Regolamento (UE) 2017/61
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/61 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione del 4-allil-2,6-dimetossifenolo e dell'acetato di eugenile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione dei pesci e del pollame (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, alle condizioni indicate in allegato, il 4-allil-2,6-dimetossifenolo e l'acetato di eugenile come additivi organolettici del gruppo funzionale delle sostanze aromatizzanti. La decisione segue la rivalutazione effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, sulla base del parere EFSA che non ha rilevato effetti negativi per salute animale, salute umana e ambiente nelle condizioni d'impiego previste. Sono stabiliti un tenore massimo raccomandato di 5 mg/kg di mangime completo al 12% di umidità, obblighi di etichettatura, misure di protezione per gli utilizzatori e regole transitorie per l'esaurimento delle scorte.
Autorizzazione di due additivi aromatizzanti per mangimi, il 4-allil-2,6-dimetossifenolo e l'acetato di eugenile, per tutte le specie animali ad eccezione di pesci e pollame, con condizioni d'uso, etichettatura e misure transitorie.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai titolari dell'autorizzazione e, in generale, alla commercializzazione e all'impiego di additivi per mangimi nell'Unione europea. Riguarda i mangimi destinati a tutte le specie animali, ma esclude espressamente pesci e pollame; per i mangimi composti e le materie prime contenenti tali sostanze sono previste regole transitorie distinte a seconda che siano destinati ad animali da produzione alimentare o non da produzione alimentare. Si applica a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con specifiche date di transizione fino al 6 agosto 2017, 6 febbraio 2018 e 6 febbraio 2019, e con fine del periodo di autorizzazione fissato al 6 febbraio 2027 per entrambe le sostanze.
Autorizzazione del 4-allil-2,6-dimetossifenolo e dell'acetato di eugenile come additivi per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/61 della Commissione autorizza due sostanze aromatiche come additivi per l'alimentazione animale, nell'ambito della rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003. Il provvedimento si fonda sul parere EFSA che ha escluso effetti negativi per salute animale, salute umana e ambiente nelle condizioni d'impiego valutate, e tiene conto del fatto che le sostanze erano già state autorizzate in passato per periodi illimitati ai sensi della direttiva 70/524/CEE.
Contesto e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l'autorizzazione degli additivi per l'alimentazione animale e prevede la rivalutazione degli additivi storicamente autorizzati. La domanda di rivalutazione è stata presentata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, con classificazione richiesta nella categoria degli additivi organolettici.
Valutazione di sicurezza e motivazioni dell'autorizzazione
Secondo l'EFSA, il 4-allil-2,6-dimetossifenolo e l'acetato di eugenile non producono effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente nelle condizioni di impiego proposte. L'Autorità ha inoltre ritenuto che la funzione delle sostanze nei mangimi sia analoga a quella già riconosciuta negli alimenti, ossia l'aumento dell'aroma o dell'appetibilità. È stato però precisato che l'impiego nell'acqua di abbeveraggio non è stato valutato, mentre resta possibile l'uso in mangimi composti successivamente somministrati nell'acqua.
Ambito di autorizzazione e condizioni tecniche
L'articolo 1 autorizza le sostanze indicate in allegato come additivi per l'alimentazione animale nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "sostanze aromatizzanti". L'allegato precisa che l'autorizzazione riguarda tutte le specie animali ad eccezione di pesci e pollame e che gli additivi devono essere incorporati nei mangimi sotto forma di premiscela.
Limiti di impiego, etichettatura e informazioni operative
Per entrambe le sostanze è stabilito un tenore massimo raccomandato di 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. Le istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. Inoltre, l'etichetta dell'additivo deve riportare la dicitura relativa al tenore massimo raccomandato; se il tenore nel mangime completo supera 5 mg/kg, l'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti deve indicare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta della sostanza attiva.
Tutela degli utilizzatori e misure di sicurezza
L'EFSA ha evidenziato che il 4-allil-2,6-dimetossifenolo è irritante per occhi e pelle, mentre l'acetato di eugenile è irritante per la pelle. Per questo motivo gli operatori del settore devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi da contatto cutaneo e oculare; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l'uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi guanti e, per il 4-allil-2,6-dimetossifenolo, anche occhiali di sicurezza.
Metodo di analisi e controllo
L'allegato richiama come metodo di identificazione la gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL) per l'additivo e per le premiscele di aromi per mangimi. È inoltre indicato che le informazioni dettagliate sul metodo sono disponibili presso il laboratorio di riferimento dell'Unione.
Regime transitorio e applicazione nel tempo
Per evitare effetti immediati sulle filiere, il regolamento introduce una disciplina transitoria. Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme previgenti possono continuare a essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, se prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018, possono anch'essi restare sul mercato fino a esaurimento scorte; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare il termine è il 6 febbraio 2019.
Durata dell'autorizzazione ed entrata in vigore
L'allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione per entrambe le sostanze al 6 febbraio 2027. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dei due additivi
L'articolo 1 autorizza le sostanze indicate in allegato come additivi per l'alimentazione animale, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale delle sostanze aromatizzanti, alle condizioni stabilite nell'allegato. L'autorizzazione riguarda il 4-allil-2,6-dimetossifenolo e l'acetato di eugenile per tutte le specie animali ad eccezione di pesci e pollame.
Condizioni d'uso e tenore raccomandato
L'allegato prevede che gli additivi siano incorporati nei mangimi sotto forma di premiscela e che nelle istruzioni d'uso siano indicate le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è fissato a 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12% per entrambe le sostanze.
Obblighi di etichettatura
L'etichetta dell'additivo deve riportare l'indicazione del tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con umidità al 12% pari a 5 mg/kg. Per premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti, il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati quando il tenore nel mangime completo supera 5 mg/kg.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Per evitare rischi da contatto cutaneo e oculare, gli operatori del settore dei mangimi devono stabilire procedure operative e misure organizzative. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale: per il 4-allil-2,6-dimetossifenolo con guanti e occhiali di sicurezza; per l'acetato di eugenile almeno con guanti.
Metodo di analisi e identificazione
Per l'identificazione delle sostanze nell'additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi è indicata la gascromatografia/spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). L'allegato rinvia alle informazioni dettagliate disponibili sul sito del laboratorio di riferimento dell'UE.
Misure transitorie e scadenze
Le sostanze e le premiscele prodotte ed ეტichettate prima del 6 agosto 2017 in conformità alle norme precedenti possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 possono circolare fino a esaurimento scorte; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare la data è il 6 febbraio 2019.
Durata dell'autorizzazione
L'allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione per entrambe le sostanze al 6 febbraio 2027.
Entrata in vigore
L'articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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