Sentenza n. 1808/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato relativo all’assunzione della lavoratrice straniera -OMISSIS-, di cui i ricorrenti affermano appreso l’esistenza solo attraverso il provvedimento n. -OMISSIS- del 14 maggio 2026, notificato in data 22 maggio 2026 alla predetta lavoratrice straniera; - del provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 10 aprile 2026, notificato in data 17 aprile 2026 alla lavoratrice straniera -OMISSIS-, con cui a costei è stato negato il visto di ingresso nel territorio italiano; - del provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 14 maggio 2026, notificato in data 22 maggio 2026 alla lavoratrice straniera -OMISSIS-, con cui a costei è stato nuovamente negato il visto di ingresso nel territorio italiano; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca implicita del nulla osta al lavoro subordinato e due dinieghi consolari del visto d’ingresso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato e due dinieghi del visto d’ingresso. Hanno dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 22, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 21-bis e dell’art. 1, comma 2-bis, della l. n. 241/1990, nonché difetto di istruttoria, travisamento, ingiustizia manifesta, violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 82/2005 e dei termini procedimentali, sostenendo che il termine di quindici giorni per confermare la volontà assunzionale non fosse validamente decorso perché la richiesta era stata comunicata soltanto tramite una laconica annotazione nel portale ALI e non mediante comunicazione idonea al datore di lavoro. In secondo luogo, hanno contestato la revoca quale decisione automatizzata, deducendo violazione del giusto procedimento, del contraddittorio, del principio di legalità algoritmica, dell’art. 22 GDPR, della l. n. 132/2025 e del regolamento UE 2024/1689, in assenza di un provvedimento umano, motivato e fondato su una specifica base legislativa. In terzo luogo, hanno lamentato travisamento, difetto di istruttoria e motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, collaborazione e buona fede, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare la successiva conferma telematica del datore di lavoro e la ripresentazione della domanda di visto da parte della lavoratrice. Il TAR ha rilevato d’ufficio la tardività dell’impugnazione della revoca del nulla osta, ritenendo che il diniego consolare del 17 aprile 2026 rendesse inequivocabilmente conoscibile l’esistenza e la lesività della revoca o del diniego del nulla osta. La lavoratrice aveva conosciuto tale diniego il 17 aprile 2026; il datore di lavoro ne aveva avuto piena conoscenza almeno il 24 aprile 2026, quando aveva confermato la volontà di assumere la lavoratrice sul portale ministeriale. Il ricorso è stato notificato il 21 luglio 2026.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. In via preliminare ha affermato la propria competenza territoriale, ritenendo che la domanda principale riguardasse la revoca del nulla osta, di competenza del TAR periferico, mentre le impugnazioni dei dinieghi consolari costituissero domande accessorie. Ha ritenuto non applicabile l’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., perché la revoca del nulla osta produceva effetti immediatamente lesivi sia nei confronti del datore di lavoro sia nei confronti della lavoratrice e non era un mero atto presupposto non lesivo. Ha inoltre ritenuto configurabile un provvedimento implicito di revoca o diniego del nulla osta: dal primo diniego del visto risultava infatti che il nulla osta era stato chiuso automaticamente per mancata conferma telematica del datore di lavoro, e tale circostanza rendeva riconoscibile l’esistenza e la lesività dell’atto presupposto. Il termine di sessanta giorni decorreva quindi, per la lavoratrice, dal 17 aprile 2026 e, per il datore di lavoro, dal 24 aprile 2026, non dal successivo diniego del 22 maggio 2026. La successiva conferma della volontà assunzionale e la ripresentazione della domanda di visto non erano idonee a riaprire o differire il termine per impugnare la revoca. Le censure relative all’automatismo algoritmico avrebbero dovuto essere proposte tempestivamente contro la revoca. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998
Il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l’immigrazione entro quindici giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato.
La revoca o il diniego del nulla osta costituiscono una manifestazione lesiva riferibile allo Sportello Unico per l’Immigrazione. Il TAR ha ritenuto che la disposizione non autorizzi, di per sé, la sostituzione del provvedimento amministrativo con un automatismo informatico privo di formale esternazione; tuttavia, nel caso concreto, l’esistenza della revoca o del diniego è stata desunta implicitamente dal primo diniego consolare.
art. 29 c.p.a.
L’azione di annullamento dev’essere proposta nel termine di decadenza di sessanta giorni.
Il termine decadenziale per l’azione di annullamento decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto lesivo.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
La piena conoscenza dell’atto lesivo costituisce il dies a quo del termine per notificare il ricorso.
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza.
La regola attrattiva opera per l’atto presupposto non immediatamente lesivo e non autonomamente impugnabile; non si applica quando l’atto a monte produce autonomamente una lesione.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali.
Consente il ricorso a regole processualcivilistiche compatibili, tra cui la disciplina della connessione tra causa principale e causa accessoria.
art. 31 c.p.c.
La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo.
È stato utilizzato per concentrare davanti al TAR competente per la revoca del nulla osta anche le domande accessorie relative ai dinieghi consolari.
art. 7 l. n. 241/1990
Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato ... ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.
La revoca del nulla osta deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio anche nei confronti del lavoratore, oltre che del datore di lavoro, perché produce effetti diretti su entrambi.
art. 10 l. n. 241/1990
I soggetti di cui all’articolo 7 ... hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti.
La partecipazione procedimentale deve essere garantita ai soggetti direttamente incisi dalla revoca del nulla osta.
art. 1, comma 1, l. n. 241/1990
L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario.
Il riferimento alle modalità previste dalla legge implica che l’uso di algoritmi come modalità di esercizio del potere amministrativo deve essere espressamente previsto da una norma di legge.
art. 14 l. n. 132/2025
L’utilizzo dell’intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all’attività provvedimentale, nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale della persona che resta l’unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l’intelligenza artificiale.
L’intelligenza artificiale può svolgere funzione strumentale e di supporto, ma non sostituire integralmente la decisione umana, che resta imputabile alla persona responsabile del provvedimento.
art. 22 regolamento UE 2016/679
L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato ... che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
Una decisione amministrativa integralmente automatizzata è ammissibile solo nei casi e alle condizioni previste dal diritto dell’Unione o nazionale, con adeguate garanzie per l’interessato.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- La revoca o il diniego del nulla osta al lavoro subordinato, conseguenti alla mancata conferma datoriale, producono effetti immediatamente lesivi sia nei confronti del datore di lavoro sia nei confronti del lavoratore straniero e sono pertanto autonomamente impugnabili; non costituiscono meri atti endoprocedimentali del procedimento consolare per il rilascio del visto.
- Quando il diniego del visto indica inequivocabilmente che il nulla osta è stato chiuso o revocato per mancata conferma telematica del datore di lavoro, tale motivazione può rendere conoscibile al destinatario l’esistenza e la lesività di un provvedimento implicito di revoca o diniego del nulla osta. Da tale conoscenza decorre il termine decadenziale per l’impugnazione, anche se il provvedimento non è stato formalmente comunicato con atto autonomo.
- La piena conoscenza necessaria a far decorrere il termine di impugnazione non richiede la cognizione integrale del contenuto dell’atto, ma la percezione della sua esistenza e della sua lesività, sufficiente a rendere attuale e riconoscibile l’interesse a ricorrere.
- La regola di attrazione della competenza territoriale relativa agli atti presupposti non opera quando l’atto a monte è autonomamente e immediatamente lesivo. In presenza di domande connesse, la causa principale può tuttavia attrarre la causa accessoria in applicazione dei principi di concentrazione processuale, effettività della tutela e ragionevole durata del processo.
- La gestione automatizzata del procedimento amministrativo e l’adozione di decisioni amministrative algoritmiche richiedono una specifica base legislativa: non sono sufficienti la potestà generale di autorganizzazione, le clausole generali di digitalizzazione o i principi di economicità ed efficienza. L’intelligenza artificiale può comunque operare come strumento di supporto, restando la decisione imputata a una persona fisica responsabile.
- La revoca del nulla osta, incidendo direttamente sulla posizione del datore di lavoro e del lavoratore straniero, richiede il rispetto delle garanzie partecipative nei confronti di entrambi, salvo specifiche ragioni di impedimento derivanti da esigenze di celerità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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