Sentenza del 22/07/2015 n. 15412 - Corte di Cassazione
CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Iscrizione ipotecaria - Impugnazione - Sospensione dei termini nel periodo feriale - Operatività - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato due cartelle emesse ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 per omessi versamenti IRPEF e contributo SSN relativi agli anni d'imposta 1994 e 1995, nonché le iscrizioni ipotecarie collegate. Ha contestato, tra l'altro, la tardività e l'irregolarità delle notifiche, la validità delle relate prodotte in copia, la regolarità delle notifiche effettuate presso indirizzi diversi dalla propria residenza e la decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscuotere le somme. In via preliminare, Equitalia aveva sostenuto che il ricorso per cassazione fosse tardivo, ritenendo applicabile il termine proprio delle opposizioni esecutive e non la sospensione feriale dei termini.
La decisione
La Corte ha ritenuto applicabile la sospensione feriale dei termini, poiché l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 è una procedura alternativa all'espropriazione forzata e non un atto dell'esecuzione forzata. Ha rigettato i primi due motivi della contribuente, relativi rispettivamente alla legittimazione e all'onere probatorio del concessionario e al divieto di nuove eccezioni in appello. Ha invece accolto il sesto motivo: per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, le cartelle derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dovevano essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione. Poiché le cartelle furono notificate nel maggio 2001 e nel maggio 2003, oltre i termini del 31 dicembre 2000 e del 31 dicembre 2001, l'Amministrazione era decaduta dal potere di riscossione. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e la Corte ha accolto direttamente il ricorso originario della contribuente. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L'iscrizione ipotecaria non può essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria.
L'iscrizione ipotecaria è distinta dall'espropriazione forzata; la sua impugnazione appartiene al contenzioso tributario e non è soggetta ai termini propri delle opposizioni esecutive.
Art. 50, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L'intimazione ad adempiere prevista prima dell'espropriazione entro un anno dalla notifica della cartella non è necessaria per l'iscrizione ipotecaria, perché quest'ultima costituisce una procedura alternativa all'esecuzione forzata.
Art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742
La sospensione feriale dei termini processuali opera nelle controversie riguardanti l'impugnazione di iscrizioni ipotecarie tributarie, non trattandosi di opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi.
Art. 327 c.p.c.
Il termine annuale per impugnare la sentenza è stato computato tenendo conto della sospensione feriale, con conseguente tempestività del ricorso per cassazione.
Art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Dopo la modifica normativa, l'iscrizione ipotecaria è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario; può inoltre costituire il momento attraverso il quale il contribuente contesta gli atti presupposti non precedentemente notificati.
Art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso tecnico e non impedisce all'Amministrazione di svolgere difese o argomentazioni dirette a contrastare contestazioni già proposte.
Art. 2719 c.c.
La questione della rilevanza probatoria delle copie delle relate di notifica è stata assorbita dall'accoglimento del motivo relativo alla decadenza.
Art. 139 c.p.c.
La contestazione della regolarità delle notifiche presso la residenza del destinatario è rimasta assorbita, poiché le cartelle risultavano comunque tardive.
Art. 1, commi 5-bis e 5-ter, d.l. n. 106/2005, convertito dalla legge n. 156/2005
La notifica delle relative cartelle di pagamento è effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La disciplina transitoria imponeva, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la notifica delle cartelle entro il quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione. La regola era applicabile anche ai giudizi pendenti non definiti con sentenza passata in giudicato.
Art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Per le somme risultanti dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione, la cartella doveva rispettare il termine decadenziale di notifica previsto dalla disciplina transitoria.
Sentenza Corte costituzionale n. 280/2005
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'assenza di un termine decadenziale per la notifica delle cartelle ha determinato l'intervento legislativo che ha fissato termini certi a tutela del contribuente.
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria tributaria è una misura cautelare o alternativa all'espropriazione forzata; la sua impugnazione va proposta davanti al giudice tributario e beneficia, in linea generale, della sospensione feriale dei termini.
- Quando viene impugnata un'iscrizione ipotecaria, il contribuente può contestare anche la cartella presupposta se non gli è stata validamente notificata o se la contesta per la prima volta attraverso l'ipoteca.
- Per le cartelle derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni fiscali soggette alla disciplina transitoria, il rispetto del termine di notifica è previsto a pena di decadenza. In caso di contestazione, l'ente impositore deve dimostrare le date rilevanti e la tempestività della notifica.
- La tardività della cartella può rendere superfluo l'esame delle ulteriori contestazioni relative alla modalità concreta della notifica, alle copie delle relate o alla regolarità dell'indirizzo.
- Il divieto di nuove eccezioni in appello non impedisce all'Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già formulate; occorre distinguere tra nuove eccezioni tecniche e semplici argomentazioni difensive.
- La disciplina applicabile dipende dalla tipologia dell'atto, dalla natura del credito, dall'anno della dichiarazione e dalle norme transitorie vigenti: prima di valutare la decadenza è necessario ricostruire cronologicamente presentazione della dichiarazione, formazione del ruolo, consegna del ruolo e notifica della cartella.
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