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Sentenza

Sentenza n. 5377/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza) n. 13555/2022, resa tra le parti il 21/10/2022.

Giustizia amministrativa202301209

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del GSE di decadenza dal diritto ai titoli di efficienza energetica, connessi a un intervento di installazione di una caldaia a biomasse, nonché gli atti presupposti e conseguenziali

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La società aveva presentato una proposta di progetto e programma di misura per accedere al meccanismo dei titoli di efficienza energetica relativi all’installazione di una caldaia a biomasse presso uno stabilimento serricolo. Dopo l’approvazione iniziale della proposta e di alcune richieste di verifica e certificazione, con emissione dei relativi certificati bianchi, il GSE aveva avviato un procedimento di controllo ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 28/2011 e dell’art. 12 del D.M. 11 gennaio 2017, concludendolo con la decadenza dagli incentivi. La società aveva impugnato tale provvedimento e gli atti connessi, chiedendo anche l’accertamento del diritto alla percezione degli incentivi e l’adozione delle misure conseguenti. Il TAR Lazio aveva respinto il ricorso. In appello la società ha articolato dieci motivi, contestando la legittimità della decadenza e degli atti di verifica, anche con riguardo alla data di completamento e attivazione dell’impianto e all’algoritmo utilizzato per il calcolo dei risparmi energetici. Nel corso del giudizio è stata disposta una verificazione tecnica. Successivamente, a seguito dell’adozione da parte del GSE di un regolamento sulla classificazione delle violazioni e sulle percentuali di decurtazione, la società ha presentato un’istanza di riesame. Il GSE ha accolto tale istanza, sostituendo la decadenza e il rigetto di alcune richieste con una decurtazione del 25% degli incentivi inizialmente riconosciuti. La società ha quindi rinunciato all’appello, chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia all’appello e non ha esaminato nel merito i motivi dedotti contro la sentenza del TAR e contro il provvedimento di decadenza. Ha compensato integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio, considerata l’adesione del GSE. Ha invece posto le spese della verificazione a carico di entrambe le parti nella misura della metà ciascuna. La decisione evidenzia che la verificazione non aveva chiarito in modo incontrovertibile la data di inizio della produzione dei risparmi, anche per l’incompletezza della documentazione prodotta dalla società; tuttavia, aveva rilevato difficoltà interpretative sull’algoritmo di calcolo, con elementi favorevoli alla posizione dell’impresa. Il compenso del verificatore non è stato liquidato nella misura richiesta, perché non può essere determinato sulla base del costo orario del personale universitario. Esso dovrà essere ricalcolato secondo i criteri previsti dall’art. 275 del d.P.R. 115/2002 e dal D.M. 30 maggio 2002: a percentuale, ove applicabile, oppure a vacazione, con applicazione dell’importo indicato in motivazione, salva la richiesta di maggiorazione per la complessità dell’incarico.

Norme richiamate

  • art. 34 c.p.a.

    Richiamato nella domanda originaria per chiedere la condanna dell’amministrazione all’adozione delle misure conseguenti e alla tutela in forma specifica.

  • art. 66 c.p.a.

    Ha costituito la base processuale per disporre la verificazione tecnica sulla data di attivazione dell’impianto e sulla correttezza dell’algoritmo di calcolo dei risparmi.

  • art. 42 d.lgs. 28/2011

    Indicato quale fondamento del procedimento di controllo sugli incentivi per l’efficienza energetica.

  • art. 12 D.M. 11 gennaio 2017

    Richiamato quale disciplina dell’attività di controllo, verifica e sopralluogo del GSE sui progetti incentivati.

  • artt. 7 ss. l. 241/1990

    Richiamati per la comunicazione di avvio del procedimento di controllo.

  • art. 275 d.P.R. 115/2002

    Stabilisce che la misura degli onorari degli ausiliari del magistrato è disciplinata dalle tabelle ministeriali applicabili.

  • art. 1 D.M. 30 maggio 2002

    Prevede la determinazione degli onorari a percentuale in relazione al valore della perizia o della controversia e, quando tali criteri non siano applicabili, mediante vacazioni commisurate al tempo necessario.

  • art. 4, comma 2, l. 319/1980

    Richiamato in relazione alla declaratoria di incostituzionalità della previsione relativa alla liquidazione ridotta delle vacazioni successive alla prima.

  • art. 2058 c.c.

    Richiamato nella domanda originaria quale fondamento del risarcimento in forma specifica richiesto nei confronti del GSE.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione accoglie un’istanza di riesame e sostituisce il provvedimento originario con una misura meno afflittiva, la parte privata può rinunciare all’appello; il giudice prende atto della rinuncia senza esaminare nel merito i motivi, regolando autonomamente le spese processuali.
  • Le spese di verificazione possono essere ripartite tra le parti in misura paritaria quando l’accertamento tecnico non risolve integralmente la controversia, ma evidenzia difficoltà interpretative e profili favorevoli sia alla posizione dell’amministrazione sia a quella del privato.
  • Il compenso del verificatore nominato dal giudice amministrativo deve essere liquidato secondo i criteri previsti dall’art. 275 del d.P.R. 115/2002 e dalle tabelle del D.M. 30 maggio 2002: si applica il criterio percentuale quando ne ricorrono i presupposti e, in caso contrario, il criterio delle vacazioni; non è consentito sostituire tali criteri con il costo orario del personale universitario.
  • Nel procedimento di controllo sugli incentivi per l’efficienza energetica, l’incompletezza della documentazione prodotta dal beneficiario può incidere sull’accertamento dei fatti; tuttavia, il giudice richiama la possibilità che l’amministrazione acquisisca ulteriori elementi mediante soccorso istruttorio, ove tale istituto risulti applicabile al procedimento.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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