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Sentenza

Sentenza del 30/01/2023 n. 2770 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento per imposte dirette e IVA anno 2008: l'Amministrazione aveva rettificato il reddito sulla base di documentazione extracontabile (annotazioni personali/ tre agende rinvenute in sede) contenente operazioni non fatturate e non contabilizzate; il contribuente lamenta violazione del diritto di difesa per mancata allegazione del processo verbale di constatazione (PVC) e dei documenti richiamati, insufficiente motivazione, errori di valutazione delle prove, vizi di forma riguardanti la sottoscrizione dell'atto e nullità dell'accertamento

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla motivazione (la CTR ha dato adeguata spiegazione sulle questioni preliminari e di merito), ha confermato che il PVC e la documentazione non dovevano essere allegati all'avviso perché erano già noti al contribuente (precedente notifica), ha ritenuto legittimo valorizzare le annotazioni extracontabili rinvenute in azienda come presunzioni semplici idonee a ricostruire operazioni non dichiarate ai sensi del D.P.R. 600/1973, art.39 e del D.P.R. 633/1972, art.54; ha inoltre dichiarato inammissibili o infondati altri motivi (p.es. mancata specificazione del fatto storico decisivo per cassazione, eccezioni sollevate tardivamente, e l'argomento sulla illegittimità della sottoscrizione per delega non idoneo a comportare la nullità dell'atto sulla base della giurisprudenza consolidata). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c)

    Consente la rettifica del reddito anche sulla base di presunzioni desunte da verbali di ispezione o da documentazione extracontabile rinvenuta in sede, valutabile come elemento presuntivo per ricostruire operazioni non contabilizzate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    Attribuisce rilevanza ai documenti rinvenuti in sede (anche extracontabili) ai fini dell'accertamento IVA e della ricostruzione di operazioni non fatturate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3

    Prescrive la sottoscrizione degli avvisi di accertamento da parte del capo dell'ufficio o di funzionario delegato; la Corte ricorda la giurisprudenza che ritiene sufficiente la sottoscrizione da parte di funzionario di carriera individuato dalla disciplina vigente, senza che la declaratoria di incostituzionalità di norme successive comporti automaticamente la nullità degli atti

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 5

    Fondamento delle censure per motivazione apparente/omessa e omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha richiamato i rigori richiesti per dedurre omesso esame di fatto decisivo (deve essere indicato testualmente e dimostrato nel ricorso per cassazione)

  • Codice di procedura civile, art. 348-ter c.p.c., comma 5 (c.d. doppia conforme)

    Limita l'ammissibilità delle doglianze per omesso esame di fatto decisivo in cassazione quando vi sia doppia conformità tra le decisioni di merito; applicata ratione temporis nel caso

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 24, 111 e 53

    Richiamati dal ricorrente per questioni di diritto di difesa, giusto processo e capacità contributiva; la Corte ha ritenuto che le doglianze costituzionali siano implicitamente trattate dalla decisione di merito quando questa rigetta il ricorso

Massime di principio

  • Documentazione extracontabile (annotazioni personali, 'agende', contabilità in nero) rinvenuta nei locali dell'impresa può costituire idoneo elemento probatorio, sebbene presuntivo, per la ricostruzione di ricavi e operazioni non dichiarate; deve essere valutata nel complesso degli elementi probatori
  • L'avviso di accertamento non è obbligato ad allegare atti già noti al contribuente (p.es. PVC già notificato); la mancata allegazione non costituisce automaticamente violazione del diritto di difesa se il contribuente ha già avuto integrale conoscenza
  • In cassazione per omesso esame di fatto decisivo è necessario indicare specificamente il fatto, dove consta negli atti e dimostrare la sua decisività; argomentazioni generiche o semplici richieste di rivalutazione del merito sono inammissibili
  • Le eccezioni relative alla legittimità della sottoscrizione dell'atto per delega devono essere tempestivamente sollevate nel processo; la giurisprudenza consolidata limita l'effetto di declaratorie costituzionali successive sulla validità degli avvisi già sottoscritti da funzionari delegati di carriera
  • Il giudice d'appello deve dare una motivazione che consenta di comprendere il percorso logico: non è necessario un esame minuzioso di tutte le risultanze, ma la decisione non deve essere 'apparente' (deve esplicitare il nucleo di valutazione delle questioni decisive)
  • Per contestare efficacemente un accertamento tributario, il contribuente deve provare l'inattendibilità delle risultanze rinvenute in sede di verifica (p.es. dimostrando che le annotazioni non si riferiscono a operazioni reali o fornendo giustificazioni documentali); eccezioni sollevate per la prima volta in cassazione sono normalmente inammissibili

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