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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6977/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Filetti impugnava l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari disposti dal GIP, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione ai gravi indizi di riciclaggio. Contestava la attendibilità e la sufficienza delle dichiarazioni accusatorie dei fratelli Cascone e delle captazioni, sostenendo che non dimostravano la consapevolezza dell'intento di occultare la provenienza illecita del denaro. Aggiungeva che la condotta al più poteva configurare ricettazione e contestava la riqualificazione del capo 12) come concorso nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, invocando l'art. 9 d.lgs. 74/2000 (che limita il concorso per l'utilizzatore che sia solo destinatario delle fatture). Infine censurava la motivazione sull'esigenza cautelare (art. 274, lett. c) c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale circa i gravi indizi di riciclaggio, fondati su molteplici riscontri: conversazioni intercettate e documentazione che documenta il passaggio di denaro corrispondente alle fatture inesistenti e ai bonifici. La Corte ha ritenuto che la ripetizione nel tempo dell'operazione e l'entità degli importi consentono di inferire almeno il dolo eventuale. Quanto al capo 12), la Corte ha confermato la riqualificazione in concorso ai sensi dell'art. 110 c.p. atteso che non risultava l'utilizzazione delle fatture in dichiarazioni fiscali; pertanto l'art. 9 del d.lgs. 74/2000 (deroga all'art. 110) non era applicabile. Anche l'esigenza cautelare (pericolo di recidiva/diffusione) è stata giudicata motivata per la gravità, la sistematicità e gli importi elevati. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74/2000

    Art. 8 e 2 riguardano l'emissione e l'uso di fatture per operazioni inesistenti e l'attività connessa; la Corte ha ritenuto che, quando il destinatario non ha effettivamente utilizzato le fatture nelle dichiarazioni fiscali, il regime derogatorio di cui all'art. 9 (che evita il concorso automatico tra emittente e utilizzatore) non opera, consentendo l'applicazione ordinaria dell'art. 110 c.p. per il concorso di persone nel reato.

  • Codice penale

    art. 110, art. 81 cpv., art. 648-bis, art. 61-bis

    Art. 110 (concorso di persone nel reato) applicato per la partecipazione con l'emittente; art. 648-bis (riciclaggio) considerato integrato per la ripetizione delle operazioni di trasferimento di denaro e per i bonifici effettuati a fronte di fatture inesistenti; artt. 81 cpv. e 61-bis richiamati per la determinazione delle circostanze e delle aggravanti nelle imputazioni.

  • Codice di procedura penale

    art. 192, comma 3; art. 274, lett. c)

    Art. 192, c.3 (valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori/testimoni): la Corte ha ritenuto presenti riscontri alle dichiarazioni dei fratelli Cascone attraverso intercettazioni e documentazione contabile, aspetto richiesto per dar loro valenza probatoria. Art. 274, lett. c) (esigenze cautelari): il Tribunale ha motivato il pericolo di recidiva/ripetizione per la gravità, la sistematicità e l'elevato ammontare degli illeciti.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni accusatorie di terzi (es. collaboratori o coindagati) possono costituire gravi indizi solo se corroborate da riscontri oggettivi (intercettazioni, documentazione contabile, movimenti bancari).
  • La ripetizione nel tempo di operazioni di occultamento e l'entità rilevante delle somme possono far ritenere il dolo eventuale necessario per il reato di riciclaggio anche in assenza di prova diretta della consapevolezza piena dell'imputato.
  • La deroga prevista dall'art. 9 d.lgs. 74/2000 non impedisce automaticamente l'applicazione dell'art. 110 c.p.: se il destinatario delle fatture non ne ha fatto utilizzo dichiarativo, il rapporto tra emittente e utilizzatore può integrare concorso per le medesime condotte.
  • In sede di Cassazione non è ordinariamente sindacabile la valutazione sulla sufficienza della motivazione di merito riguardo ai fatti, salvo che la motivazione risulti prima facie priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e logicità.
  • Per l'applicazione di misure cautelari l'esigenza di pericolo di recidiva può legittimare la misura ove sussistano elementi quali gravità del reato, modalità allarmanti e sistematicità dell'attività criminosa.

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