Cassazione Civile, Ordinanza n. 02592/2025 del 03/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce dalla realizzazione, da parte di alcuni proprietari del primo piano di un edificio sito in Velletri, di un balcone e di altre opere edilizie ritenute invasive dai vicini. I proprietari degli appartamenti al piano terra e quelli del piano secondo avevano promosso ricorsi per denuncia di nuova opera e danno temuto chiedendo la sospensione dei lavori; il giudice di primo grado aveva inizialmente rigettato la tutela interdittale, poi in successiva decisione aveva ordinato la riduzione in pristino. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di merito, ritenendo provata, sulla base di CTU e documentazione, la realizzazione di un importante ampliamento del fabbricato con innovazioni incidenti su sagoma e volume e lesive del decoro architettonico. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) motivazione apparente per adesione acritica alla sentenza di primo grado; (2) mancanza di motivazione e di specifici riferimenti istruttori nel rigetto dei motivi di appello; (3) contraddittorietà della motivazione, poiché la Corte d'appello avrebbe prima escluso la lesione del decoro e poi affermata, e avrebbe anche dato per accertata la limitazione di luce e aria pur rilevando difetto di prova del danno; (4) violazione degli artt. 1120 e 1102 c.c. per errata ricostruzione dei fatti e delle risultanze istruttorie in ordine alla modifica di sagoma e volume dell'edificio; (5) violazione delle norme sulle spese, sostenendo che, essendo stato rigettato anche l'appello incidentale, le spese avrebbero dovuto essere compensate per reciproca soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e non apparente, poiché dava conto della prova dell'ampliamento del fabbricato e della sua incidenza su sagoma, volume e decoro architettonico; inoltre ha escluso che in sede di legittimità possa essere richiesta una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura dei fatti. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato perché il regolamento delle spese e l'eventuale compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, con controllo di legittimità limitato al rispetto del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa. In conseguenza del rigetto, la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, a un'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente; la Corte esclude la violazione perché la motivazione della sentenza d'appello è ritenuta esistente, comprensibile e logicamente sufficiente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato quale vizio denunciato in cassazione per nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
art. 1120 c.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere l'erroneità della valutazione delle opere eseguite in condominio e della loro compatibilità con i limiti alle innovazioni.
art. 1102 c.c.
richiamato dai ricorrenti per contestare l'uso della cosa comune e la legittimità delle modifiche realizzate.
art. 91 c.p.c.
richiamato in tema di condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
art. 92 c.p.c.
richiamato in tema di compensazione delle spese, ritenuta rimessa al potere discrezionale del giudice di merito nei limiti consentiti.
art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 96 c.p.c.
applicato perché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con conseguente condanna al pagamento di una somma equitativa e di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato in relazione alla proposta di definizione anticipata e alla decisione in camera di consiglio su richiesta della parte ricorrente.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato nel passaggio preliminare sulla compatibilità del collegio con la proposta di definizione accelerata.
Massime di principio
- La denuncia di motivazione apparente è infondata quando la sentenza di merito espone, anche sinteticamente, l'iter logico seguito e indica gli elementi istruttori ritenuti decisivi, raggiungendo il c.d. minimo costituzionale della motivazione.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare i motivi di ricorso in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove, poiché l'apprezzamento del materiale istruttorio e la scelta delle fonti probatorie più attendibili spettano al giudice di merito.
- La contraddittorietà denunciabile in cassazione deve essere intrinseca e decisiva; non basta prospettare una diversa lettura delle risultanze di causa o isolati passaggi motivazionali letti fuori contesto.
- Il controllo della Corte di cassazione sul regolamento delle spese è limitato al rispetto del principio per cui la parte integralmente vittoriosa non può essere condannata alle spese; la scelta di compensarle, in tutto o in parte, resta discrezionale per il giudice di merito nei casi consentiti.
- Nel giudizio definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo, se ne ricorrono i presupposti.
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