Ordinanza n. 1046/2026 - Roma, Sezione 1T
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: ricorso avverso il silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma nel sub-procedimento relativo alla sottoscrizione del contratto di soggiorno nell’ambito della procedura flussi, relativa al nulla osta-OMISSIS- rilasciato in data 14.7.2022; Per quanto riguarda i motivi aggiunti: annullamento del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma, del 19.2.2025, con il quale è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in data 14.7.2022 in favore di -OMISSIS- su istanza proposta da -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla sottoscrizione del contratto di soggiorno e, con motivi aggiunti, revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha inizialmente impugnato il silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma nel sub-procedimento relativo alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, nell'ambito della procedura flussi concernente un nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 14 luglio 2022. Con motivi aggiunti ha impugnato la revoca del nulla osta adottata il 19 febbraio 2025 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma. La revoca era motivata dalla mancata presentazione del certificato di idoneità alloggiativa entro otto giorni dall'ingresso in Italia e dalla mancata produzione di un'asseverazione conforme all'art. 44 del d.l. 73/2022 e al modello della circolare dell'Ispettorato del lavoro n. 3/2022, ritenuta carente dell'identità dei lavoratori interessati, di dati analitici sulla capacità patrimoniale e sull'equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro e dell'indicazione dell'attività svolta. In sede cautelare il ricorrente ha prodotto un certificato di idoneità alloggiativa del 4 luglio 2025, con comunicazione di ospitalità, e un'asseverazione del 22 agosto 2024, dalla quale risultavano la mansione e la retribuzione del lavoratore, il fatturato del datore di lavoro e il numero dei dipendenti.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame del provvedimento di revoca. Ha ritenuto che, pur essendo successivo all'istanza di rilascio del nulla osta, il certificato di idoneità alloggiativa dovesse essere considerato quale sopravvenienza favorevole intervenuta prima della decisione. Ha inoltre valorizzato l'asseverazione prodotta, dalla quale risultavano dati rilevanti per la verifica della posizione lavorativa e della situazione economico-organizzativa del datore di lavoro. In sede di delibazione cautelare, tali elementi hanno fatto ritenere sussistenti i presupposti per ordinare all'amministrazione un riesame. Il periculum è stato apprezzato anche considerando l'assenza di elementi di pericolosità sociale e il prevalere della posizione del ricorrente nel bilanciamento degli interessi. Non sono state liquidate le spese, rinviate alla conclusione della fase cautelare. La prosecuzione è stata fissata alla camera di consiglio dell'8 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare; il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per concedere la tutela cautelare mediante riesame dell'atto impugnato.
art. 44 d.l. 73/2022
Richiamato quale fondamento dell'obbligo di asseverazione relativo alla procedura di ingresso e lavoro subordinato; l'amministrazione aveva contestato la non conformità dell'asseverazione prodotta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente e del datore di lavoro.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Nella materia dell'immigrazione, ai fini della tutela cautelare, il giudice può considerare le sopravvenienze favorevoli intervenute tra l'adozione dell'atto impugnato e la decisione, quando incidono sulla fondatezza attuale della pretesa sostanziale e la loro omissione possa arrecare un pregiudizio irrimediabile a diritti fondamentali della persona.
- Il processo amministrativo, soprattutto nelle controversie in materia di immigrazione, può essere orientato non soltanto alla verifica statica della legittimità dell'atto, ma anche alla valutazione della fondatezza attuale del rapporto sostanziale regolato dal provvedimento.
- La produzione di un certificato di idoneità alloggiativa sopravvenuto e di un'asseverazione contenente i dati rilevanti sulla mansione, sulla retribuzione, sul fatturato e sul personale del datore di lavoro può giustificare, in sede cautelare, l'ordine all'amministrazione di riesaminare la revoca del nulla osta al lavoro subordinato.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l'assenza di elementi di pericolosità sociale può concorrere a rendere prevalente la posizione del cittadino straniero interessato alla prosecuzione della procedura di ingresso e lavoro.
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