Tribunale, Sentenza T-516/18
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 12 maggio 2021. — Granducato di Lussemburgo e a. contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Aiuto cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Engie – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e illegittimo e ne ordina il recupero – Decisioni anticipate in materia fiscale (tax rulings) – Risorse statali – Vantaggio – Effetto combinato di due misure fiscali – Esenzione dei redditi da partecipazione – Tassazione sulla distribuzione degli utili – Abuso di diritto – Carattere selettivo – Contesto di riferimento – Constatazione di una deroga – Comparabilità delle situazioni – Regime controllata-controllante – Gruppo di società – Recupero – Armonizzazione indiretta – Diritti procedurali – Obbligo di motivazione. — Cause T-516/18 e T-525/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge i ricorsi del Lussemburgo e di Engie contro la decisione della Commissione sugli aiuti di Stato concessi mediante tax rulings nel contesto della struttura ZORA del gruppo Engie. La sentenza afferma che la Commissione poteva valutare i ruling alla luce delle norme fiscali nazionali e della disciplina sugli aiuti di Stato, senza realizzare un’armonizzazione fiscale. Conferma inoltre il vantaggio selettivo, l’imputabilità allo Stato, l’uso di risorse statali e la legittimità del recupero.
Aiuti di Stato e tax rulings lussemburghesi concessi al gruppo Engie mediante prestiti ZORA e applicazione combinata delle norme fiscali nazionali sull’esenzione dei redditi da partecipazioni e sull’abuso di diritto.
La questione giuridica
Se i ruling fiscali lussemburghesi relativi alla struttura di finanziamento del gruppo Engie costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in particolare per imputabilità allo Stato, impiego di risorse statali, esistenza di un vantaggio selettivo e corretta definizione del quadro di riferimento; se vi sia stata violazione dei diritti procedurali e dell’obbligo di motivazione; e se il recupero disposto dalla Commissione violi i principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che la Commissione può qualificare come aiuto di Stato un tax ruling nazionale quando, pur formalmente conforme al diritto tributario interno, esso produce un effetto fiscale selettivo che deroga al regime ordinario applicabile e comporta una riduzione dell’onere fiscale non giustificata. Nel caso Engie, i ruling ZORA hanno consentito, attraverso l’effetto combinato della deduzione degli accrescimenti sul prestito a livello delle controllate e dell’esenzione dei corrispondenti redditi da partecipazioni a livello delle holding, una doppia non imposizione incompatibile con il sistema lussemburghese; in subordine, la mancata applicazione della norma antiabuso costituiva anch’essa un vantaggio selettivo. Il Tribunale respinge inoltre le censure procedurali e di motivazione e conferma l’obbligo di recupero.
Norme richiamate
- Articolo 107 TFUE
- Articolo 108 TFUE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 49 TFUE
- Articolo 4 TUE
- Articolo 5 TUE
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Direttiva 90/435/CEE
- Direttiva 2011/96/UE
- Direttiva 2014/86/UE
- Direttiva (UE) 2016/1164
- Legge lussemburghese sull’imposta sul reddito (LIR), articoli 22 bis, 164, 166
- Steueranpassungsgesetz, articolo 6
Aiuti di Stato a favore del gruppo Engie mediante ruling fiscali lussemburghesi
La pronuncia riguarda due ricorsi di annullamento proposti, da un lato, dal Granducato di Lussemburgo e, dall’altro, da Engie Global LNG Holding Sàrl, Engie Invest International SA ed Engie, avverso la decisione (UE) 2019/421 della Commissione, del 20 giugno 2018, che aveva qualificato come aiuto di Stato incompatibile e illegale un insieme di ruling fiscali lussemburghesi relativi alla struttura di finanziamento del gruppo Engie.
Fatti e struttura delle operazioni
La Commissione aveva esaminato due serie di ruling fiscali concernenti due operazioni infragruppo: il trasferimento delle attività di trading di gas naturale liquefatto e derivati alla LNG Supply, e il trasferimento delle attività di finanziamento e tesoreria alla GSTM. Le operazioni erano state finanziate mediante prestiti convertibili obbligatoriamente in azioni, denominati ZORA, sottoscritti dalle controllate presso società intermediarie del gruppo, le quali a loro volta avevano stipulato contratti di vendita a termine prepagati con le società holding.
Il meccanismo, secondo la Commissione, consentiva di tassare le controllate solo su un margine minimo concordato con l’amministrazione fiscale, deducendo gli accrescimenti sul prestito ZORA come oneri, mentre a livello delle holding i redditi corrispondenti erano esentati come redditi da partecipazioni ai sensi dell’articolo 166 LIR. In tal modo, la quasi totalità degli utili realizzati nel gruppo lussemburghese sfuggiva alla tassazione.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- gli articoli 107, 108, 263 e 296 TFUE;
- l’articolo 49 TFUE;
- le norme del regolamento (UE) 2015/1589 sul procedimento in materia di aiuti di Stato;
- la direttiva 90/435/CEE e la direttiva 2011/96/UE sulle società madri e figlie;
- la direttiva 2014/86/UE;
- la direttiva (UE) 2016/1164;
- il diritto tributario lussemburghese, in particolare gli articoli 22 bis, 164 e 166 della LIR e l’articolo 6 della Steueranpassungsgesetz.
Questioni controverse sollevate nei ricorsi
I ricorrenti contestavano, in sostanza:
- che i ruling fossero imputabili allo Stato e finanziati con risorse statali;
- che sussistesse un vantaggio selettivo;
- che la Commissione avesse definito il quadro di riferimento in modo errato, realizzando un’armonizzazione fiscale dissimulata;
- che fossero stati violati i diritti procedurali, per mancata trasmissione di documenti e mancata adozione di una nuova decisione di avvio;
- che l’obbligo di recupero violasse certezza del diritto e legittimo affidamento;
- che i ruling fossero stati erroneamente qualificati come aiuti individuali.
Ragionamento del Tribunale: competenza della Commissione e assenza di armonizzazione fiscale
Il Tribunale esclude anzitutto che la Commissione abbia travalicato le proprie competenze. Ricorda che la fiscalità diretta resta di competenza degli Stati membri, ma questi devono esercitarla nel rispetto del diritto dell’Unione, inclusa la disciplina sugli aiuti di Stato. Ne consegue che la Commissione può esaminare le misure fiscali nazionali per verificare se integrino aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Secondo il Tribunale, la Commissione non ha imposto una propria disciplina fiscale al Lussemburgo, ma ha applicato le disposizioni nazionali così come interpretate e applicate dalle autorità fiscali lussemburghesi. L’eventuale qualificazione come aiuto di Stato non equivale a un’armonizzazione fiscale dissimulata, perché il controllo riguarda la selettività e gli effetti economici della misura, non la sostituzione del legislatore nazionale.
Motivazione e diritti procedurali
Il Tribunale respinge anche le censure relative all’obbligo di motivazione. La decisione impugnata esponeva in modo sufficiente i fatti, i riferimenti normativi e la logica seguita dalla Commissione, consentendo ai ricorrenti sia di difendersi utilmente sia al giudice dell’Unione di esercitare il controllo di legittimità.
Quanto ai diritti procedurali, il Tribunale osserva che lo Stato membro interessato e le parti interessate hanno partecipato ampiamente al procedimento d’indagine formale. Le differenze tra la decisione di avvio e la decisione finale non erano tali da richiedere una nuova decisione di avvio o una decisione correttiva, poiché gli elementi essenziali del ragionamento erano già presenti nella fase iniziale e poi chiariti nel corso del contraddittorio amministrativo.
Imputabilità allo Stato e risorse statali
La Commissione aveva adottato i ruling tramite l’amministrazione fiscale lussemburghese: ciò basta a renderli imputabili allo Stato. Inoltre, la mancata imposizione di redditi che normalmente avrebbero dovuto essere tassati comporta una perdita di entrate fiscali e dunque implica l’impiego di risorse statali, anche senza trasferimento materiale di fondi.
Vantaggio selettivo: quadro di riferimento ristretto e combinato disposto degli articoli 164 e 166 LIR
Il nucleo della sentenza riguarda il vantaggio selettivo. Il Tribunale ammette che, in materia fiscale, vantaggio e selettività possono essere analizzati in modo strettamente intrecciato, poiché entrambi dipendono dalla riduzione del carico fiscale rispetto al regime ordinario.
La Commissione aveva costruito un quadro di riferimento ristretto fondato sugli articoli 164 e 166 LIR, relativi rispettivamente alla tassazione delle distribuzioni di utili e all’esenzione dei redditi da partecipazioni. Il Tribunale approva tale scelta: in diritto lussemburghese esiste un nesso tra l’esenzione dei redditi da partecipazioni e la previa tassazione degli utili distribuiti a livello della controllata. L’esenzione non mira a sottrarre definitivamente a imposizione redditi che, in sostanza, non sono mai stati tassati presso il soggetto distributore.
Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui il prestito ZORA non costituirebbe una distribuzione di utili: formalmente è vero, ma nella struttura concreta esaminata i redditi esenti a livello della holding corrispondevano economicamente agli accrescimenti dedotti a livello della controllata. La Commissione poteva quindi guardare alla sostanza economica e alla concatenazione delle operazioni, e non ai singoli atti isolati.
Nessuna necessità di estendere il quadro alla direttiva società madri e figlie
Il Tribunale esclude che il quadro di riferimento dovesse essere esteso alla direttiva 90/435/CEE e poi 2011/96/UE. Tali direttive mirano a evitare la doppia imposizione nelle distribuzioni transfrontaliere tra società di Stati membri diversi; la situazione esaminata era invece puramente interna, con tutte le società stabilite in Lussemburgo. Non vi era dunque ragione di importare nel quadro di riferimento una disciplina pensata per coordinare sistemi fiscali di Stati diversi.
Effetto combinato delle misure e deroga al regime ordinario
La Corte di Lussemburgo aveva già chiarito che, ai fini degli aiuti di Stato, la Commissione può prendere in considerazione l’effetto combinato di misure fiscali, quando queste sono interdipendenti e producono, nel loro insieme, una riduzione del carico fiscale non prevista dal regime ordinario. Il Tribunale applica tale logica al meccanismo Engie: la deduzione degli accrescimenti sul prestito ZORA a livello delle controllate, la neutralizzazione contabile presso le società intermediarie e l’esenzione a livello delle holding formano un insieme unitario che realizza una doppia non imposizione.
La circostanza che il vantaggio pieno si materializzi solo al momento della conversione del prestito o dell’annullamento delle azioni non impedisce la qualificazione come aiuto: è sufficiente che, al momento della concessione del ruling, il vantaggio sia configurato e potenzialmente realizzabile.
Norma antiabuso e selettività subordinata
In subordine, la Commissione aveva fondato la selettività anche sulla mancata applicazione dell’articolo 6 della Steueranpassungsgesetz, norma antiabuso del diritto lussemburghese. Il Tribunale accetta questa impostazione: secondo la prassi e la giurisprudenza lussemburghesi richiamate nel fascicolo, un abuso di diritto richiede quattro elementi, tutti ritenuti presenti nel caso di specie:
- uso di forme di diritto privato;
- riduzione dell’onere fiscale;
- impiego di mezzi giuridici non adeguati;
- assenza di motivi extrafiscali.
Il Tribunale ritiene che la struttura ZORA indiretta, con società intermediarie, sia stata concepita per produrre una quasi totale elusione della tassazione degli accrescimenti e che mezzi alternativi, come conferimenti di capitale o prestiti diretti, avrebbero consentito il finanziamento senza lo stesso risultato fiscale. La mancata applicazione della norma antiabuso costituiva dunque un trattamento preferenziale non disponibile, in linea di principio, per tutti i contribuenti in situazioni analoghe.
Aiuto individuale e recupero
Il Tribunale respinge anche la censura sulla qualificazione dei ruling come aiuti individuali. La Commissione può considerare aiuto individuale una misura applicativa di un regime generale senza dover previamente accertare l’esistenza di un regime di aiuti autonomo.
Quanto al recupero, il Tribunale conferma la legittimità dell’ordine di recupero ai sensi dell’articolo 16 del regolamento 2015/1589. Né la complessità dell’analisi né il carattere innovativo dell’approccio della Commissione bastano a invocare certezza del diritto o legittimo affidamento. Le imprese beneficiarie di aiuti fiscali possono fare affidamento sulla loro regolarità solo se l’aiuto è stato concesso nel rispetto della procedura dell’articolo 108 TFUE, circostanza assente nel caso di specie.
Dispositivo
Il Tribunale riunisce le cause T‑516/18 e T‑525/18 e respinge integralmente i ricorsi. Condanna il Granducato di Lussemburgo e le società del gruppo Engie alle spese, mentre l’Irlanda sopporta le proprie come interveniente.
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