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Ordinanza

Ordinanza n. 475/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento -per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Questore di -OMISSIS- n. -OMISSIS- dell'1.7.2025 con il quale è stata disposta la sospensione di 10 giorni della licenza per la conduzione dell'esercizio pubblico gestito dalla ricorrente (art. 100 TULPS); - per quanto occorrer possa, dell'avviso di avvio del procedimento del 29.5.2025; - della relazione della Legione Carabinieri Lombardia del 12.5.2025, degli atti in essa richiamati (“atti rissa del 18.07.2024”, “atti arresto del 10.9.2024”, “annotazione di servizio dell'1.5.2025”) richiesti dalla ricorrente, ma non consegnati dall'Amministrazione; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, allo stato non conosciuto; -per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 6\11\2025: del decreto del Questore di -OMISSIS- n. -OMISSIS- dell’1.7.2025 con il quale è stata disposta la sospensione di 10 giorni della Scia per la conduzione dell’esercizio pubblico gestito da -OMISSIS- e sito in -OMISSIS- -OMISSIS- ; - per quanto occorrer possa, dell’avviso di avvio del procedimento del 29.5.2025 e atti connessi;

Giustizia amministrativa202502457

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di sospensione per dieci giorni della licenza e, nei motivi aggiunti, della SCIA per la conduzione di un esercizio pubblico ai sensi dell'art. 100 TULPS

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato il decreto questorile del 1° luglio 2025, con cui è stata disposta per dieci giorni la sospensione della licenza, poi qualificata nei motivi aggiunti come sospensione della SCIA relativa alla conduzione dell'esercizio pubblico. Sono stati inoltre contestati, per quanto occorrer possa, l'avviso di avvio del procedimento, la relazione della Legione Carabinieri Lombardia e gli atti in essa richiamati, non consegnati dall'Amministrazione, nonché ogni atto presupposto o connesso. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti, ma dà atto che la richiesta cautelare d'urgenza era stata respinta sul rilievo che i rapporti delle Forze dell'Ordine risultavano sufficientemente circostanziati; l'istanza cautelare collegiale era stata successivamente rinunciata.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 63, 65, 84, comma 4, e 85 c.p.a. La ricorrente deve dichiarare motivatamente, considerando che la sospensione di dieci giorni ha cessato i propri effetti il 10 luglio 2025, se persista un interesse effettivo alla decisione di merito e, in caso affermativo, aggiornare la situazione della vicenda. La Questura deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti, indicando eventuali sopravvenienze, provvedimenti o atti rilevanti per la permanenza dell'interesse o comunque idonei a influire sull'esito del giudizio. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro il 29 maggio 2026 tramite PAT. Il TAR ha avvertito che l'inerzia della ricorrente sulla dichiarazione relativa alla permanenza dell'interesse potrà condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando il comportamento processuale quale manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse. Le spese non sono disciplinate nell'ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 100 TULPS

    Costituisce la base normativa del potere questorile di sospensione della licenza dell'esercizio pubblico, oggetto di impugnazione.

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Richiamato sia per gli incombenti istruttori sia quale possibile base della declaratoria di improcedibilità in caso di sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato dall'ordinanza nell'esercizio dei poteri processuali istruttori.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale base per la possibile dichiarazione di improcedibilità in caso di mancata dichiarazione sulla permanenza dell'interesse a ricorrere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando il provvedimento amministrativo impugnato ha esaurito i propri effetti, il ricorrente deve dimostrare la permanenza di un interesse effettivo, concreto e attuale alla decisione di merito; in difetto, il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L'inerzia della parte previamente sollecitata dal giudice a dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e può fondare la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
  • Nell'ambito dei poteri istruttori processuali, il giudice amministrativo può richiedere alla parte ricorrente l'aggiornamento motivato della situazione controversa e all'amministrazione chiarimenti documentati sui fatti sopravvenuti e sugli atti rilevanti per l'interesse alla decisione e per l'esito del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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