Cassazione Penale, Sentenza n. 17524/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza di condanna per violazione dell'art. 75 D.Lgs. 159/2011 con lamentele sulla violazione di legge e vizio di motivazione. La difesa ha sostenuto che, durante i periodi di custodia cautelare, l'efficacia della misura di prevenzione (sorveglianza speciale) era sospesa e che era pertanto necessario acquisire il "verbale di sottoposizione alla misura" redatto al momento della scarcerazione per accertare se e quando la misura fosse effettivamente tornata in vigore e per valutare la sussistenza dell'elemento psicologico del reato. La Corte territoriale aveva ritenuto sufficiente la notifica originaria del decreto, qualificando il verbale come atto meramente dichiarativo, ma non aveva motivato adeguatamente in relazione alla consapevolezza del ricorrente e alla peculiare successione di periodi di custodia cautelare.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il ricorso nella parte in cui evidenziava l'esigenza di acquisire il verbale ai sensi dell'art. 14, comma 2‑ter, D.Lgs. 159/2011, rilevando carenza motivazionale della Corte territoriale circa la verifica della consapevolezza del ricorrente sull'efficacia della misura e il rigetto dell'approfondimento istruttorio richiesto. Tuttavia, avendo i fatti risalenti al 17 gennaio 2014 e risultando decorso integralmente il termine di prescrizione, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
art. 75 D.Lgs. 159/2011
Norma sostanziale relativa alla fattispecie di reato contestata; la Corte ha valutato che l'accertamento della sussistenza del reato richiede anche la verifica dell'efficacia della misura di prevenzione nel periodo rilevante.
art. 14, comma 2‑ter, D.Lgs. 159/2011
Prevede che il verbale di sottoposizione alla misura sia redatto dopo la cessazione dell'applicazione di una misura cautelare. La Corte ha ritenuto che, specie in presenza di periodi di custodia cautelare, il verbale non sia mero atto meramente dichiarativo e la sua acquisizione possa essere necessaria per accertare l'efficacia della misura.
art. 129 c.p.p.
Regola l'effetto della prescrizione sull'esito del processo: se il reato è estinto per prescrizione e non è possibile pronunciare una diversa e più favorevole sentenza, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato. La Corte ha applicato questa norma per annullare senza rinvio.
Massime di principio
- Quando la presunta violazione riguarda misure personali (es. sorveglianza speciale) e il soggetto è stato in custodia cautelare, va valutata la sospensione dell'efficacia della misura durante la detenzione: la notifica originaria del decreto può non essere sufficiente a provare la continuità dell'efficacia.
- Il "verbale di sottoposizione alla misura" redatto all'atto della scarcerazione può assumere rilievo probatorio non meramente dichiarativo se serve a chiarire se e quando la misura è tornata ad essere efficace; va acquisito su richiesta della difesa quando la contestazione temporale della violazione lo rende rilevante.
- I giudici di merito devono motivare specificamente le ragioni per cui ritengono provata la consapevolezza o la conoscenza, da parte dell'interessato, dell'efficacia della misura di prevenzione nei periodi controversi; l'omissione di tale valutazione può integrare vizio di motivazione.
- Se, a seguito della correzione di vizi istruttori o di motivazione, emerge che il termine di prescrizione è decorso, il giudice di legittimità può annullare senza rinvio per estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
- In fase difensiva è opportuno chiedere tempestivamente l'acquisizione di documenti che attestino la data di effettiva entrata o ripresa in efficacia di misure di prevenzione, non limitandosi alla sola notifica del provvedimento originario.
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