Cassazione Civile, Sentenza n. 20587/2020 del 29/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Volta Real Estate aveva acquistato un terreno edificabile il 22/03/2006 (atto registrato il 5/04/2006) usufruendo delle agevolazioni di cui all'art. 33, comma 3, L. 388/2000. Avendo ceduto in lottizzazione il terreno con ultimo atto registrato il 22/02/2007, l'Ufficio territoriale di Pavia ritenne decaduta la società dal beneficio per mancata edificazione entro cinque anni e notificò avviso di liquidazione il 10/01/2011 (notificato 11/01/2011). La CTP accolse il ricorso della società; la CTR riformò accogliendo l'appello dell'Ufficio ritenendo che la proroga biennale dei termini per la rettifica prevista dall'art. 11, commi 1 e 1-bis, L. 289/2002 consentisse all'Ufficio di recuperare le imposte. In Cassazione la società denunciava, tra l'altro, la violazione delle norme sui termini di decadenza e la decisione su questioni non dedotte dalle parti. La Corte ha ritenuto decisivo il terzo motivo: l'art. 11 L. 289/2002 (proroga biennale) si applica solo agli atti registrati entro il 30/11/2002; non trovando applicazione al caso (atti del 2006/2007), va applicato il termine di decadenza triennale dell'art. 76, comma 2, DPR n.131/1986, che decorre dalla registrazione dell'atto di rivendita. Poiché l'atto di rivendita è del 22/03/2007 e l'avviso è stato notificato l'11/01/2011, l'Ufficio era decaduto dal potere accertativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza della CTR e ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della società. Ha dichiarato la decadenza dell'Agenzia dal potere di liquidare le imposte ordinarie e le sanzioni in relazione agli atti del 2006/2007, ritenendo irrilevante la proroga biennale dell'art. 11 L. 289/2002. Le spese del giudizio di merito sono compensate; l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 7.300,00 oltre oneri forfettari e accessori se dovuti.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3
Disciplina le agevolazioni per l'acquisto di aree edificabili; la perdita del beneficio per mancata edificazione entro cinque anni rileva ai fini dell'accertamento dell'imposta ordinaria di registro.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76 (comma 2)
Stabilisce il termine triennale di decadenza per la rettifica e la liquidazione delle imposte di registro; la Corte ha ritenuto che tale termine decorra, in caso di rivendita, dalla registrazione dell'atto di rivendita.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, commi 1 e 1-bis
Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 30 novembre 2002 ... Per gli stessi tributi, qualora l'istanza non sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva di effetti, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni. (segue il comma 1-bis che disciplina la definizione delle violazioni con pagamento).
La disposizione che proroga di due anni i termini per la rettifica si applica esclusivamente agli atti registrati entro il 30/11/2002; non si applica agli atti registrati nel 2006/2007, perciò non opera la proroga nel caso di specie.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
Norma il motivo di cassazione per violazione di legge; la ricorrente aveva dedotto violazioni processuali/di diritto tra cui la violazione di norme che regolano la decadenza dell'Ufficio.
Codice di procedura civile, art. 384
Consente alla Corte di Cassazione di decidere nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti; applicata per accogliere l'originario ricorso e decidere nel merito.
Cassazione, sentenza n. 27080/2016 (precedente giurisprudenziale)
Ha affermato che, nell'ipotesi di agevolazione ex art. 33 L. 388/2000 e mancata edificazione entro cinque anni, il termine di decadenza per l'emissione dell'avviso di liquidazione è il triennale di cui all'art. 76 DPR 131/1986, decorrente dalla registrazione dell'atto di rivendita; principio ripreso dalla Corte nel presente caso.
Massime di principio
- Verificare sempre la data di registrazione dell'atto: la proroga biennale dei termini prevista dall'art. 11 L. 289/2002 opera solo per atti registrati entro il 30/11/2002; per atti successivi la proroga non si applica.
- Per le agevolazioni ex art. 33 L. 388/2000, in caso di mancata edificazione entro cinque anni la decadenza dall'agevolazione rileva, e il termine di decadenza per l'Ufficio per emettere avviso di liquidazione è quello triennale previsto dall'art. 76 DPR 131/1986, che decorre dalla registrazione dell'atto di rivendita.
- Il contribuente non è tenuto a comunicare all'Amministrazione la perdita del beneficio; il decorso dei termini di decadenza va calcolato sulla base degli atti e delle loro registrazioni.
- Se l'Ufficio notifica l'avviso oltre il termine di decadenza previsto, l'accertamento è inefficace per decadenza e il contribuente può ottenere l'annullamento senza necessità di ulteriori accertamenti di merito da parte della Corte di Cassazione.
- In sede processuale, l'eccezione dell'applicabilità di norme di proroga dei termini deve essere valutata alla luce della data degli atti; questioni processuali come l'eventuale decisione 'extra petita' possono essere assorbite se un motivo principale (di merito) è fondato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 29 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 20507/2020 del 29/09/2020
- Sentenza civile · 29 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 20508/2020 del 29/09/2020
- Sentenza civile · 29 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 20509/2020 del 29/09/2020
- Sentenza civile · 29 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 20510/2020 del 29/09/2020
- Sentenza civile · 29 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 20511/2020 del 29/09/2020
- Sentenza civile · 29 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 20512/2020 del 29/09/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →