Cassazione Penale, Sentenza n. 46813/2024 del 19/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto del Tribunale di sorveglianza di Napoli che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47‑ter Ord. pen., sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto valutare contestualmente la concedibilità della liberazione anticipata (art. 54 Ord. pen. e art. 69‑bis), e che tale omissione rendeva illegittimo il provvedimento impugnato e imponeva la devoluzione del procedimento al Magistrato di sorveglianza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto che Montella avesse depositato un'unica istanza relativa alla detenzione domiciliare ex art. 47‑ter e non una richiesta di liberazione anticipata ex art. 54; pertanto la competenza a decidere sulla liberazione anticipata spetta in prima istanza al Magistrato di sorveglianza. Il Tribunale di sorveglianza poteva decidere sulla liberazione anticipata solo se tale istanza fosse stata presentata nell'ambito di un procedimento già pendente davanti al tribunale per altre misure alternative, cosa che non è avvenuta. Di conseguenza l'operato del Tribunale di sorveglianza è stato ritenuto corretto. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47‑ter Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
Norma che disciplina la concessione del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare; nel caso esaminato l'istanza era stata proposta esclusivamente ai sensi di questa norma e il Tribunale ha valutato l'ammissibilità sulla base dei limiti edittali previsti
art. 54 Ord. pen. (liberazione anticipata)
Norma che disciplina la liberazione anticipata; la Corte ha ritenuto che la competenza a decidere in prima istanza spetti al Magistrato di sorveglianza, salvo che la domanda sia presentata nel corso di procedimenti davanti al tribunale di sorveglianza per altre misure alternative
art. 69‑bis Ord. pen.
Il tenore letterale del comma richiede che, salvo i casi in cui la liberazione anticipata sia inserita in procedimenti già pendenti dinanzi al tribunale per altre misure alternative, la valutazione spetti al magistrato di sorveglianza; il tribunale può decidere solo quando la domanda è già inserita nel proprio procedimento
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 46040 del 03/11/2004 (Esposito, Rv. 230583‑01)
Principio richiamato dalla Corte secondo cui competente a decidere sulla liberazione anticipata è, in prima istanza, il magistrato di sorveglianza, con l'eccezione della domanda presentata nel corso di procedimenti pendenti davanti al tribunale di sorveglianza per altre misure alternative
Massime di principio
- Se si chiede la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47‑ter senza presentare contestualmente domanda di liberazione anticipata (art. 54), il Tribunale di sorveglianza può dichiarare l'istanza inammissibile senza valutare ex officio la liberazione anticipata.
- La competenza a decidere in prima istanza sulla liberazione anticipata è del Magistrato di sorveglianza, salvo che la richiesta sia inserita in un procedimento già pendente davanti al Tribunale di sorveglianza per altre misure alternative; in tal caso il Tribunale può decidere senza trasmettere al Magistrato.
- Per ottenere una valutazione congiunta (detenzione domiciliare e liberazione anticipata) è opportuno presentare entrambe le istanze contestualmente e nel foro competente; altrimenti si rischia che una delle richieste non venga esaminata per incompetenza.
- Il Tribunale non è obbligato a valutare d'ufficio benefici non richiesti: le istanze di benefici penitenziari devono essere proposte dagli interessati nel relativo procedimento presso l'organo competente.
- In situazioni simili, il difensore dovrebbe verificare preventivamente quale sia l'organo competente (Magistrato vs Tribunale di sorveglianza) e formulare le domande in modo da evitare rigetti per vizi procedurali; in caso di dubbio, presentare entrambe le richieste o chiedere al Magistrato/Tribunale la rimessione/trasmissione competente.
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