Sentenza n. 9897/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma n. 10873/2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi. La sentenza aveva dichiarato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici, condannando il Ministero all'attribuzione della Carta per il valore corrispondente, oltre interessi o rivalutazione. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione delle misure necessarie per dare attuazione al giudicato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato all'amministrazione e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha ritenuto sussistente la propria competenza ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. e, in assenza di chiarimenti da parte del Ministero, ha accolto la pretesa esecutiva alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. In sede di ottemperanza non possono essere nuovamente sindacati i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Il Ministero è stato pertanto ordinato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione, mediante attribuzione della Carta docente secondo quanto stabilito dal titolo. È stato nominato, per l'eventuale inerzia successiva, un Commissario ad acta individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attivabile su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Il TAR non ha applicato allo stato penalità di mora, riservandone l'eventuale adozione in caso di ulteriore inottemperanza. Ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in ragione dell'inerzia amministrativa reiterata, e ha condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Sebbene la motivazione qualifichi il ricorso come fondato e accolto, il dispositivo reca la formula di accoglimento parziale, in quanto non sono state disposte nell'immediato le penalità di mora richieste o prospettate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato e adottare le misure necessarie a garantirne l'attuazione.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Individua la competenza del giudice amministrativo per l'ottemperanza delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario nei confronti di amministrazioni pubbliche.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Prevede il termine di 120 giorni, decorso il quale può essere avviata l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 1, commi 121 e seguenti, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente, la cui attribuzione era stata riconosciuta dal giudicato da eseguire.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
È richiamato nel titolo esecutivo per la corresponsione di interessi o rivalutazione dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere accreditato fino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo è competente quando il titolo è passato in giudicato, è stato notificato nelle forme prescritte ed è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.
- L'amministrazione che, a fronte della deduzione dell'inadempimento, non fornisca chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato non assolve l'onere di dimostrare l'adempimento, sicché la pretesa esecutiva del creditore può essere accolta.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già definitivamente riconosciuta dal giudicato; il giudice deve limitarsi ad assicurarne l'attuazione secondo il contenuto del titolo.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione e a una richiesta della parte interessata.
- La penalità di mora non deve essere necessariamente disposta al momento della pronuncia sull'ottemperanza, potendo essere riservata a un successivo provvedimento in caso di perdurante inadempimento oltre il termine assegnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1218/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1219/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1220/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1221/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1222/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1223/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →