Regolamento (UE) 2024/3095
Regolamento delegato (UE) 2024/3095 della Commissione, del 29 luglio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/1698 per quanto riguarda la certificazione di determinati operatori e gruppi di operatori di paesi terzi e i controlli effettuati dalle autorità di controllo e dagli organismi di controllo sui loro prodotti biologici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una disciplina transitoria per evitare interruzioni nelle importazioni di prodotti biologici da paesi terzi nel passaggio dal regime di equivalenza al regime di conformità previsto dal regolamento (UE) 2018/848. Consente, per un periodo limitato, il rilascio di certificati di ispezione sulla base di controlli effettuati secondo le norme del vecchio regime, quando la certificazione nell’ambito del nuovo regime è ancora in corso al 31 dicembre 2024. Prevede inoltre la persistenza temporanea della validità di alcune prove documentali già rilasciate prima di tale data. La misura si applica fino al 15 ottobre 2025 e modifica in modo puntuale il regolamento delegato (UE) 2021/1698.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2021/1698 introducendo una deroga temporanea per la certificazione e i controlli dei prodotti biologici di operatori e gruppi di operatori di paesi terzi in corso al 31 dicembre 2024.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità di controllo e agli organismi di controllo già riconosciuti o in corso di riconoscimento nell’ambito del regime di conformità previsto dal regolamento (UE) 2018/848 per certificare e controllare operatori e gruppi di operatori di paesi terzi, nonché alle partite di prodotti biologici destinate all’importazione nell’Unione provenienti da tali soggetti. La deroga riguarda solo le certificazioni in corso al 31 dicembre 2024 e opera fino al 15 ottobre 2025; restano coinvolte le prove documentali rilasciate in regime di equivalenza prima del 31 dicembre 2024. Non disciplina in generale la produzione biologica nell’UE, ma solo il regime transitorio per le importazioni da paesi terzi.
Regolamento delegato (UE) 2024/3095 della Commissione
Il regolamento interviene sul quadro delle importazioni di prodotti biologici da paesi terzi nel periodo di transizione tra il regime di equivalenza del regolamento (CE) n. 834/2007 e il regime di conformità introdotto dal regolamento (UE) 2018/848. La finalità dichiarata è evitare perturbazioni degli scambi dovute ai ritardi nel riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo nell’ambito del nuovo regime.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento delegato (UE) 2021/1698 integra il regolamento (UE) 2018/848 con le norme sui controlli per la certificazione degli operatori e dei gruppi di operatori nei paesi terzi e sui controlli esercitati dalle autorità e dagli organismi di controllo riconosciuti. I considerando evidenziano che il riconoscimento nel vecchio regime di equivalenza scade il 31 dicembre 2024 e che, dal 1° gennaio 2025, le certificazioni per i paesi terzi devono avvenire nel regime di conformità. Poiché alcune domande di riconoscimento sono state presentate tardivamente, potrebbe non essere possibile completare per tempo tutte le ispezioni fisiche necessarie al rilascio dei certificati.
Deroga temporanea per le partite destinate all’importazione
L’articolo 1 inserisce nel regolamento delegato (UE) 2021/1698 il nuovo articolo 30 bis, che introduce una deroga all’articolo 16. Quando la certificazione degli operatori o gruppi di operatori di paesi terzi è ancora in corso al 31 dicembre 2024, la verifica delle partite destinate all’importazione nell’Unione può essere effettuata, fino al 15 ottobre 2025, sulla base della conformità alle norme dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007.
Certificato di ispezione e valore delle prove documentali
A seguito della verifica effettuata nell’ambito della deroga, l’autorità o l’organismo di controllo rilascia un certificato di ispezione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2021/2306. Inoltre, le prove documentali rilasciate prima del 31 dicembre 2024 dalle autorità e dagli organismi di controllo riconosciuti nel regime di equivalenza restano valide fino alla scadenza naturale, ma in ogni caso non oltre il 15 ottobre 2025.
Adattamento dei riferimenti nel regolamento delegato (UE) 2021/1698
Per gli operatori e i gruppi di operatori coperti dalla deroga, il regolamento precisa che i riferimenti alla conformità al regolamento (UE) 2018/848 contenuti in diverse disposizioni del regolamento delegato (UE) 2021/1698 devono essere letti come riferiti alle norme del regolamento (CE) n. 834/2007. Allo stesso modo, i riferimenti al certificato previsto dal regolamento (UE) 2018/848 sono sostituiti, per questi casi transitori, dalle prove documentali rilasciate prima del 31 dicembre 2024 nel quadro del precedente regime.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Deroga temporanea per le certificazioni in corso
Per gli operatori e i gruppi di operatori di paesi terzi la cui certificazione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 10, e dell’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2021/1698, nonché dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378, è in corso al 31 dicembre 2024, l’autorità o l’organismo di controllo competente può verificare le partite destinate all’importazione nell’Unione fino al 15 ottobre 2025, limitatamente alla conformità alle norme dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007.
Rilascio del certificato di ispezione
Dopo la verifica effettuata ai sensi della deroga, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo competente rilascia un certificato di ispezione conformemente all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2021/2306.
Validità delle prove documentali pregresse
Le prove documentali rilasciate prima del 31 dicembre 2024 dalle autorità di controllo e dagli organismi di controllo riconosciuti ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 restano valide fino alla fine del loro periodo di validità, ma comunque non oltre il 15 ottobre 2025, per gli operatori e i gruppi di operatori la cui certificazione è in corso al 31 dicembre 2024.
Adattamento dei rinvii normativi nel regime di controllo
Per i controlli relativi agli operatori e ai gruppi di operatori interessati dalla deroga, i riferimenti alla conformità al regolamento (UE) 2018/848 contenuti in varie disposizioni del regolamento delegato (UE) 2021/1698 si intendono come riferimenti alle norme del regolamento (CE) n. 834/2007; analogamente, i riferimenti al certificato di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/848 si intendono come riferimenti alle prove documentali rilasciate prima del 31 dicembre 2024 ai sensi del precedente regime di equivalenza.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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