Sentenza del 07/07/2015 n. 3021 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - CAPACITA' PROCESSUALE - ESTINZIONE DI SOCIETA' - Efficacia costitutiva della cancellazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cancellazione dal registro delle imprese produce l'immediata estinzione della società, anche se non sono stati esauriti tutti i rapporti giuridici a essa facenti capo, purché la cancellazione sia avvenuta dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003. Il testo non contiene elementi sufficienti per ricostruire l'esito concreto del giudizio, né per sapere quale parte abbia proposto il ricorso e quale sia risultata formalmente vittoriosa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda la capacità processuale e gli effetti della cancellazione di una società dal registro delle imprese. In particolare, si doveva stabilire se la cancellazione determinasse automaticamente l'estinzione della società anche quando fossero ancora pendenti rapporti giuridici o processuali. La regola affermata vale per le società di persone e di capitali cancellate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003, che ha attribuito alla cancellazione efficacia costitutiva.
Norme richiamate
La riforma ha modificato il codice civile attribuendo efficacia costitutiva alla cancellazione della società dal registro delle imprese: per le cancellazioni successive alla sua entrata in vigore, la società si estingue immediatamente, anche in presenza di rapporti ancora pendenti.
Codice civile, disciplina della cancellazione delle società dal registro delle imprese
La cancellazione ha effetto estintivo immediato per le società cancellate dopo la riforma del 2003. Per le cancellazioni anteriori, invece, non opera automaticamente la medesima efficacia costitutiva secondo il principio richiamato nella sentenza.
Massime di principio
- Per stabilire se una società possa ancora essere parte di un processo, occorre verificare la data della cancellazione dal registro delle imprese.
- Se la cancellazione è successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003, la società deve essere considerata estinta immediatamente, anche quando esistano rapporti, debiti o controversie ancora pendenti.
- L'estinzione della società incide sulla sua capacità processuale: le pretese e gli obblighi residui devono essere valutati nei confronti degli ex soci o degli altri soggetti eventualmente legittimati, secondo la disciplina applicabile.
- Non è corretto presumere automaticamente l'estinzione con efficacia costitutiva per cancellazioni anteriori alla riforma del 2003; in tali casi va applicato il regime temporale vigente all'epoca.
- La sola pendenza di rapporti giuridici non impedisce l'estinzione quando la cancellazione è soggetta al regime post-riforma.
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