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Sentenza

Sentenza del 05/10/2016 n. 19903 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli, sostenendo: 1) l'omessa o insufficiente motivazione sulla validità della notifica del questionario, in particolare per la mancata sottoscrizione del messo notificatore e l'assenza della data di consegna; 2) la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, anche per asseriti errori di calcolo; 3) l'insufficiente motivazione della sentenza regionale sull'applicabilità dello studio di settore, sulla marginalità dell'attività edile e sulla prevalenza delle scritture contabili. Nel merito, il contribuente sosteneva che l'impresa svolgesse soltanto attività di manutenzione e riparazione di loculi e cappelle funerarie per conto di un'Arciconfraternita, e non attività edile in senso ampio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la questione sulla notifica era stata sollevata soltanto in appello e, comunque, il contribuente aveva avuto conoscenza dell'atto e aveva potuto difendersi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorso non riportava il contenuto dell'avviso di accertamento, violando il principio di autosufficienza. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché non risultava che la questione della marginalità dell'attività edile fosse stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, per l'assenza di una rilevante attività difensiva dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omessa o comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia

    La disposizione è stata richiamata per censurare la motivazione della sentenza impugnata; tuttavia, le relative doglianze sono state dichiarate inammissibili per ragioni processuali e di autosufficienza.

  • Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

    Il ricorrente deve riportare nel ricorso gli elementi essenziali degli atti e dei documenti sui quali fonda le proprie censure. La mancata trascrizione del contenuto dell'avviso di accertamento ha comportato l'inammissibilità del secondo motivo.

  • Studio di settore

    La Commissione tributaria regionale ha ritenuto applicabile lo studio di settore perché l'attività dell'impresa, alla luce della convenzione con l'Arciconfraternita, era riconducibile all'attività edile in senso ampio. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tale valutazione, avendo dichiarato inammissibile il ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente contestare genericamente la motivazione del giudice di merito: occorre indicare con precisione il fatto decisivo omesso o mal valutato e dimostrare che la questione sia stata già dedotta nei precedenti gradi di giudizio.
  • Le questioni nuove, introdotte per la prima volta in appello o in cassazione, sono normalmente inammissibili. È quindi essenziale formulare sin dal primo grado tutte le contestazioni relative alla notifica, all'attività effettivamente esercitata, alla marginalità e agli errori dell'accertamento.
  • Un ricorso per cassazione deve contenere, in ossequio al principio di autosufficienza, la riproduzione o una precisa indicazione del contenuto degli atti sui quali si fondano le censure; altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile senza esame del merito.
  • La conoscenza effettiva dell'atto e la possibilità concreta di esercitare la difesa possono rendere non decisivi alcuni vizi formali della notifica, soprattutto quando la contestazione della notificazione sia tardiva o non adeguatamente documentata.
  • Quando il giudice di merito accerta che l'attività concretamente svolta rientra nell'ambito di applicazione di uno studio di settore, la contestazione deve essere supportata da prove specifiche sulla diversa natura dell'attività o sulla sua marginalità; tali elementi devono essere allegati e documentati tempestivamente.

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