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Ordinanza

Ordinanza n. 461/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - giudizio di “non abilitazione” del ricorrente, reso in relazione al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima fascia (settore concorsuale 11/A4), pubblicato sul sito internet abilitazione.mur.gov.it in data 7 novembre 2025 e comunicato con e-mail del giorno seguente; - del parere pro veritate reso dal prof. Fabrizio Ferrari in qualità di esperto revisore ai sensi dell’art. 16 comma 3, lett. i) della Legge 240/2010; - di tutti i verbali della Commissione nelle parti relative ai giudizi espressi sul ricorrente; - del verbale n. 2 del 6 agosto 2025 e degli atti ulteriori atti di nomina del prof. Fabrizio Ferrari in qualità di esperto esterno; - del Decreto Direttoriale n. 2176 del 19 dicembre 2023 recante la nomina della Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 11/A4 - Scienze del Libro e del Documento e Scienze Storico Religiose (art. 8, comma 1, D.D. n. 1211 del 28 luglio 2023); - e di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale

Giustizia amministrativa202515954

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non abilitazione all'Abilitazione Scientifica Nazionale per le funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale 11/A4, unitamente agli atti presupposti e connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non abilitazione pubblicato il 7 novembre 2025 e comunicato il giorno successivo, nonché il parere pro veritate dell'esperto revisore, i verbali della Commissione concernenti i giudizi espressi nei suoi confronti, gli atti di nomina dell'esperto esterno e il decreto di nomina della Commissione per il settore concorsuale 11/A4. Ha proposto domanda cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. In sede di camera di consiglio ha insistito per una sollecita definizione della controversia, chiedendo la fissazione dell'udienza di merito in ragione dell'urgenza rappresentata.

La decisione

Il TAR ha rilevato che la Sezione IV quater, a decorrere dal 1° gennaio 2026, non è più competente a decidere la materia in questione, in forza del decreto del Presidente del Tribunale del 13 ottobre 2025. Pertanto, senza incidere sull'efficacia dei provvedimenti impugnati e senza esaminare il fumus boni iuris o il periculum in mora, ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza cautelare. Ha invitato il ricorrente, per le ragioni di urgenza dedotte, a depositare un'istanza di prelievo presso la Sezione competente, al fine di ottenere la sollecita fissazione della trattazione nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate in considerazione della particolarità della materia controversa.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione regolatrice della domanda cautelare; l'ordinanza non ne applica nel merito i presupposti, poiché dichiara il non luogo a provvedere per la sopravvenuta incompetenza della Sezione.

  • art. 16, comma 3, lett. i), l. 240/2010

    Richiamato nel provvedimento impugnato quale base normativa per la nomina dell'esperto revisore che ha reso il parere pro veritate; l'ordinanza non esamina la legittimità di tale nomina o del parere.

Massime di principio

  • Quando, per effetto della redistribuzione interna delle competenze disposta dal Presidente del tribunale, la sezione investita della domanda cautelare non è più competente a decidere la materia, il giudice può dichiarare il non luogo a provvedere sull'istanza senza esaminare i presupposti cautelari e senza sospendere l'efficacia degli atti impugnati.
  • In presenza di un'urgenza rappresentata dalla parte e di una controversia ormai attribuita a una diversa sezione, il ricorrente può essere invitato a depositare un'istanza di prelievo presso la sezione competente per ottenere la sollecita fissazione della causa nel merito.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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