Cassazione Civile, Ordinanza n. 23475/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione proposta contro un precetto intimato per la restituzione di somme già pagate in esecuzione di una precedente condanna poi annullata in appello. Il primo giudice aveva accolto l'opposizione ritenendo che il titolo esecutivo invocato non contenesse un'espressa statuizione restitutoria. La Corte d'appello ha invece dichiarato nulla la sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio, rilevando che la cancelleria non aveva comunicato al difensore della parte appellante un'ordinanza riservata con cui era stata disposta la prosecuzione del giudizio e assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 348-bis e 354 c.p.c., sostenendo che l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché la parte appellante si era limitata a chiedere la nullità della sentenza e la rimessione al primo giudice, senza censurare il merito; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 101, 156 e 354 c.p.c., sostenendo che, una volta ravvisata la nullità della decisione, la Corte d'appello non avrebbe potuto limitarsi a rilevarla ma avrebbe dovuto decidere nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha rilevato che la sentenza impugnata era stata pubblicata il 20 febbraio 2019 e che il ricorso per cassazione era stato notificato il 19 settembre 2019, dunque oltre il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c., scaduto già nel mese di agosto. Ha inoltre precisato che, nelle opposizioni esecutive, non opera la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ai sensi dell'art. 3 della L. n. 742/1969; pertanto il termine per impugnare decorre senza interruzioni anche nel mese di agosto. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 348-bis c.p.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'asserita inammissibilità dell'appello per difetto di specifiche censure di merito.
art. 354 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il vizio dedotto non fosse remissorio e che la Corte d'appello non potesse limitarsi a rilevare la nullità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicata come norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione di legge.
art. 327 c.p.c.
Utilizzato dalla Corte per individuare il termine lungo di sei mesi per la proposizione del ricorso per cassazione.
art. 3 L. n. 742/1969
Interpretato nel senso che la sospensione feriale dei termini non si applica alle opposizioni esecutive, con conseguente decorrenza continua del termine di impugnazione.
art. 101 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo come parametro della dedotta violazione del contraddittorio.
art. 156 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo come parametro della dedotta nullità processuale.
art. 183, comma 6, c.p.c.
Norma relativa all'assegnazione dei termini istruttori, richiamata in fatto con riguardo all'ordinanza non comunicata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Indicato come fonte della disciplina che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il parametro dell'importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle opposizioni esecutive il termine lungo per proporre ricorso per cassazione decorre senza sospensione feriale, perché la sospensione dei termini non si applica a tali procedimenti.
- Se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., esso è inammissibile a prescindere dalle censure prospettate nel merito.
- Il giudice di legittimità può arrestarsi al rilievo della tardività del ricorso, senza esaminare i motivi dedotti contro la sentenza impugnata.
- La disciplina sulla sospensione feriale dei termini deve essere applicata tenendo conto delle espresse esclusioni previste dalla legge speciale per i procedimenti esecutivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23399/2022 del 27/07/2022
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23407/2022 del 27/07/2022
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23410/2022 del 27/07/2022
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23411/2022 del 27/07/2022
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23412/2022 del 27/07/2022
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23413/2022 del 27/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →