Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03951/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con misura meno gravosa (arresti domiciliari presso l'abitazione della coniuge nella Repubblica Ceca o obbligo di dimora in altro Stato UE), contestando: 1) carenza di motivazione quanto all'assenza di elementi di novità idonei a superare la presunzione relativa connessa al reato (favoreggiamento pluriaggravato dell'immigrazione clandestina); 2) mancata valutazione dell'idoneità della misura non custodiale richiesta, considerata eseguibile nella Repubblica Ceca e adeguata alla situazione familiare e lavorativa del coniuge; 3) errata interpretazione del d.lgs. n. 36/2016 e della Decisione Quadro 2009/829/GAI in punto ammissibilità degli arresti domiciliari eseguiti in altro Stato membro (richiesta, in caso di contrasto giurisprudenziale, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale secondo cui non sono stati prospettati fatti nuovi tali da superare la presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; il semplice decorso del tempo in custodia non è, di per sé, sufficiente senza altri elementi sopravvenuti idonei a incidere sulle esigenze cautelari. I secondi due motivi sono stati ritenuti inammissibili: la Corte ha richiamato l'indirizzo secondo cui gli arresti domiciliari costituiscono misura detentiva e dunque sono esclusi dall'ambito applicativo del d.lgs. n. 36/2016 (che disciplina misure non detentive), per cui la questione di legittimità comunitaria non è stata ritenuta rilevante alla stregua dell'esito sul punto cautelare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per il rimedio dell'appello in materia cautelare; usata per descrivere l'impugnazione avanti il Tribunale del riesame

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Regola l'istanza di sostituzione o revoca della misura cautelare; il giudice valuta se siano stati prospettati elementi di novità idonei a modificare il quadro cautelare

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede la presunzione relativa di adeguatezza della misura cautelare per specifici titoli di reato (qui applicata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina); per superarla è necessario dimostrare fatti nuovi e rilevanti

  • art. 12, comma 4-bis, d.lgs. n. 286 del 1998

    Richiamato come fonte che collega il titolo di reato (immigrazione clandestina) alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

  • d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36

    Ha recepito la Decisione Quadro 2009/829/GAI; disciplina l'esecuzione transnazionale di misure cautelari non detentive tra Stati membri; la Corte ha ritenuto che tale decreto si applichi alle misure non detentive e non agli arresti domiciliari intesi come misura detentiva

  • Decisione Quadro 2009/829/GAI

    Definisce l'ambito del reciproco riconoscimento delle misure alternative alla detenzione; interpretata, secondo l'indirizzo richiamato, come riferita alle misure non detentive (es.: obbligo di dimora inteso come non piena privazione della libertà)

  • art. 4 d.lgs. n. 36 del 2016

    Elenca le misure cautelari considerate nell'ambito di applicazione del decreto (obbligo di rimanere in un luogo determinato, ecc.); la Corte ha interpretato letteralmente l'articolo escludendo gli arresti domiciliari intesi come misura detentiva

  • art. 267 TFUE (comma 1, lett. b) e comma 3)

    Norma che consente il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; la Corte ha ritenuto che non fosse necessario sollevare questione pregiudiziale perché l'eventuale contrasto interpretativo non era decisivo alla luce dell'esito sul merito cautelare

  • art. 311, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla richiesta di applicazione degli arresti domiciliari in altro Stato; la Corte ha ritenuto inammissibile la questione posta con riferimento a questa norma visto l'indirizzo che esclude l'ambito applicativo del d.lgs. 36/2016 agli arresti domiciliari

Massime di principio

  • In reati per i quali opera una presunzione relativa (es. favoreggiamento dell'immigrazione clandestina), per ottenere la revoca o la sostituzione della custodia cautelare è indispensabile prospettare fatti nuovi, concreti e rilevanti che modifichino in meglio il quadro cautelare esaminato dal giudice che ha adottato la misura; elementi già valutati non sono sufficienti
  • Il semplice decorso del tempo trascorso in custodia cautelare non basta di per sé a ottenere la sostituzione della misura: il tempo assume rilievo solo se accompagnato da altri fatti sopravvenuti che dimostrino l'attenuazione delle esigenze cautelari
  • Le misure non detentive eseguite in un altro Stato membro (obbligo di dimora, divieto di allontanarsi, ecc.) rientrano, di norma, nell'ambito applicativo del d.lgs. n. 36/2016 e della Decisione Quadro 2009/829/GAI; tuttavia, secondo consolidato indirizzo della giurisprudenza, gli arresti domiciliari sono qualificati come misura detentiva e possono essere esclusi dall'ambito di applicazione di tale disciplina
  • Se sussiste contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione di atti europei (es. se includere o meno gli arresti domiciliari nella Decisione Quadro), la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia può essere prospettata ma sarà rilevante solo se il giudice ritiene che la decisione sul punto sia decisiva per la soluzione della controversia cautelare
  • Per massimizzare le possibilità di ottenere misure eseguibili all'estero, il difensore deve documentare in modo puntuale la concreta efficacia e controllabilità della misura richiesta nello Stato di esecuzione (es. disponibilità abitativa, lavoro stabile del coniuge, collaborazioni amministrative, strumenti di controllo transnazionali) e proporre fatti nuovi rispetto a quanto già valutato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.