Cassazione Penale, Ordinanza n. 25630/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Velletri per omessa comunicazione di variazioni reddituali rilevanti ai fini della percezione del c.d. reddito di cittadinanza. La difesa ha dedotto, da un lato, la violazione di legge per mancata rilevazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; dall'altro, l'illegittimità o eccessività della misura dell'aumento sanzionatorio applicato a titolo di continuazione con altri reati già irrevocabilmente giudicati. La Suprema Corte ha rilevato che il primo motivo era privo di concreta specificazione, non indicando quale causa di proscioglimento dovesse operare e richiamando una massima riferita a una fattispecie di concordato in appello, non pertinente al caso. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto inammissibile perché volto, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del merito sulla congruità del trattamento sanzionatorio, già ritenuta non illogica dalla Corte territoriale.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
La Corte ribadisce che la deduzione di omesse cause di proscioglimento deve essere concreta e specifica; non è sufficiente un richiamo generico e non pertinente a principi estratti da fattispecie diverse.
art. 81 c.p.
Richiamato implicitamente per la continuazione e per l'aumento sanzionatorio applicato in ragione di altri reati già irrevocabilmente giudicati.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che deduce l'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. deve indicare in modo puntuale quale specifica causa di proscioglimento risulterebbe astrattamente configurabile; un richiamo generico è inidoneo a fondare la censura.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del merito sul trattamento sanzionatorio quando la motivazione della sentenza impugnata non presenti illogicità manifeste.
- Le doglianze che si fondano su massime giurisprudenziali riferite a fattispecie differenti e non sovrapponibili sono non conferenti e quindi inidonee a sorreggere l'annullamento.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
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