Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20587/2020 del 29/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Volta Real Estate aveva acquistato un terreno edificabile il 22/03/2006 (atto registrato il 5/04/2006) usufruendo delle agevolazioni di cui all'art. 33, comma 3, L. 388/2000. Avendo ceduto in lottizzazione il terreno con ultimo atto registrato il 22/02/2007, l'Ufficio territoriale di Pavia ritenne decaduta la società dal beneficio per mancata edificazione entro cinque anni e notificò avviso di liquidazione il 10/01/2011 (notificato 11/01/2011). La CTP accolse il ricorso della società; la CTR riformò accogliendo l'appello dell'Ufficio ritenendo che la proroga biennale dei termini per la rettifica prevista dall'art. 11, commi 1 e 1-bis, L. 289/2002 consentisse all'Ufficio di recuperare le imposte. In Cassazione la società denunciava, tra l'altro, la violazione delle norme sui termini di decadenza e la decisione su questioni non dedotte dalle parti. La Corte ha ritenuto decisivo il terzo motivo: l'art. 11 L. 289/2002 (proroga biennale) si applica solo agli atti registrati entro il 30/11/2002; non trovando applicazione al caso (atti del 2006/2007), va applicato il termine di decadenza triennale dell'art. 76, comma 2, DPR n.131/1986, che decorre dalla registrazione dell'atto di rivendita. Poiché l'atto di rivendita è del 22/03/2007 e l'avviso è stato notificato l'11/01/2011, l'Ufficio era decaduto dal potere accertativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza della CTR e ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della società. Ha dichiarato la decadenza dell'Agenzia dal potere di liquidare le imposte ordinarie e le sanzioni in relazione agli atti del 2006/2007, ritenendo irrilevante la proroga biennale dell'art. 11 L. 289/2002. Le spese del giudizio di merito sono compensate; l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 7.300,00 oltre oneri forfettari e accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3

    Disciplina le agevolazioni per l'acquisto di aree edificabili; la perdita del beneficio per mancata edificazione entro cinque anni rileva ai fini dell'accertamento dell'imposta ordinaria di registro.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76 (comma 2)

    Stabilisce il termine triennale di decadenza per la rettifica e la liquidazione delle imposte di registro; la Corte ha ritenuto che tale termine decorra, in caso di rivendita, dalla registrazione dell'atto di rivendita.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, commi 1 e 1-bis

    Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 30 novembre 2002 ... Per gli stessi tributi, qualora l'istanza non sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva di effetti, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni. (segue il comma 1-bis che disciplina la definizione delle violazioni con pagamento).

    La disposizione che proroga di due anni i termini per la rettifica si applica esclusivamente agli atti registrati entro il 30/11/2002; non si applica agli atti registrati nel 2006/2007, perciò non opera la proroga nel caso di specie.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4

    Norma il motivo di cassazione per violazione di legge; la ricorrente aveva dedotto violazioni processuali/di diritto tra cui la violazione di norme che regolano la decadenza dell'Ufficio.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Consente alla Corte di Cassazione di decidere nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti; applicata per accogliere l'originario ricorso e decidere nel merito.

  • Cassazione, sentenza n. 27080/2016 (precedente giurisprudenziale)

    Ha affermato che, nell'ipotesi di agevolazione ex art. 33 L. 388/2000 e mancata edificazione entro cinque anni, il termine di decadenza per l'emissione dell'avviso di liquidazione è il triennale di cui all'art. 76 DPR 131/1986, decorrente dalla registrazione dell'atto di rivendita; principio ripreso dalla Corte nel presente caso.

Massime di principio

  • Verificare sempre la data di registrazione dell'atto: la proroga biennale dei termini prevista dall'art. 11 L. 289/2002 opera solo per atti registrati entro il 30/11/2002; per atti successivi la proroga non si applica.
  • Per le agevolazioni ex art. 33 L. 388/2000, in caso di mancata edificazione entro cinque anni la decadenza dall'agevolazione rileva, e il termine di decadenza per l'Ufficio per emettere avviso di liquidazione è quello triennale previsto dall'art. 76 DPR 131/1986, che decorre dalla registrazione dell'atto di rivendita.
  • Il contribuente non è tenuto a comunicare all'Amministrazione la perdita del beneficio; il decorso dei termini di decadenza va calcolato sulla base degli atti e delle loro registrazioni.
  • Se l'Ufficio notifica l'avviso oltre il termine di decadenza previsto, l'accertamento è inefficace per decadenza e il contribuente può ottenere l'annullamento senza necessità di ulteriori accertamenti di merito da parte della Corte di Cassazione.
  • In sede processuale, l'eccezione dell'applicabilità di norme di proroga dei termini deve essere valutata alla luce della data degli atti; questioni processuali come l'eventuale decisione 'extra petita' possono essere assorbite se un motivo principale (di merito) è fondato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.