Cassazione Civile, Ordinanza n. 16266/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
Due debitori esecutati avevano chiesto al giudice dell'esecuzione l'estinzione di una procedura esecutiva immobiliare, assumendo che la mancata prosecuzione della vendita dipendesse dall'inattività del creditore procedente e, in particolare, dal tardivo versamento del fondo spese necessario per la pubblicità della vendita telematica. La richiesta era stata respinta dal giudice dell'esecuzione, poi dal tribunale in sede di reclamo e infine dalla corte d'appello. In cassazione i debitori proponevano un unico motivo, denunciando violazione di legge e vizio motivazionale per la mancata declaratoria di estinzione ex art. 631 bis c.p.c.; sostenevano che il giudice dell'esecuzione avesse fissato un termine per il versamento del fondo spese, che tale termine non fosse stato rispettato e che il pagamento tardivo del contributo dovuto per la pubblicità della vendita dovesse comportare l'estinzione della procedura. Richiamavano anche un precedente di legittimità che, a loro dire, avrebbe imposto tale esito. Le controparti resistenti eccepivano l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e, comunque, ne chiedevano il rigetto nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i ricorrenti non avevano indicato in modo specifico quale norma fosse stata violata, né avevano confrontato il contenuto precettivo della disposizione con la motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, la censura mascherava una richiesta di nuova valutazione del merito e delle risultanze di fatto, inammissibile in sede di legittimità. La Corte ha anche osservato che dalla sentenza impugnata risultava che non era stato fissato un preciso termine perentorio dal giudice dell'esecuzione per il versamento del fondo spese e che, comunque, il ricorso sovrapponeva in modo inammissibile i vizi di cui all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese in favore delle resistenti e al pagamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 631 bis c.p.c.
È richiamato come disciplina dell'estinzione del processo esecutivo per mancata pubblicità delle vendite imputabile al creditore; la Corte osserva però che, nel caso concreto, non risultava integrato il presupposto del termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e che l'estinzione non discende da una mera omissione indirettamente incidente sulla pubblicità.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che il ricorso non può cumulare in modo promiscuo la denuncia di violazione di legge e la censura sul fatto, perché in cassazione il motivo deve essere specifico e coerente con il vizio dedotto.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Viene affermato l'onere di specificità del motivo di ricorso: occorre indicare la norma asseritamente violata, esaminarne il precetto e confrontarlo con la sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 342 c.p.c.
È evocato dalle resistenti in appello quale norma posta a fondamento dell'eccezione di inammissibilità del gravame.
art. 348 bis c.p.c.
È evocato dalle resistenti in appello quale ulteriore norma posta a fondamento dell'eccezione di inammissibilità del gravame.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge richiede la puntuale indicazione della norma asseritamente violata, la sua interpretazione e il confronto con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, la censura è inammissibile.
- Non è consentito sotto la veste del vizio di violazione di legge sollecitare una nuova valutazione dei fatti o delle risultanze istruttorie, perché il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito.
- L'estinzione del processo esecutivo per mancato adempimento agli oneri di pubblicità presuppone la ricorrenza dei presupposti normativi specifici, non essendo sufficiente allegare genericamente un tardivo pagamento del fondo spese se non risulta un termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione.
- Il motivo di ricorso non può essere costruito in modo promiscuo, sovrapponendo censure riconducibili a diversi numeri dell'art. 360 c.p.c., poiché ciò impedisce alla Corte di legittimità di individuare il preciso oggetto del sindacato richiesto.
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