Cassazione Civile, Ordinanza n. 11939/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro tra una società e un lavoratore, instaurato mediante una serie di contratti a tempo determinato dal 14 marzo 2016 al 30 settembre 2018. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimi i contratti a termine, disposto la conversione del rapporto e la reintegra del lavoratore licenziato verbalmente, senza accogliere l’eccezione datoriale di detrazione dell’aliunde perceptum. La Corte d’appello aveva confermato l’illegittimità del rapporto per svolgimento fuori dalle ipotesi previste dal CCNL applicabile e per mancanza di forma scritta nell’ultima parte del rapporto, ritenendo provato il licenziamento verbale; aveva però accolto in parte il gravame della società, disponendo la detrazione dal risarcimento della somma percepita dal lavoratore durante l’estromissione, ma escludendo dalla detrazione l’indennità di disoccupazione e la CIGS Covid. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 14, 21, 22 e 23 del CCNL operai agricoli e florovivaisti e dell’art. 29 d.lgs. n. 81/2015, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto invalidi i contratti a termine e confermato la conversione; 2) violazione dell’art. 23 del CCNL e dell’art. 112 c.p.c., per non avere rilevato la decadenza del lavoratore che non aveva effettuato la comunicazione prevista dal CCNL ai fini della conversione; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c., per avere ritenuto provato il licenziamento verbale in contrasto con la prova testimoniale. Prima della decisione sul merito del ricorso, la società ha però depositato atto di rinuncia.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale perché intervenuta prima dell’adunanza camerale e sottoscritta dal difensore munito di procura speciale. Ha quindi dichiarato l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non ha provveduto sulle spese, poiché la controparte è rimasta intimata. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza della declaratoria di estinzione.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso è rituale se interviene prima dell’adunanza camerale ed è sottoscritta dal difensore munito di procura speciale.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia ritualmente proposta comporta l’estinzione del processo.
art. 391, comma 4, c.p.c.
In caso di estinzione non vi è luogo a provvedere sulle spese quando la controparte è rimasta intimata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 14 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti
Richiamato nel primo motivo come parametro della dedotta illegittimità della decisione sulla validità dei contratti a termine.
art. 21 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti
Richiamato nel primo motivo come parametro della dedotta illegittimità della decisione sulla validità dei contratti a termine.
art. 22 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti
Richiamato nel primo motivo come parametro della dedotta illegittimità della decisione sulla validità dei contratti a termine.
art. 23 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti
Richiamato nel secondo motivo quale previsione che imporrebbe una comunicazione del lavoratore ai fini della conversione del rapporto.
art. 29 d.lgs. n. 81/2015
Richiamato nel primo motivo come norma ritenuta erroneamente applicata nel giudizio di merito sulla validità dei contratti a termine.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo per omessa pronuncia sulla dedotta decadenza.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel terzo motivo in tema di onere della prova del licenziamento verbale.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati nel terzo motivo per contestare la valutazione delle prove testimoniali.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se proposta prima dell’adunanza camerale e sottoscritta da difensore munito di procura speciale, è rituale e determina l’estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese quando la controparte sia rimasta intimata.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia esclude l’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l’impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.
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