Cassazione Penale, Sentenza n. 30192/2025 del 03/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari per i reati di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari aggravata ex art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente proponeva quattro motivi: (1) vizio di legge e di motivazione sulla configurabilità della corruzione ex art. 319-ter c.p., deducendo che l'accordo corruttivo e la presunta dazione del denaro si sarebbero perfezionati prima dell'assunzione della qualifica pubblicistica di testimone; (2) contestazione dell'avvenuta accettazione della somma di €100,00, poiché dalle intercettazioni non emergerbbe chiara accettazione; (3) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, sostenendo che l'indagato non era consapevole dell'esistenza dell'associazione né del ruolo di Cracolici Domenico; (4) contestazione delle esigenze cautelari e della necessità della misura custodiale.
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto applicabile il principio secondo cui il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) è reato proprio che richiede la preventiva acquisizione della qualifica pubblicistica: poichè l'accordo e la dazione si sono perfezionati prima dell'ammissione della testimonianza, è esclusa la configurabilità del reato di corruzione e le ordinanze relative a tale imputazione sono annullate senza rinvio (capo 7). Il secondo motivo (accettazione del denaro) è assorbito dall'accoglimento del primo. Ha inoltre accolto il terzo motivo in parte, ritenendo la motivazione del Tribunale sulla sussistenza dell'aggravante mafiosa meramente apparente: l'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. richiede prova della coscienza e volontà di favorire l'associazione, non solo del singolo, e pertanto la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza rispetto a tale profilo (capo 6) per un nuovo giudizio che verifichi se Molea avesse consapevolezza dell'esistenza e del ruolo dei vertici dell'associazione e della strumentalità dell'assoluzione rispetto ai fini associativi. Per effetto di tali decisoni, il Tribunale del riesame dovrà riesaminare complessivamente anche le esigenze cautelari e la misura più idonea. PQM: annullata senza rinvio l'ordinanza limitatamente al reato di cui al capo 7 e rinvio per nuovo giudizio in relazione al capo 6 al Tribunale di Catanzaro.
Norme richiamate
art. 319-ter cod. pen.
La corruzione in atti giudiziari è reato proprio che richiede la qualifica pubblicistica del corrotto; non è configurabile se la promessa o la dazione avviene prima che il teste abbia acquisito tale qualifica (ammissione della prova).
art. 416-bis.1 cod. pen.
L'aggravante per agevolazione mafiosa richiede la coscienza e la volontà di favorire l'associazione mafiosa; non si applica se l'azione è diretta solo a favorire un singolo senza consapevolezza dell'utilità per il sodalizio.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73)
Norma sostanziale che definisce il reato di cui era imputato terzo soggetto (detenzione di stupefacenti); contestualizza il procedimento nel quale sarebbe stata resa la falsa testimonianza.
Sez.6, n. 2231 del 14/10/2024, dep. 2025 (De Vivo)
Sez.6, n. 2231 del 14/10/2024, dep. 2025, De Vivo, Rv. 287454 - 01
Pronuncia richiamata per affermare che, ai fini dell'art. 319-ter, il teste acquista la qualifica pubblicistica con il provvedimento di ammissione delle prove e che condotte anteriori non costituiscono di per sé il reato di corruzione in atti giudiziari.
Sez.6, n. 24883 del 15/5/2019 (Crocitta)
Sez.6, n. 24883 del 15/5/2019, Crocitta, Rv. 275988
Principio secondo cui l'aggravante dell'agevolazione mafiosa è configurabile solo se risulta provato che la condotta è stata posta in essere con la coscienza e volontà di favorire anche le cosche; non basta la mera contestualità ambientale.
Sez.3, n. 45536 del 15/9/2022 (Coluccio)
Sez.3, n. 45536 del 15/9/2022, Coluccio, Rv. 284199-02
Richiama la necessità di rigorosa verifica della finalità e della consapevolezza dell'autore del reato ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.
Massime di principio
- Per la configurabilità della corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) è essenziale che la promessa o la dazione si verifichi dopo che il soggetto abbia acquisito la qualifica pubblicistica di testimone (ammissione della prova); condotte anteriori, anche se accompagnate da offerte di denaro, non integrano automaticamente il reato.
- L'aggravante dell'agevolazione mafiosa richiede prova specifica della consapevolezza e della volontà di favorire l'associazione: favorire un singolo soggetto non equivale automaticamente a favorire la cosca, salvo dimostrazione del legame funzionale tra l'esito processuale e gli interessi associativi.
- La mera intercettazione in cui si offre denaro non prova di per sé l'effettiva accettazione; la valutazione della dazione/accettazione richiede elementi probatori inequivocabili.
- Se viene escluso un capo d'imputazione centrale, il giudice del riesame deve riconsiderare complessivamente le esigenze cautelari e la misura adottata alla luce delle imputazioni residue o riformulate.
- Nelle ipotesi di reati 'propri' che richiedono una particolare qualità soggettiva (es. testimone pubblico), occorre sempre verificare il momento temporale del fatto rispetto al sorgere di tale qualità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30180/2025 del 03/09/2025
- Sentenza penale · 3 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30181/2025 del 03/09/2025
- Sentenza penale · 3 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30182/2025 del 03/09/2025
- Sentenza penale · 3 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30184/2025 del 03/09/2025
- Sentenza penale · 3 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30185/2025 del 03/09/2025
- Sentenza penale · 3 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30188/2025 del 03/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →