Sentenza n. 1543/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto disciplinare recante la sanzione della censura per negligenza in servizio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione datrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare della censura irrogata in relazione alla mancata presentazione in servizio nel turno mattutino del 27 novembre 2023. Egli sosteneva di essere stato originariamente assegnato al turno pomeridiano-serale e di avere appreso soltanto alle ore 8:05 del cambio di turno, quando il servizio era già iniziato. Rappresentava inoltre di avere comunicato la propria disponibilità a recarsi al lavoro, ma di essere stato successivamente colpito da un problema di salute, documentato da certificazione medica, che gli aveva impedito di raggiungere il posto di lavoro. I motivi dedotti riguardavano: la violazione degli artt. 21-nonies, 21-octies e 3 della l. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e dei principi di legalità e buon andamento, in ragione della difformità tra la data apposta sulla copia del provvedimento consegnata al ricorrente e quella risultante dalla copia dell’amministrazione; la violazione delle regole sulla turnazione e dell’Accordo Nazionale Quadro applicabile al personale della Polizia di Stato, per asserita modifica tardiva e non adeguatamente comunicata del turno; l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, travisamento dei fatti e disparità di trattamento; la lesione del diritto di difesa per il mancato accoglimento della richiesta di audizione personale; il difetto di motivazione e l’omessa esplicitazione dell’iter logico seguito dall’amministrazione. Il ricorrente aveva altresì formulato una domanda risarcitoria subordinata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla diversa data riportata sulle copie del provvedimento, il Collegio ha ritenuto che si trattasse di una mera irregolarità formale, non incidente sulla legittimità sostanziale dell’atto: la sanzione era stata notificata dopo la scadenza del termine per le difese e il provvedimento dava conto delle giustificazioni presentate, sicché non risultava che la decisione fosse stata assunta prima dell’esercizio del diritto di difesa. In ordine alla turnazione, la documentazione acquisita dall’amministrazione in esecuzione dell’ordinanza istruttoria ha dimostrato che il dipendente era stato assegnato sin dall’origine al turno mattutino e che tale assegnazione era stata resa nota al personale. Le relazioni di servizio e il rapporto disciplinare hanno inoltre provato che il ricorrente non si era presentato all’inizio del turno e non aveva comunicato tempestivamente, prima dell’orario di servizio, il possibile ritardo. A fronte della documentazione dell’amministrazione, il ricorrente non ha fornito prova della propria diversa assegnazione e ha rinunciato alla prova testimoniale scritta. Il TAR ha quindi ritenuto assolto l’onere probatorio dell’amministrazione e non decisiva la difformità tra una presunta bozza e la relazione ufficiale. Quanto alla richiesta di audizione personale, il Collegio ha interpretato l’art. 12, comma 3, d.lgs. 449/1992 nel senso che la disposizione speciale riconosce all’incolpato la facoltà di presentare giustificazioni e documenti, chiedere l’audizione di testimoni o indicare circostanze per ulteriori indagini, ma non un diritto all’audizione personale. Poiché il ricorrente aveva presentato giustificazioni scritte e non aveva indicato ulteriori elementi istruttori, il mancato accoglimento della richiesta non ha leso il diritto di difesa. Infine, il difetto di motivazione è stato escluso perché il provvedimento, anche mediante richiamo alla contestazione disciplinare, rendeva comprensibili gli addebiti, il mancato accoglimento delle giustificazioni e la normativa applicata; la sanzione era riconducibile al disservizio derivante dalla mancata presentazione in servizio. Le spese sono state compensate, poiché l’amministrazione ha completato la prova dei fatti soltanto a seguito dell’ordinanza istruttoria.
Norme richiamate
art. 12, comma 3, d.lgs. 449/1992
con lo stesso atto formale l’incolpato deve essere avvertito che, entro il termine di dieci giorni dalla notifica, egli potrà presentare giustificazioni e documenti o chiedere l’audizione di testimoni o indicare le circostanze sulle quali richiedere ulteriori indagini o testimonianze. Tale termine può, a richiesta motivata dell’interessato, essere opportunamente prorogato di altri dieci giorni per una sola volta
La disposizione speciale disciplina le garanzie difensive nel procedimento disciplinare del personale interessato e non contempla un diritto dell’incolpato all’audizione personale; consente invece la presentazione di giustificazioni e documenti e la richiesta di audizione di testimoni o di ulteriori indagini.
artt. 11 e 12 d.lgs. 449/1992
Sono richiamati quali disposizioni regolatrici del procedimento disciplinare e delle garanzie difensive dell’incolpato.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del provvedimento disciplinare può risultare anche attraverso il richiamo agli atti del procedimento, quando questi consentano di individuare chiaramente i fatti contestati, le difese esaminate e la base normativa della sanzione.
art. 21-octies l. 241/1990
La mera irregolarità formale della data apposta sul provvedimento non determina l’illegittimità quando non abbia inciso sull’esercizio delle garanzie difensive né sul contenuto sostanziale della decisione.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il richiamo alla disposizione è stato ritenuto inconferente rispetto alla censura fondata sulla discrasia formale delle date del provvedimento disciplinare.
art. 3, comma 7, d.lgs. 195/1995
È richiamato dal ricorrente in relazione alle regole sulla turnazione del personale di polizia; la censura è stata respinta perché non è stata provata l’asserita modifica del turno.
art. 23 d.P.R. 254/1999
È richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità di organizzazione e comunicazione dei turni; il giudice ha ritenuto dimostrata documentalmente l’assegnazione originaria al turno mattutino.
art. 97 Cost.
Il dedotto contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità è stato escluso, non essendo emersa alcuna incidenza sostanziale della discrasia formale sulla decisione disciplinare.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare regolato dall’art. 12, comma 3, d.lgs. 449/1992, l’incolpato ha diritto di presentare giustificazioni e documenti, chiedere l’audizione di testimoni e indicare circostanze per ulteriori indagini, ma non vanta, in assenza di una specifica previsione normativa, un diritto all’audizione personale.
- La difformità meramente formale tra le copie di un provvedimento disciplinare, quale l’erronea indicazione della data di redazione, non comporta l’illegittimità dell’atto quando risulti che il provvedimento è stato adottato dopo la scadenza del termine per le difese, abbia considerato le giustificazioni dell’incolpato e non abbia inciso concretamente sul diritto di difesa.
- Nel giudizio sull’impugnazione di una sanzione disciplinare, l’amministrazione deve provare i fatti posti a fondamento dell’addebito; tale onere è assolto mediante documentazione coerente e convergente, mentre la mera allegazione alternativa dell’incolpato, non accompagnata da prova, non è sufficiente a superare la ricostruzione amministrativa.
- La motivazione di un provvedimento disciplinare può essere integrata mediante il richiamo per relationem alla contestazione dell’addebito e agli atti del procedimento, purché da tali atti risultino comprensibili i fatti contestati, la valutazione delle difese e la base normativa della sanzione.
- La mancata presentazione in servizio all’inizio del turno, accompagnata dall’assenza di una comunicazione spontanea e tempestiva del possibile ritardo, può integrare una condotta disciplinarmente rilevante anche se il dipendente comunica successivamente una sopravvenuta condizione di malattia, quando l’amministrazione dimostri che l’assenza iniziale e l’omessa comunicazione costituiscono il fatto contestato.
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