Cassazione Penale, Ordinanza n. 20740/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
L'interessato, già condannato con sentenza irrevocabile per associazione camorristica, ha chiesto al giudice dell'esecuzione di individuare l'inizio della permanenza del reato a far data dal 2013, anziché dal 1990 come ritenuto nel giudicato di merito, al fine di evitare la revoca dell'indulto connessa a una precedente condanna. La Corte di appello di Napoli ha rigettato l'istanza rilevando che il giudicato aveva già accertato, sulla base di elementi motivazionali specifici, l'inizio della permanenza nel 1990. Nel ricorso per cassazione si contesta, in sostanza, la possibilità di una diversa ricostruzione della data di inizio della permanenza in sede esecutiva rispetto a quella già cristallizzata nella sentenza irrevocabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, sebbene in astratto il giudice dell'esecuzione debba individuare la data di cessazione della permanenza quando il titolo non la specifichi, nel caso concreto il giudice della cognizione aveva già accertato l'epoca di inizio della permanenza del reato in base a elementi chiaramente ricostruiti in motivazione e tali statuizioni avevano superato il vaglio di legittimità. Di conseguenza, il giudice dell'esecuzione non poteva procedere a una nuova rivalutazione degli stessi elementi. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 674 c.p.p.
Norma implicitamente richiamata dal tema dell'esecuzione, nel senso che il giudice dell'esecuzione non può rimettere in discussione un accertamento di merito già coperto da giudicato quando la sentenza abbia già definito gli elementi fattuali rilevanti.
art. 635 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo; non determinabile con certezza.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può determinare la data di cessazione di una permanenza solo quando il titolo esecutivo non l'abbia specificata; se però la sentenza di cognizione abbia già accertato, con motivazione puntuale, l'inizio o la cessazione della permanenza, tale accertamento non può essere sovvertito in sede esecutiva.
- La sede esecutiva non consente una nuova valutazione degli stessi elementi di fatto già esaminati e cristallizzati nel giudicato, neppure quando la diversa collocazione temporale del reato sia funzionale a evitare effetti sfavorevoli derivanti da precedenti condanne o benefici già concessi.
- L'istanza che mira, in realtà, a ottenere una rivalutazione del fatto storico già coperto da giudicato è inammissibile in quanto eccede i limiti del potere del giudice dell'esecuzione.
Come è indicizzato
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