Circolare numero 66 del 31-03-2017
Premessa; 1. Le Unioni civili; 2. Le convivenze di fatto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli effetti della legge n. 76/2016 sugli obblighi contributivi degli esercenti attività d’impresa. Le parti dell’unione civile sono equiparate al coniuge ai fini previdenziali e quindi possono essere considerate collaboratori/coadiuvanti nelle gestioni artigiani e commercianti, nonché nell’impresa familiare. Il convivente di fatto, invece, non acquisisce uno status assimilabile a quello del coniuge o del familiare coadiutore e non determina, di regola, obbligo assicurativo nelle gestioni autonome; l’eventuale partecipazione agli utili ex art. 230-ter c.c. non incide sull’obbligo contributivo.
Prime istruzioni sull’incidenza delle unioni civili e delle convivenze di fatto sugli obblighi previdenziali nelle gestioni autonome
Unioni civili, convivenze di fatto e obblighi previdenziali nelle gestioni autonome
La circolare fornisce le prime istruzioni sull’impatto della legge n. 76/2016, che ha introdotto le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplinato le convivenze di fatto, sugli obblighi previdenziali gravanti sugli esercenti attività d’impresa. Il chiarimento si concentra in particolare sulla nozione di coniuge, sulla posizione dei collaboratori familiari e sulle ricadute nelle gestioni autonome degli artigiani e dei commercianti.
Unioni civili: equiparazione al coniuge ai fini normativi e previdenziali
La circolare richiama il comma 20 dell’art. 1 della legge n. 76/2016, secondo cui le disposizioni riferite al matrimonio e quelle che contengono i termini "coniuge" o "coniugi" si applicano anche a ciascuna delle parti dell’unione civile, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge stessa e dalla legge n. 184/1983. Ne deriva che, in via generale, ogni riferimento normativo, regolamentare, amministrativo o contrattuale al coniuge deve intendersi esteso anche alla parte dell’unione civile.
Questa equiparazione assume rilievo particolare per l’individuazione dei soggetti che prestano attività lavorativa nell’impresa del titolare in qualità di collaboratori familiari. La circolare evidenzia che nelle discipline previdenziali degli artigiani e dei commercianti le norme richiamano espressamente il "coniuge" tra i familiari coadiuvanti o coadiutori, con conseguente necessità di ricondurre alla stessa categoria anche la parte dell’unione civile.
Gestioni artigiani e commercianti: estensione dell’obbligo contributivo
In relazione alla gestione previdenziale degli artigiani, la circolare richiama l’art. 2, comma 2, n. 1 della legge n. 463/1959 e s.m.i., che include tra i familiari coadiuvanti il coniuge. In modo analogo, per la gestione degli esercenti attività commerciali, l’art. 2, comma 1, della legge n. 613/1966 e s.m.i. annovera tra i soggetti obbligati all’iscrizione i familiari coadiutori, compreso il coniuge.
Per effetto dell’equiparazione legislativa, il soggetto unito civilmente al titolare dell’impresa deve essere considerato al pari del coniuge anche ai fini dell’iscrizione previdenziale e della copertura nelle gestioni autonome, purché il rapporto sia registrato secondo legge e comprovato da una dichiarazione sostitutiva della dichiarazione prevista dall’art. 1, comma 9, della legge n. 76/2016 e dall’art. 7 del DPCM n. 144/2016.
Adempimenti dichiarativi e utilizzo di ComUnica
La circolare precisa che, nelle comunicazioni degli eventi che il titolare deve effettuare tramite il sistema ComUnica, introdotto dalla legge n. 40/2007 e operativo dal 1° aprile 2010, il collaboratore legato da unione civile può essere indicato come tale, identificandolo nel campo relativo al rapporto di parentela come coniuge. Si tratta di un indicazione funzionale a recepire l’equiparazione sostanziale prevista dalla normativa.
Unione civile e impresa familiare
Il comma 13 dell’art. 1 della legge n. 76/2016 rende applicabili anche le disposizioni della sezione VI, capo VI, titolo VI, libro I del codice civile. In tale ambito rientra l’art. 230 bis c.c., che disciplina l’impresa familiare e i diritti e obblighi dei partecipanti.
Poiché l’art. 230 bis tutela tra i familiari anche il coniuge, la circolare conclude che il soggetto unito civilmente al titolare dell’impresa familiare deve essere equiparato al coniuge, con conseguenti effetti sia sul piano fiscale sia su quello previdenziale.
Convivenze di fatto: contenuto della nuova disciplina
Le convivenze di fatto sono definite come unioni stabili tra due persone maggiorenni, legate da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, né da matrimonio o unione civile. La disciplina introdotta dalla legge n. 76/2016 estende al convivente alcune tutele specifiche in ambiti determinati, come quelli penitenziario, sanitario e abitativo, ma non realizza un’equiparazione di status al coniuge.
Nessun obbligo contributivo come collaboratore familiare
La circolare esclude che il convivente di fatto possa essere considerato prestatore di lavoro soggetto a obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare nelle gestioni autonome. Mancando lo status di parente o affine entro il terzo grado del titolare, il convivente non rientra nelle categorie previste dalle leggi istitutive delle gestioni artigiani e commercianti.
Le eventuali prestazioni lavorative del convivente dovranno quindi essere valutate alla luce della disciplina vigente e degli orientamenti giurisprudenziali, al fine di definirne correttamente la natura giuridica nel caso concreto.
Art. 230-ter c.c. e partecipazione agli utili dell’impresa
La legge n. 76/2016 introduce, con il comma 46, l’art. 230-ter c.c., che attribuisce al convivente che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente il diritto di partecipare agli utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, compreso l’avviamento, nei limiti del lavoro prestato, salvo che tra le parti esista già un rapporto di subordinazione o di società.
La circolare chiarisce che questa innovazione non può essere letta come una piena assimilazione del convivente ai familiari tutelati dall’art. 230 bis c.c., poiché il legislatore ha introdotto un articolo autonomo e separato, anziché modificare la disciplina dell’impresa familiare per includervi il convivente.
Assenza di effetti sull’obbligo previdenziale del convivente di fatto
Secondo l’interpretazione fornita, l’eventuale attribuzione di utili d’impresa al convivente di fatto ai sensi dell’art. 230-ter c.c. non produce alcuna conseguenza sull’insorgenza dell’obbligo contributivo nelle gestioni autonome. Il motivo è la mancanza dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa previdenziale, e cioè il legame di parentela o affinità con il titolare dell’impresa.
La circolare segnala infine che, in seguito alle istruzioni che saranno emanate dall’Autorità finanziaria per gli aspetti fiscali della riforma, l’Istituto svolgerà ulteriori approfondimenti per una corretta lettura dei dati reddituali trasmessi periodicamente dall’Agenzia delle Entrate.
Punti principali
Unioni civili: equiparazione al coniuge
La legge n. 76/2016 prevede che le disposizioni riferite al matrimonio e ai termini "coniuge" e "coniugi" si applichino anche alle parti dell’unione civile, salvo le eccezioni espressamente previste. Per effetto di tale equiparazione, la parte dell’unione civile rileva ai fini dell’individuazione dei collaboratori familiari nelle gestioni previdenziali autonome, come nelle discipline degli artigiani e dei commercianti.
Gestioni artigiani e commercianti: obbligo contributivo del collaboratore unito civilmente
Nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti, le norme che richiamano il "coniuge" si estendono alla parte dell’unione civile. Di conseguenza, il soggetto unito civilmente al titolare può essere indicato come collaboratore e può rientrare tra i soggetti tenuti all’iscrizione previdenziale, purché il rapporto sia registrato e comprovato dalla dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa richiamata.
Comunicazioni tramite ComUnica
Nelle comunicazioni degli eventi che il titolare deve effettuare tramite il sistema ComUnica, il collaboratore unito civilmente può essere inserito indicando, nel campo relativo al rapporto di parentela, la qualifica di coniuge.
Impresa familiare e art. 230 bis c.c.
Poiché la legge n. 76/2016 rende applicabili anche le disposizioni del codice civile in materia di impresa familiare, la parte dell’unione civile deve essere equiparata al coniuge anche ai fini dell’art. 230 bis c.c., con conseguenti diritti e obblighi di natura fiscale e previdenziale.
Convivenze di fatto: assenza di equiparazione di status
Le convivenze di fatto sono descritte come unioni stabili tra due maggiorenni legati da vincoli affettivi e di reciproca assistenza, ma non producono una piena equiparazione al coniuge o al familiare. La normativa riconosce solo specifiche tutele espressamente indicate e non estende al convivente gli stessi diritti e obblighi previdenziali previsti per il familiare coadiutore.
Convivente di fatto e obbligo assicurativo
Il convivente di fatto, non essendo parente o affine entro il terzo grado del titolare, non rientra tra i soggetti contemplati dalle leggi istitutive delle gestioni autonome come collaboratore familiare soggetto a obbligo assicurativo. Le prestazioni svolte dovranno quindi essere valutate caso per caso secondo le disposizioni vigenti e la giurisprudenza, per qualificarne la natura lavorativa.
Art. 230-ter c.c. e partecipazione agli utili
Il nuovo art. 230-ter c.c. riconosce al convivente che presti stabilmente la propria opera nell’impresa dell’altro convivente il diritto a partecipare agli utili e agli incrementi dell’azienda, salvo che vi sia già un rapporto di subordinazione o di società. Tuttavia, tale disciplina non attribuisce al convivente i diritti propri dei familiari ex art. 230 bis c.c.
Nessuna conseguenza previdenziale dall’attribuzione di utili
L’eventuale attribuzione di utili d’impresa al convivente di fatto, ai sensi dell’art. 230-ter c.c., non comporta l’insorgenza dell’obbligo contributivo nelle gestioni autonome, poiché manca il requisito soggettivo del legame di parentela o affinità con il titolare.
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