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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33951/2024 del 22/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La lite riguarda il diritto all'intervento del Fondo di garanzia ex l. n. 297/1982 per il pagamento del T.F.R. maturato in un contesto di trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. I lavoratori avevano ottenuto in primo grado il riconoscimento del diritto all'intervento del Fondo, sul presupposto che i loro crediti per T.F.R. fossero stati ammessi allo stato passivo del fallimento della società cessionaria. La Corte d'appello ha ritenuto provata la cessione d'azienda, ancorché non formalizzata, sulla base della documentazione prodotta e nonostante la formale costituzione ex novo dei rapporti di lavoro presso la cessionaria, con conseguente responsabilità solidale del cessionario per il T.F.R. e obbligo del Fondo per la quota rimasta insoluta a causa del fallimento. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 2 l. n. 297/1982 e, in relazione, degli artt. 1298 e 2112 c.c. e dell'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che, per la quota di T.F.R. maturata presso il cedente, il lavoratore dovrebbe prima agire contro il cedente quale debitore principale; in difetto di preventiva escussione non si integrerebbe il presupposto dell'intervento del Fondo, che sarebbe dunque sussidiario e condizionato all'impossibilità di soddisfazione del credito verso il soggetto obbligato principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito e l'obbligo del Fondo di garanzia di intervenire anche per la quota di T.F.R. maturata presso il cedente, quando l'insolvenza riguardi il cessionario e il rapporto di lavoro sia cessato per tale insolvenza. La Corte ha ribadito che l'obbligo del Fondo non è sussidiario né subordinato a un beneficium ordinis o a preventiva escussione di eventuali coobbligati solidali, compreso il cedente; l'art. 1298 c.c. attiene al solo rapporto interno tra condebitori e non limita la scelta del creditore nel rapporto esterno. Ha inoltre sottolineato che la normativa sul Fondo, anche nel testo novellato, non introduce una sussidiarietà dell'intervento, ma disciplina la surroga dell'INPS dopo il pagamento. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con distrazione in favore dei difensori antistatari dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2 l. n. 297/1982

    commi primo, secondo, quarto, quinto, settimo ed ottavo

    disciplina il Fondo di garanzia per il T.F.R.; l'intervento del Fondo non è sussidiario né subordinato alla preventiva escussione di altri coobbligati, ma opera quando l'insolvenza del datore di lavoro determina l'esigibilità e l'insoddisfazione del credito.

  • art. 1298 c.c.

    regola il rapporto interno tra condebitori solidali e non limita la facoltà del creditore di scegliere a quale debitore chiedere l'adempimento nel rapporto esterno.

  • art. 2112 c.c.

    in caso di trasferimento d'azienda, la responsabilità per il T.F.R. maturato nel rapporto trasferito è trattata come obbligazione solidale tra cedente e cessionario.

  • art. 1292 c.c.

    richiamato per distinguere il lato esterno dell'obbligazione solidale, in cui il creditore può agire verso ciascun condebitore.

  • art. 1297 c.c.

    confermato come norma funzionale al rapporto esterno di solidarietà, impedendo al debitore scelto di opporre eccezioni personali agli altri condebitori.

  • art. 1299 c.c.

    dal suo combinato disposto si ricava che l'insolvenza di un condebitore solidale incide solo sulla ripartizione interna della perdita tra gli altri condebitori.

  • art. 1268 c.c.

    richiamato per distinguere l'obbligazione sussidiaria, che presuppone il previo tentativo di richiesta al debitore principale.

  • art. 1944 c.c.

    citato come esempio di beneficium excussionis proprio delle obbligazioni sussidiarie.

  • art. 2268 c.c.

    citato come esempio di beneficium excussionis proprio delle obbligazioni sussidiarie.

  • art. 2304 c.c.

    citato come esempio di beneficium excussionis proprio delle obbligazioni sussidiarie.

  • art. 2315 c.c.

    citato come esempio di beneficium excussionis proprio delle obbligazioni sussidiarie.

  • art. 1203 n. 3 c.c.

    richiamato per affermare che, dopo il pagamento, l'INPS si surroga nei diritti del lavoratore anche verso il cedente coobbligato in solido.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale utilizzata quale parametro del vizio di violazione di legge dedotto con il ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il Fondo di garanzia per il T.F.R. interviene anche quando il credito del lavoratore maturi in parte presso il cedente d'azienda, se l'insolvenza del cessionario determina la cessazione del rapporto e l'esigibilità del trattamento di fine rapporto.
  • L'obbligo del Fondo di garanzia non è sussidiario: il lavoratore non deve provare di avere previamente escusso il cedente o altri coobbligati solidali prima di rivolgersi all'ente previdenziale.
  • Nelle obbligazioni solidali, la disciplina del rapporto interno tra condebitori non incide sulla facoltà del creditore di agire verso uno qualunque dei debitori nel rapporto esterno.
  • La previsione di surroga dell'ente dopo il pagamento conferma la struttura non sussidiaria della garanzia pubblica e serve a recuperare verso gli eventuali condebitori solidali.
  • Le norme che prevedono beneficium ordinis o beneficium excussionis non sono estensibili a obbligazioni che la legge configura espressamente come solidali.

Come è indicizzato

MaterieObbligazioni solidaliTrasferimento d'aziendaRicorso per cassazione
RamiObbligazioniLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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