Sentenza n. 256/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Oristano n. 69/2025, depositata e resa pubblica il 19.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 619/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 30.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 27.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Oristano che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Oristano n. 69/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 30 luglio 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente a percepire il beneficio economico annuale di 500 euro tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e aveva condannato il Ministero ad accreditarle 2.500 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Secondo la ricorrente, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia, essendo decorso inutilmente anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. È stata chiesta la condanna del Ministero all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l’applicazione di un’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la rifusione delle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto comprovati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero, la rituale notificazione del ricorso e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi accolto la domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, anche al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente di escludere la penalità non solo in caso di manifesta iniquità, ma anche per altre ragioni ostative. Nel caso concreto ha valorizzato la nomina del commissario, la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, l’eccezionale mole del contenzioso seriale e la funzione non essenziale, ma incentivante e facoltativa, del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato amministrativo o, come nel caso concreto, del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di adottare le misure necessarie all’esecuzione, inclusa la nomina del commissario ad acta e, ai sensi del comma 4, lett. e), la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è astrattamente applicabile anche nei confronti dell’Amministrazione, ma può essere esclusa quando ricorrano manifesta iniquità o altre ragioni ostative; nel caso concreto la nomina del commissario e le caratteristiche del procedimento hanno escluso l’astreinte.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l’azione di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione debitrice.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione alla pronuncia.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuto nel caso concreto dal giudicato del giudice del lavoro.
d.P.C.M. 28 novembre 2016, artt. 2, 5, 6 e 8
Individua modalità e funzionalità della Carta elettronica del docente, ovvero modalità e funzionalità analoghe cui deve conformarsi l’esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione all’Amministrazione del titolo esecutivo avente a oggetto il pagamento di somme di denaro consente al creditore di chiedere l’esecuzione coattiva del giudicato ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a.
- Quando l’Amministrazione non abbia eseguito il giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma può essere negata quando sussistano, oltre alla manifesta iniquità, altre ragioni ostative connesse alle difficoltà concrete dell’adempimento, ai vincoli normativi e di bilancio o alla rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.
- La nomina del commissario ad acta quale rimedio concretamente idoneo ad assicurare l’esecuzione del giudicato costituisce una ragione che può concorrere a escludere l’applicazione dell’astreinte.
- Nella valutazione dell’astreinte possono rilevare la complessità e articolazione del procedimento esecutivo, il coinvolgimento di più strutture amministrative e soggetti esterni, l’elevato numero di controversie seriali e la natura non essenziale, ma incentivante e facoltativa, del beneficio oggetto del giudicato.
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