Cassazione Civile, Ordinanza n. 21924/2021 del 30/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un'ordinanza-ingiunzione con cui un Comune ha applicato a una persona fisica una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione degli obblighi di rintracciabilità dei prodotti alimentari previsti dal regolamento CE n. 178/2002. L'opponente ha contestato davanti al giudice di merito la validità del provvedimento e del verbale presupposto, sostenendo che mancasse l'indicazione dell'oggetto della condotta contestata, in particolare del tipo di alimento coinvolto, e quindi che l'ordinanza fosse nulla per difetto dell'elemento essenziale dell'oggetto e per motivazione inidonea. Con il ricorso per cassazione ha dedotto quattro censure: nullità dell'ordinanza per mancanza dell'oggetto e per inefficacia della motivazione per relationem; contraddittorietà della sentenza di merito nel ritenere sufficiente una motivazione che non indicasse il prodotto; violazione delle norme sulla motivazione degli atti sanzionatori amministrativi; nullità della sentenza per motivazione apparente e indeterminatezza del provvedimento. La Corte ha ritenuto infondate tutte le doglianze, osservando che per l'ordinanza-ingiunzione è sufficiente una motivazione succinta, anche per relationem al verbale di contestazione già noto al trasgressore, e che il giudizio di opposizione ha per oggetto il rapporto sanzionatorio e non i soli vizi formali del provvedimento, salvo il caso di totale carenza o mera apparenza della motivazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva respinto l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, ritenendo legittima la motivazione per relationem del provvedimento e sufficiente, ai fini difensivi, il contenuto del verbale di accertamento, che indicava la violazione contestata, le norme violate e le ragioni fattuali dell'addebito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 18 L. n. 689/1981
disciplina l'ordinanza-ingiunzione nel procedimento sanzionatorio amministrativo; il suo contenuto motivazionale può essere soddisfatto anche mediante richiamo ad atti presupposti già noti al trasgressore.
art. 21-septies L. n. 241/1990
la nullità dell'atto amministrativo non può essere affermata per la sola asserita insufficienza della motivazione, se l'ordinanza non è del tutto priva di motivazione o solo apparentemente motivata.
artt. 1325 e 1418 c.c.
richiamati dal ricorrente per sostenere la nullità dell'ordinanza per mancanza di un elemento essenziale; la Corte non accoglie questa impostazione perché la vicenda riguarda la legittimità dell'atto sanzionatorio amministrativo e del rapporto sanzionatorio sottostante.
art. 132 n. 4 c.p.c.
invocato per dedurre vizio di motivazione della sentenza; la Corte esclude la sussistenza di motivazione apparente o assente.
art. 3 L. n. 241/1990
la motivazione del provvedimento amministrativo è ritenuta sufficiente anche se succinta e resa per relationem, purché consenta di comprendere le ragioni dell'atto.
art. 18, comma 1, Regolamento CE n. 178/2002
pone gli obblighi di rintracciabilità dei prodotti alimentari la cui violazione è stata contestata.
art. 2 D.Lgs. n. 190/2006
prevede la sanzione per l'inosservanza degli obblighi di rintracciabilità di cui al regolamento CE n. 178/2002.
art. 348-ter c.p.c.
richiamato per indicare che l'appello è stato dichiarato inammissibile per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento.
art. 360 n. 3 c.p.c.
norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360 n. 4 c.p.c.
norma processuale richiamata per dedurre nullità della sentenza e del procedimento per vizio di motivazione.
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente in relazione al preteso difetto di motivazione della sentenza.
art. 395 n. 4 c.p.c.
richiamato dalla Corte per osservare che eventuali travisamenti delle risultanze processuali non sono deducibili in cassazione ma, se del caso, con revocazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
norma richiamata per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'ordinanza-ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa è sufficiente una motivazione succinta, anche resa per relationem agli atti del procedimento, purché consenta di comprendere le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
- La validità dell'ordinanza sanzionatoria non richiede una motivazione analitica o il dettaglio minuzioso di tutti gli elementi fattuali, se il verbale di accertamento già noto al trasgressore specifica la condotta contestata e le norme violate.
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il controllo del giudice riguarda il rapporto sanzionatorio nella sua pienezza, non il solo vizio formale del provvedimento; la censura per motivazione inadeguata è rilevante solo se la motivazione è del tutto mancante o meramente apparente.
- L'eventuale insufficienza della motivazione dell'ordinanza amministrativa, quando non si traduca in totale assenza di motivazione, non determina di per sé nullità dell'atto, perché appartiene al merito della valutazione amministrativa e del rapporto sanzionatorio sottoposto al giudice dell'opposizione.
- Le contestazioni sul contenuto del verbale o sul presunto travisamento delle risultanze processuali non sono deducibili come vizi di legittimità del provvedimento, ma eventualmente con gli strumenti processuali specificamente previsti per il travisamento della prova o del fatto.
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