' concorsuale del socio MARCO PELLI (sostenendo che il suo ruolo gestionale non era provato e che si sarebbe fatto affidamento solo sul rapporto di parentela); deduzioni che le somme prelevate nel 2011 erano state usate per finalita' sociali (pagamento debiti fiscali e dei dipendenti) e quindi non costituivano distrazione; contestazione della qualificazione dei pagamenti 'in nero' e della mancanza dell'elemento soggettivo necessario per la bancarotta fraudolenta; doglianze di travisamento probatorio e vizio motivazionale, nonche' richiamo al principio della condanna solo al di la' di ogni ragionevole dubbio; infine, si sosteneva che le condotte rilevassero al piu' per bancarotta semplice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo infondato in quanto la transazione intervenuta dopo la sentenza di primo grado non equivale alla riparazione integrale richiesta per escludere la bancarotta riparata. Molti motivi sono stati dichiarati inammissibili per genericita' e per mancato confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata (in particolare i motivi relativi alla posizione di MARCO PELLI e alla qualificazione dei prelievi). La Cassazione ha confermato che il Tribunale aveva gia' detratto dalle somme distratte gli importi versati per debiti erariali e che le prove fornite a giustificazione dei pagamenti ai dipendenti non comprovavano la causa giustificativa. Quanto all'elemento soggettivo, la Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui per la bancarotta fraudolenta distrattiva e' sufficiente il dolo generico, ossia la consapevole volonta' di destinare il patrimonio sociale a finalita' diverse da quelle di garanzia dei creditori; tale elemento e' stato ritenuto provato in considerazione della gestione diretta della piccola societa' e della destinazione non funzionale delle somme. I ricorsi sono stati quindi rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato; la Corte ha osservato che la responsabilita' di MARCO PELLI non e' stata ritenuta fondata sul solo rapporto di parentela, ma su una serie di indici di cogestione fattuale
art. 216 legge fallimentare (bancarotta)
Norma sostanziale sulla bancarotta fraudolenta; la Corte ha applicato la qualificazione della distrazione e richiamato che il dolo richiesto e' il dolo generico consistente nella volontaria destinazione del patrimonio a fini estranei alla garanzia dei creditori
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla trattazione dei motivi in cassazione (esame nei limiti del ricorso e delle questioni dedotte)
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione al principio della condanna solo ove la responsabilita' emerga al di la' di ogni ragionevole dubbio; la Corte ha precisato che tale principio non modifica il perimetro del sindacato della Cassazione sulla motivazione
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 14932 del 28/02/2023 (Mercuri)
Richiamata per distinguere la fattispecie della bancarotta riparata che richiede integrale restituzione prima del fallimento dalla transazione intervenuta durante la procedura fallimentare
Giurisprudenza: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Utilizzata per sostenere la regola di ammissibilita' e l'onere di confronto specifico con la decisione impugnata per evitare la genericita' del motivo
Giurisprudenza: Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016 (Passarelli)
Richiamata per l'individuazione del dolo generico necessario per la bancarotta fraudolenta per distrazione: non e' necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza nè lo scopo di danneggiare i creditori
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013 (Viola)
Richiamata in relazione ai limiti del sindacato della Cassazione sulla motivazione e al criterio di disamina delle ricostruzioni alternative emerse in sede di merito
Massime di principio
- Una transazione intervenuta con la curatela dopo la sentenza di primo grado non equivale di per se' alla 'bancarotta riparata'; per escludere la responsabilita' e' richiesta l'integrale restituzione prima della dichiarazione di fallimento
- In cassazione i motivi devono confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata: la genericita' o il mancato confronto determinano spesso l'inammissibilita' del motivo
- Per la bancarotta fraudolenta distrattiva e' sufficiente il dolo generico: e' rilevante la consapevole volonta' di destinare il patrimonio sociale a fini diversi dalla garanzia dei creditori, non e' necessario provare la conoscenza dello stato di insolvenza o l'intento di danneggiare specificamente i creditori
- La mera indicazione che i prelievi siano stati destinati a 'finalita' sociali' o al pagamento di dipendenti non esclude la responsabilita' se non e' documentalmente provata la giustificazione della spesa e la sua efficacia rispetto allo scopo sociale
- La posizione di un socio non amministratore puo' essere valutata come partecipazione di fatto (cogestione) sulla base di indici concreti (compagine ristretta, operazioni bancarie incrociate, scelta fiscale, dichiarazioni), e cio' puo' fondare una responsabilita' penale concorsuale
- Il principio della condanna solo al di la' di ogni ragionevole dubbio non modifica il ruolo della Cassazione che verifica la correttezza della motivazione: la sola esistenza di ricostruzioni alternative in sede di merito non e' sufficiente se il giudice di merito ha valutato e motivato la scelta
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43137/2024 del 27/11/2024
- Sentenza penale · 27 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43138/2024 del 27/11/2024
- Sentenza penale · 27 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43140/2024 del 27/11/2024
- Sentenza penale · 27 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43141/2024 del 27/11/2024
- Sentenza penale · 27 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43142/2024 del 27/11/2024
- Sentenza penale · 27 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43143/2024 del 27/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →