Cassazione Penale, Ordinanza n. 32749/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino alla pena di quattro mesi di reclusione e 200 euro di multa per furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 129 e 337 c.p.p., sostenendo l'assenza della condizione di procedibilità per asserita invalidità o insufficienza della querela presentata da una società per mezzo di delegati e subdelegati. La Corte ha ritenuto il motivo generico, poiché non si confrontava con la motivazione della sentenza d'appello, e comunque manifestamente infondato: la querela era riferibile alla persona giuridica, essendo stata indicata la fonte dei poteri rappresentativi del soggetto che l'aveva presentata, senza necessità di acquisire agli atti la procura speciale né di provare previamente la veridicità delle dichiarazioni sulla rappresentanza. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 624 c.p., contestando la ricostruzione del furto. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione adeguata, priva di vizi logico-giuridici, e richiamava anche la confessione dell'imputato. Con il terzo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. e la mancata esclusione della recidiva. La Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, rilevando che l'abitualità ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. era stata congruamente motivata sulla base della commissione di più reati della stessa indole e che anche la recidiva era stata adeguatamente giustificata in ragione dell'accresciuta pericolosità sociale conseguente alla commissione del delitto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato giudicato generico e, in ogni caso, manifestamente infondato; il secondo manifestamente infondato per adeguatezza della motivazione sulla responsabilità, anche alla luce della confessione; il terzo manifestamente infondato quanto alla particolare tenuità del fatto e alla recidiva. La condanna per furto aggravato è quindi rimasta ferma. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 624 e 625, n. 2, c.p.
Norme incriminatrici applicate per la condanna per furto aggravato.
art. 337 c.p.p.
Ai fini della riferibilità della querela a una persona giuridica, è sufficiente l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza del soggetto che presenta la querela; la veridicità delle dichiarazioni sul punto si presume fino a prova contraria.
art. 129 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa mancanza della condizione di procedibilità; la censura è stata ritenuta infondata.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di impugnazione determina l'inammissibilità.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Richiamato quale parametro della dedotta violazione di legge nel ricorso.
art. 624 c.p.
La motivazione sulla sussistenza del furto è stata ritenuta adeguata e non affetta da vizi logico-giuridici.
art. 131-bis, comma 1, c.p.
il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità
La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando ricorre l'abitualità, ravvisabile anche nella commissione di più reati della stessa indole.
Massime di principio
- Ai fini della riferibilità della querela a una persona giuridica, l'art. 337 c.p.p. richiede l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza del soggetto che la presenta, ma non l'immediata produzione o acquisizione della procura né la prova preventiva della veridicità delle dichiarazioni rappresentative; tale veridicità si presume fino a prova contraria.
- È generico e quindi inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che ripropone argomenti già disattesi senza confrontarsi specificamente con la motivazione posta dal giudice d'appello a fondamento della decisione.
- Il ricorso per cassazione è manifestamente infondato quando censura una motivazione adeguata, immune da vizi logico-giuridici, senza indicare specifiche incongruenze o omissioni e senza confrontarsi con il percorso argomentativo della sentenza impugnata.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è preclusa dall'abitualità del comportamento, che può risultare dalla commissione di più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto considerato isolatamente presenta particolare tenuità.
- La recidiva può essere confermata quando il giudice motivi sull'accresciuta pericolosità sociale derivante dalla commissione del nuovo delitto.
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