Sentenza n. 1074/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione del Direttore Generale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti n. -OMISSIS-del 18/09/2025, avente ad oggetto: “-OMISSIS- - Gara multilotto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione sanitaria” - Aggiudicazione”, con la quale veniva disposta l'aggiudicazione del Lotto 5 (CIG -OMISSIS-) del servizio in favore dell'operatore economico -OMISSIS-S. -OMISSIS-. p. A.; - di tutti gli atti presupposti, ivi compresi i verbali di gara inerenti alla ammissione dei concorrenti, e segnatamente i verbali nn. 28-29-30; - del giudizio di anomalia dell'offerta, e segnatamente del verbale n. 31 del 7 agosto 2025; - di qualsivoglia ulteriore provvedimento antecedente e/o successivo, anche non conosciuto; - in via subordinata (motivo III) di tutti i verbali di valutazione delle offerte tecniche, e degli atti conseguenti; nonché per la declaratoriadella inefficacia del contratto/convenzione inerente al Lotto 5 della suddetta gara, eventualmente medio tempore sottoscritta; nonché per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno in via principale in forma specifica, nonché, in subordine, per equivalente nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 5\12\2025 : Annullamento della Determinazione del Direttore Generale dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti n. -OMISSIS-del 18/09/2025 avente ad oggetto “-OMISSIS- Gara multilotto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione sanitaria” - Aggiudicazione”, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione del Lotto 5 (CIG -OMISSIS-) in favore dell’odierna ricorrente incidentale e della graduatoria finale, entrambe in parte qua, ossia nella parte in cui la Stazione appaltante non ha disposto direttamente l’esclusione della ricorrente principale dalla gara, anzi l’ha collocata al secondo posto della graduatoria di merito e/o non ha svolto alcuna istruttoria vista la inadeguatezza degli oneri della sicurezza aziendali indicati in offerta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto 5 di una gara multilotto per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione sanitaria, con i relativi verbali di ammissione, valutazione e verifica dell’anomalia
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata nel Lotto 5, ha impugnato l’aggiudicazione sostenendo: 1) che l’offerta dell’aggiudicataria non coprisse integralmente gli aumenti salariali derivanti dal rinnovo del CCNL multiservizi, entrato in vigore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 2) che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa o sottoposta a una diversa valutazione per una precedente vicenda penale e amministrativa relativa a una gara analoga, nonché per l’omessa dichiarazione degli esiti del giudizio amministrativo; 3) in via subordinata, che la commissione avesse illegittimamente replicato in tutti i lotti giudizi e punteggi identici, in violazione dell’autonomia valutativa dei singoli lotti. La ricorrente incidentale ha contestato l’ammissione della ricorrente principale, deducendo l’insufficienza degli oneri di sicurezza aziendale indicati nell’offerta. L’aggiudicataria ha eccepito la tardività del ricorso, il difetto di interesse e il mancato superamento della prova di resistenza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibile quello incidentale. Ha escluso la tardività, ritenendo che, secondo i principi dell’Adunanza Plenaria n. 12/2020 e del diritto UE, il termine decorra dalla conoscenza effettiva o conoscibile degli atti e delle ragioni di illegittimità, non imponendo la proposizione di un ricorso al buio. Poiché la documentazione di gara era stata resa disponibile il 1° ottobre 2025, la notificazione del ricorso del 30 ottobre 2025 era tempestiva. Ha riconosciuto l’interesse della ricorrente, poiché il disciplinare consentiva l’aggiudicazione fino a tre lotti e la ricorrente, seconda classificata, avrebbe potuto conseguire il Lotto 5 in caso di esclusione dell’aggiudicataria; ha altresì ritenuto superata la prova di resistenza. Nel merito, ha respinto il motivo sul costo del lavoro: alla data di presentazione delle offerte il rinnovo del CCNL non era prevedibile, ma la stazione appaltante doveva comunque verificare, in sede di anomalia, la sufficienza dell’offerta alla luce degli aumenti sopravvenuti. Tale verifica era stata svolta positivamente, considerando sia l’incremento salariale annuo dell’1,5% sia un fondo per imprevisti di euro 405.138,30, ritenuti complessivamente sufficienti. Ha respinto anche il motivo sul grave illecito professionale: ai sensi del d.lgs. 36/2023, la rilevanza temporale degli atti penali tipici e dei relativi fatti è limitata al periodo previsto dalla legge; decorso il triennio, la vicenda non conservava una pregnanza sufficiente, considerato anche che l’indagine si era chiusa senza richiesta attuale di rinvio a giudizio. L’omessa indicazione degli esiti del giudizio amministrativo non è stata ritenuta decisiva, poiché la concorrente aveva dichiarato la vicenda penale riferita ai medesimi fatti. Ha infine respinto la censura sulla valutazione uniforme dei lotti, ritenendo logicamente giustificata l’attribuzione degli stessi giudizi e punteggi a offerte sostanzialmente identiche e non essendo state dimostrate differenze concrete tali da imporre valutazioni diverse. Le spese sono state poste a carico della ricorrente principale, liquidate in euro 6.000 a favore di ARIA e in euro 12.000 a favore dell’aggiudicataria.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Base normativa della procedura aperta per l’affidamento del servizio.
art. 108, comma 1, d.lgs. 36/2023
Fondamento del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
artt. 95, 96, 98, 102 e 110 d.lgs. 36/2023
Disciplina dei requisiti di affidabilità, del grave illecito professionale, degli obblighi dichiarativi, dei costi della manodopera e della verifica dell’anomalia dell’offerta.
art. 96, comma 10, lett. c), n. 1, d.lgs. 36/2023
le cause di esclusione “rilevano … per tre anni decorrenti” dalla data di adozione di uno degli atti penali tipici
La rilevanza del grave illecito professionale connesso a fatti di reato non definitivamente accertati è temporalmente limitata; decorso il triennio, il fatto non conserva, di regola, una pregnanza sufficiente a giustificare l’esclusione.
art. 120, comma 5, c.p.a.
Il termine per impugnare gli atti di gara va coordinato con le regole sulla conoscenza effettiva o conoscibilità degli atti e delle relative ragioni di illegittimità.
art. 2-quater direttiva 89/665/CEE
il termine per la proposizione del ricorso ... comincia a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione ... è stata inviata ... accompagnata da una relazione sintetica dei motivi pertinenti
La decorrenza del termine deve essere ancorata a formalità informative idonee a rendere conoscibili la decisione e i motivi pertinenti, senza imporre ricorsi al buio.
art. 57, paragrafo 7, direttiva 2014/24/UE
il periodo massimo di esclusione ... non supera ... i tre anni dalla data del fatto in questione
Il periodo di esclusione per cause non automatiche non può eccedere il limite temporale previsto dalla disciplina europea.
art. 26 del disciplinare di gara
La possibilità di aggiudicarsi fino a tre lotti fonda l’interesse della seconda classificata a contestare l’aggiudicazione di un ulteriore lotto.
art. 74 c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla decisione.
Massime di principio
- Nelle gare pubbliche, il termine per impugnare l’aggiudicazione non decorre necessariamente dalla mera comunicazione dell’esito, quando le censure dipendono dalla conoscenza dell’offerta dell’aggiudicatario, delle giustificazioni sull’anomalia o di altri atti non ancora conosciuti; decorre dalla piena conoscenza o conoscibilità di tali elementi, tenendo conto dell’accesso tempestivamente esercitato e della diligenza esigibile dal concorrente, senza imporre la proposizione di un ricorso al buio.
- Nelle gare di servizi pluriennali, i valori indicati nell’offerta economica costituiscono stime previsionali e non possono incorporare aumenti salariali futuri non prevedibili alla scadenza del termine di partecipazione. Tuttavia, in sede di verifica dell’anomalia, la stazione appaltante deve accertare che l’offerta resti sufficiente a coprire gli aumenti sopravvenuti, considerando tutte le componenti economiche pertinenti, inclusi eventuali accantonamenti per costi emergenti.
- La rilevanza del grave illecito professionale derivante da fatti di reato non definitivamente accertati è soggetta ai limiti temporali stabiliti dall’art. 96, comma 10, lett. c), n. 1, d.lgs. 36/2023; decorso il triennio previsto dalla legge, il fatto non può essere valorizzato indefinitamente ai fini dell’esclusione, salvo i presupposti temporali e sostanziali previsti dalla disciplina vigente.
- L’obbligo dichiarativo del concorrente può ritenersi assolto quando la vicenda penale viene dichiarata con riferimento ai medesimi fatti oggetto di un successivo giudizio amministrativo, anche se non sono indicati separatamente gli esiti del processo amministrativo, purché la stazione appaltante disponga degli elementi necessari per valutarne l’affidabilità.
- La circostanza che una procedura sia articolata in più lotti non impone automaticamente l’attribuzione di giudizi e punteggi diversi: quando le offerte sono sostanzialmente identiche e non sono dimostrate concrete peculiarità dei singoli lotti idonee a incidere sulla valutazione, è logicamente legittimo replicare i medesimi giudizi e punteggi.
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