Sentenza n. 361/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento del provv.to fasc. -OMISSIS- Area I prot. n. -OMISSIS- del 26.6.2023 del Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Ascoli Piceno, di diniego dell'iscrizione dell'odierno ricorrente, nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo (D.M. 6.10.2009), notificato il 3.7.2023; di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo
Esito
Favorevole al ricorrente (aspirante iscritto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio fondato sul parere negativo della Questura e sulla ritenuta carenza del requisito della buona condotta ex art. 11 TULPS, motivata dall'amministrazione con l'asserita esistenza di una condanna a sette mesi di reclusione per furto e furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto la mancata comunicazione o notificazione dell'avvio del procedimento, contestando la notificazione per compiuta giacenza. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 11 TULPS, erronea presupposizione in fatto e in diritto, eccesso di potere, travisamento, superficialità dell'azione amministrativa e difetto di motivazione. Ha sostenuto di non essere stato condannato, ma di avere ottenuto la sospensione del procedimento con messa alla prova, conclusasi positivamente con dichiarazione di estinzione del reato. In sede cautelare il TAR aveva sospeso il diniego ai fini del riesame. La Prefettura ha poi confermato sostanzialmente il diniego mediante una mera nota interna, non notificata e priva di rilevanza provvedimentale, nella quale ha introdotto una motivazione diversa, riferita alla valutazione della buona condotta indipendentemente dalla commissione di reati.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto decisivo il secondo motivo, assorbendo il primo. Il provvedimento impugnato fondava la carenza di buona condotta su una condanna penale che, secondo gli atti, non esisteva, essendo il procedimento penale terminato con l'estinzione del reato dopo l'esito positivo della messa alla prova. L'amministrazione non aveva svolto un'istruttoria adeguata né fornito una motivazione congrua, limitandosi a citare la presunta condanna. Il giudice ha inoltre escluso che la nota interna successiva potesse integrare postumamente la motivazione del diniego, soprattutto trattandosi di esercizio di potere discrezionale. L'atto è stato quindi ritenuto affetto da difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei fatti. La Prefettura è stata ordinata di riesaminare l'istanza, previa nuova istruttoria, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Le spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori e contributo unificato se versato, sono state poste a carico dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 11 TULPS (r.d. 773/1931)
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Il diniego fondato sulla carenza di buona condotta richiede l'effettiva esistenza del presupposto penale richiamato e una valutazione amministrativa adeguatamente istruita e motivata; non è sufficiente citare una condanna inesistente.
art. 1, comma 2, lett. c), D.M. 6 ottobre 2009
non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi
Per l'iscrizione nell'elenco prefettizio è richiesto che l'interessato non sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento negativo deve essere sorretto da una motivazione congrua, idonea a rendere trasparente e sindacabile l'esercizio della discrezionalità amministrativa.
art. 168-bis c.p.
La messa alla prova, conclusasi positivamente, ha condotto nel caso concreto alla dichiarazione di estinzione del reato e non a una condanna penale.
art. 11, comma 2, TULPS, come inciso dalla sentenza Corte costituzionale n. 440/1993
l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta
Non può gravare sull'interessato l'onere di provare la propria buona condotta; la valutazione amministrativa deve fondarsi su un'istruttoria adeguata.
Massime di principio
- Il diniego dell'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo non può fondarsi sull'asserita esistenza di una condanna penale quando dagli atti risulta che il procedimento si è concluso con l'estinzione del reato a seguito dell'esito positivo della messa alla prova.
- L'esercizio della discrezionalità amministrativa nella valutazione della buona condotta richiede un'istruttoria attenta e approfondita e una motivazione congrua, specifica e verificabile; la mera citazione di una presunta condanna penale non è sufficiente.
- La motivazione di un provvedimento discrezionale non può essere integrata successivamente mediante una nota interna priva di rilevanza provvedimentale e non comunicata al destinatario.
- Quando il provvedimento amministrativo travisa l'esistenza o il contenuto del presupposto penale posto a suo fondamento, esso è illegittimo per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei fatti.
- L'annullamento del diniego di iscrizione impone all'amministrazione di riesaminare l'istanza mediante una nuova istruttoria, senza determinare automaticamente l'obbligo di iscrizione dell'interessato.
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