Cassazione Penale, Sentenza n. 48308/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato cessata l'efficacia della misura cautelare della custodia in carcere per decorrenza del termine massimo. Il Pubblico Ministero contestava la modalità di computo del termine a mesi: pur concordando che il dies a quo dovesse essere individuato nella data di arresto in flagranza (3 novembre 2022), sosteneva che il termine dovesse ritenersi scaduto alla mezzanotte del giorno corrispondente del mese successivo (3 maggio 2023). Il PM invocava, tra le altre norme, l'art. 14 cod. pen. e gli artt. 297 e 172 cod. proc. pen., chiedendo l'annullamento dell'ordinanza che aveva invece considerato il dies ad quem nel giorno precedente a quello corrispondente del mese di inizio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la censura sul criterio di computo adottato dal Tribunale e ha confermato che, ai fini del termine di durata massima della custodia cautelare, va applicato il principio secondo cui il giorno d'inizio della custodia va computato (primo comma dell'art. 297 cod. proc. pen.), con la conseguenza che il termine a mesi si estingue il giorno immediatamente precedente a quello corrispondente del mese successivo. Pertanto la cessazione dell'efficacia della custodia disposta dal GIP e confermata dal Tribunale era corretta.
Norme richiamate
art. 14 cod. pen.
Regola generale sul computo del tempo basato sul calendario comune; invocata dal ricorrente per sostenere che i termini mensili devono scadere nel giorno corrispondente del mese successivo, ma la Corte ritiene che applicata letteralmente qui produrrebbe un risultato incongruo rispetto alla disciplina speciale della custodia cautelare
art. 297 cod. proc. pen. (comma 1)
Norma speciale che disciplina il computo dei termini relativi alla custodia cautelare e impone di tenere conto del giorno d'inizio della custodia nel calcolo, deroga dunque alla regola generale che esclude il dies a quo
art. 172 cod. proc. pen.
Contiene la disciplina generale sul computo dei termini e la regola dell'esclusione del dies a quo; la Corte rileva che l'art. 297 deroga a tale previsione per la custodia cautelare
art. 303 cod. proc. pen.
Predispone i termini massimi di durata della custodia cautelare; la sentenza afferma che il calcolo di tali termini deve seguire le regole speciali richiamate (art. 297) e la giurisprudenza consolidata
art. 333 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso ma non decisivo nella motivazione della Corte; non modifica il principio di computo dei termini applicato dalla giurisprudenza citata
Massime di principio
- Nel calcolo dei termini di durata massima della custodia cautelare si deve applicare la disciplina speciale prevista dall'art. 297 cod. proc. pen.; il giorno d'inizio della custodia (dies a quo) è rilevante e il termine a mesi si considera scaduto il giorno immediatamente precedente a quello corrispondente del mese successivo.
- Quando l'arresto è avvenuto in flagranza, il dies a quo va retrodatato alla data dell'arresto e il termine va computato a partire da quella data.
- La regola generale dell'art. 14 cod. pen. e dell'art. 172 cod. proc. pen. non prevale sulla disciplina speciale della custodia cautelare: non si deve estendere il mese di riferimento aggiungendo un giorno per includere il corrispondente giorno del mese successivo.
- La cessazione dell'efficacia della misura cautelare per decorrenza del termine opera immediatamente quando, applicando il corretto criterio di computo, il termine risulta scaduto; eventuali atti processuali (es. istanza di giudizio immediato) non producono effetto interruttivo sul termine salvo che determinino effettivamente il passaggio di fase prima della scadenza.
- In caso di dubbio sul metodo di computo, opera il principio di favore rei: i termini e i loro effetti in tema di misure cautelari vanno interpretati in modo restrittivo a tutela dell'interessato.
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