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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20952/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento riguarda un sinistro stradale mortale: l'imputato, alla guida di un'autovettura lungo una strada statale, affrontava una curva a destra perdendo il controllo del veicolo, invadeva la corsia opposta e collideva con un'altra auto, cagionando la morte del conducente di quest'ultima e lesioni a un passeggero. La Corte d'appello di Palermo, dopo aver rinnovato l'istruttoria con una nuova perizia tecnica, ha confermato la condanna per omicidio colposo. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi: 1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte valorizzato circostanze meteorologiche e stradali non coincidenti con quelle contestate; 2) omessa valutazione della consulenza medico-legale difensiva sulla causa della morte e sul nesso causale; 3) mancanza di motivazione sui criteri di valutazione della prova e sul principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; 4) violazione delle regole sulla causalità e travisamento della prova tecnica sulla dinamica del sinistro, con contestazione anche della rinnovazione istruttoria e della utilizzabilità di nuove acquisizioni; 5) violazione delle norme sulla colpa, assumendo l'indeterminatezza del capo d'imputazione e la mancata individuazione della regola cautelare violata e della prevedibilità dell'evento; 6) omessa motivazione sulla prospettata esclusione della colpevolezza per caso fortuito o stato di necessità, per la manovra improvvisa dell'altra vettura; 7) violazione delle norme sulla dosimetria della pena, per mancata considerazione del concorso di colpa della persona offesa e per l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico, osservando che la diversa qualificazione delle condizioni metereologiche e della strada emersa dalla nuova perizia non ha determinato immutazione del fatto contestato, perché la colpa rimaneva ancorata al mancato adeguamento della velocità alle condizioni dei luoghi e del manto stradale. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nei reati colposi, la sostituzione o aggiunta di un profilo di colpa non integra difetto di correlazione tra imputazione e sentenza. Gli altri motivi sono stati ritenuti, in parte, generici, in parte reiterativi e comunque manifestamente infondati: la sentenza impugnata, letta insieme a quella di primo grado, ha ritenuto provati il nesso causale tra condotta e sinistro, tra sinistro e decesso, la violazione delle regole cautelari di cui agli artt. 141 e 143 cod. strada e l'assenza di rilievo decisivo delle tesi difensive e del supposto concorso di colpa della vittima. La Corte ha infine confermato l'esclusione delle attenuanti generiche per la gravità del fatto e il non esiguo grado della colpa. Conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589 c.p.

    Norma incriminatrice dell'omicidio colposo; la responsabilità è stata confermata in relazione al decesso conseguente al sinistro stradale.

  • art. 516 c.p.p.

    La diversa emersione di un profilo di colpa in appello non integra, nel caso concreto, una contestazione suppletiva necessaria, poiché non muta il fatto storico contestato nei reati colposi.

  • art. 521 c.p.p.

    Non vi è difetto di correlazione tra imputazione e sentenza quando il fatto storico resta invariato e cambia solo un profilo della colpa.

  • art. 522 c.p.p.

    Richiamato insieme agli artt. 516 e 521 c.p.p. quale parametro della correlazione tra accusa e sentenza, ritenuta non violata.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato in relazione al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, ma la censura è stata ritenuta generica e non decisiva.

  • art. 40 c.p.

    Richiamato per il nesso causale: la Corte ha ritenuto sussistente il rapporto causale tra condotta, sinistro ed evento morte.

  • art. 41 c.p.

    Richiamato per il concorso di cause; la Corte ha escluso cause alternative idonee a interrompere o elidere il nesso causale.

  • art. 43 c.p.

    Richiamato per l'elemento soggettivo della colpa; la Corte ha ritenuto integrata la violazione di regole cautelari specifiche.

  • art. 45 c.p.

    Invocato dalla difesa per caso fortuito; la Corte ha escluso che ricorresse una causa di esclusione della colpevolezza.

  • art. 54 c.p.

    Invocato dalla difesa per stato di necessità; la Corte ha ritenuto la censura infondata e priva di specificità.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato con riferimento alle attenuanti generiche, negate in appello per la gravità del fatto e l'entità della colpa.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato per la commisurazione della pena e la valutazione del fatto e della colpa ai fini del trattamento sanzionatorio.

  • art. 141 cod. strada

    Norma cautelare violata perché impone di regolare la velocità in modo da poter arrestare il veicolo e comunque mantenere il controllo in relazione alle condizioni della strada e del traffico.

  • art. 143 cod. strada

    Norma cautelare richiamata per la corretta tenuta di marcia e la guida prudente in relazione alle condizioni concrete del sinistro.

  • art. 603 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla rinnovazione istruttoria; la Corte non ha accolto la censura di inutilizzabilità delle acquisizioni.

Massime di principio

  • Nei reati colposi, la diversa individuazione o integrazione di un profilo di colpa non determina automaticamente violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, se il fatto storico contestato resta invariato e l'imputato non subisce un concreto pregiudizio difensivo.
  • In sede di legittimità, il vizio di travisamento della prova è deducibile solo se l'errore è manifesto e tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio; nel caso di doppia conforme, il ricorrente deve soddisfare un onere particolarmente rigoroso.
  • Il giudice di merito può fondare la responsabilità per omicidio colposo stradale sulla violazione delle regole cautelari relative all'adeguamento della velocità e alla prudente guida in relazione alle condizioni del manto stradale e del meteo, quando l'evento sia la concretizzazione del rischio evitabile da tali regole.
  • Il nesso causale tra condotta e decesso può essere affermato anche in presenza di consulenze difensive che non riescano a indicare cause alternative concrete e dotate di efficienza causale; è sufficiente una ricostruzione probatoria fondata su alta probabilità logica e sull'assenza di spiegazioni alternative plausibili.
  • La deduzione di caso fortuito, stato di necessità o concorso colposo della vittima deve confrontarsi con una motivazione specifica del giudice di merito; se la sentenza spiega perché la manovra della vittima o l'omesso uso delle cinture non avrebbero evitato l'evento, la censura è destinata a cadere.
  • Le circostanze attenuanti generiche sono rimesse al giudizio discrezionale del merito e, in cassazione, sono censurabili solo per manifesta illogicità o arbitrio della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieOmicidioLesioni stradaliImpugnazioniProveElemento soggettivoCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
SottomaterieOmicidio colposoAppello e ricorso per cassazione
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

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